DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 2001, n. 283 - Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di processo penale e di processo civile, nonche' in materia di assegnazioni di sedi notarili, e in materia di redazione in doppia lingua delle etichette e degli stampati illustrativi dei farmaci

Coming into Force29 Luglio 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/07/14/001G0343/ORIGINAL
Enactment Date29 Maggio 2001
Published date14 Luglio 2001
Official Gazette PublicationGU n.162 del 14-07-2001
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari;

Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 107, comma secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 16 febbraio 2001, del 2 maggio 2001 e del 24 maggio 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della giustizia, della sanita' e per la funzione pubblica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1.

  1. L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e' sostituito dal seguente:

    "Art. 14. - 1. In caso di arresto in flagranza, di fermo o di esecuzione di una misura cautelare personale ovvero di un altro atto posto in essere nei confronti di una persona presente, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedenti, oltre ad uniformarsi ai doveri indicati rispettivamente negli articoli 386 e 293 del codice di procedura penale, devono chiedere alla persona sottoposta alla misura cautelare personale ovvero destinataria di altro atto quale sia la sua lingua materna.

  2. Qualora detta persona effettui la richiesta dichiarazione, gli atti sono redatti nella lingua materna indicata. Ove l'interessato si rifiuti di rispondere, si procede o si continua a procedere nella presunta lingua materna da determinarsi in base alla notoria appartenenza della persona stessa ad un gruppo linguistico ovvero in base ad altri elementi eventualmente gia' acquisiti.

  3. Tutti gli atti gia' formati in sede di indagini preliminari che fanno parte del fascicolo del pubblico ministero redatti in una lingua diversa da quella dichiarata al comma 2 sono tradotti nella lingua materna indicata se devono essere messi a disposizione dell'indagato.".

Art 2.
  1. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e' sostituito dal seguente:

    "Art. 15. - 1. Il pubblico ministero dopo aver iscritto il nome della persona alla quale il reato e' attribuito nel registro previsto dall'articolo 335 del codice di procedura penale, forma gli atti nella presunta lingua materna della persona sottoposta alle indagini, da determinare in base ai criteri di cui al comma 2 dell'articolo 14.

  2. Quando la persona sottoposta alle indagini a seguito di notificazione dell'informazione di garanzia o in virtu' della notificazione o comunicazione di altri atti formali equipollenti abbia avuto conoscenza dell'avvio delle indagini e della lingua in cui esse sono state fino a quel momento condotte, ha facolta' di richiedere, entro il termine perentorio di giorni quindici dalla notificazione o comunicazione, con dichiarazione resa al pubblico ministero personalmente o mediante atto scritto con firma autenticata dal difensore, che il procedimento prosegua nell'altra lingua.

  3. Il pubblico ministero, quando procede all'interrogatorio di una persona sottoposta a misura cautelare ovvero ad altro atto al quale la predetta interviene personalmente e la medesima non abbia avuto la possibilita' di effettuare la dichiarazione prevista dal comma 2, deve chiedere all'interessato quale sia la sua lingua materna. Qualora la persona interessata effettui la richiesta dichiarazione, la lingua indicata dovra' essere usata nell'ulteriore corso del procedimento. Ove la persona si rifiuti di rispondere, si procede con la lingua nella quale sono stati formati gli atti precedenti.

  4. Quando le indagini proseguono in lingua diversa da quella precedentemente usata, il pubblico ministero dispone la traduzione degli atti posti in essere fino a quel momento.".

Art 3.
  1. L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e' sostituito dal seguente:

    "Art. 16. - 1. L'udienza preliminare ed il giudizio, anche abbreviato, si svolgono nella lingua individuata secondo la disciplina dettata dagli articoli 14 e 15.

  2. Gli interventi orali con i quali si sollevano questioni preliminari o si svolgono le difese, se svolti da difensori di fiducia di madrelingua diversa dalla lingua del processo, possono essere pronunciati nella predetta madrelingua e sono verbalizzati nella lingua del processo.

  3. L'interrogatorio o l'esame dell'imputato si svolge a sua richiesta, nella propria lingua materna, se diversa dalla lingua del processo, ed e' immediatamente verbalizzato nella sola lingua del processo.

  4. L'audizione dei testimoni, svolta nella loro lingua materna, e' immediatamente tradotta e verbalizzata nella sola lingua del processo.

  5. La persona offesa e le parti diverse dall'imputato e dalla parte civile non rilevano ai fini della determinazione della lingua del processo. Esse vengono sentite nella loro lingua, con verbalizzazione nella lingua del processo.".

Art 4.
  1. L'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e' sostituito dal seguente:

    "Art...

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