DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 846 - Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego

Coming into Force11 Dicembre 1977
Published date26 Novembre 1977
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1977/11/26/077U0846/CONSOLIDATED/19930810
Enactment Date19 Ottobre 1977
Official Gazette PublicationGU n.323 del 26-11-1977
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 89, 100 e 107, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni e per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta: Art. 1.

Il superamento dell'esame di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e' valido ai fini della concessione dell'indennita' di cui alla legge 23 ottobre 1961, n. 1165, al personale che non ne sia in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'indennita' decorre dal primo giorno del mese successivo al superamento dell'esame per il personale gia' in servizio e dal primo giorno del mese successivo a quello di assunzione per il personale di nuova nomina.

Gli articoli 2 (escluso l'ultimo comma), 4 e 6 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165 ed il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 807 (esclusi l'ultimo comma dell'art. 15 e gli articoli 16, 17 e 19), sono abrogati.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 89, 100 e 107, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni e per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta: Art. 1.

Il superamento dell'esame di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e' valido ai fini della concessione dell'indennita' di cui alla legge 23 ottobre 1961, n. 1165, al personale che non ne sia in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'indennita' decorre dal giorno del superamento dell'esame per il personale gia' in servizio e da quello di assunzione in servizio per il personale di nuova nomina.

Gli articoli 2 (escluso l'ultimo comma), 4 e 6 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165 ed il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 807 (esclusi l'ultimo comma dell'art. 15 e gli articoli 16, 17 e 19), sono abrogati.

Art 2.

Il superamento dell'esame della conoscenza delle lingue italiana e tedesca svoltosi in base alla normativa in vigore ai fini dell'assunzione nella pubblica amministrazione in provincia di Bolzano, conserva efficacia al fine del disposto dell'art. 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, nel caso di passaggio di personale da una all'altra amministrazione dello Stato, da queste ad un ente pubblico o viceversa, o ad altro ente pubblico, qualora il passaggio non comporti interruzione nel rapporto di impiego pubblico, ne' l'inquadramento in una carriera superiore a quella per la quale il personale interessato ha superato il citato esame della conoscenza delle lingue italiana e tedesca.

Art 3.

Al personale indicato al primo comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, nonche' all'analogo...

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