IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari;
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 107, comma secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 16 febbraio 2001, del 2 maggio 2001 e del 24 maggio 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della giustizia, della sanita' e per la funzione pubblica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1.
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L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e' sostituito dal seguente:
"Art. 14. - 1. In caso di arresto in flagranza, di fermo o di esecuzione di una misura cautelare personale ovvero di un altro atto posto in essere nei confronti di una persona presente, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedenti, oltre ad uniformarsi ai doveri indicati rispettivamente negli articoli 386 e 293 del codice di procedura penale, devono chiedere alla persona sottoposta alla misura cautelare personale ovvero destinataria di altro atto quale sia la sua lingua materna.
Qualora detta persona effettui la richiesta dichiarazione, gli atti sono redatti nella lingua materna indicata. Ove l'interessato si rifiuti di rispondere, si procede o si continua a procedere nella presunta lingua materna da determinarsi in base alla notoria appartenenza della persona stessa ad un gruppo linguistico ovvero in base ad altri elementi eventualmente gia' acquisiti.
Tutti gli atti gia' formati in sede di indagini preliminari che fanno parte del fascicolo del pubblico ministero redatti in una lingua diversa da quella dichiarata al comma 2 sono tradotti nella lingua materna indicata se devono essere messi a disposizione dell'indagato.".