DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1964, n. 807 - Regolamento di esecuzione della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, concernente indennita' speciale di 1° lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale

Coming into Force16 Ottobre 1964
Published date01 Ottobre 1964
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1964/10/01/064U0807/CONSOLIDATED/19771126
Enactment Date18 Agosto 1964
Official Gazette PublicationGU n.242 del 01-10-1964
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 ottobre 1961, n. 1165, concernente indennita' speciale di 2ª lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1.

Gli esami per il conseguimento dell'indennita' prevista dalla legge 23 ottobre 1961, n. 1165, si svolgono normalmente in due sessioni annuali, rispettivamente tenute nei mesi di maggio e novembre.

Per la prima applicazione della legge, possono essere indette, previa intesa tra il Commissario del Governo, il presidente della Corte di appello di Trento e il comandante del Corpo d'armata di Bolzano, sessioni straordinarie di esame.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 ottobre 1961, n. 1165, concernente indennita' speciale di 2ª lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1. ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 19 OTTOBRE 1977, N. 846

Art 2.

In ciascuna sessione sono indetti sei distinti esami: uno per il personale direttivo delle varie Amministrazioni, uno per i magistrati e il personale direttivo appartenente all'Ordine giudiziario, uno per gli ufficiali, uno per il personale non direttivo appartenente all'Ordine giudiziario, uno per i sottufficiali ed il rimanente personale militare ed uno per il restante personale.

Gli esami per i magistrati e per il personale appartenente all'Ordine giudiziario sono indetti dal presidente della Corte d'appello di Trento, quelli per il rimanente personale dal Commissario del Governo.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 19 OTTOBRE 1977, N. 846

Art 3.

Ai sensi dell'art. 2 della legge, per ogni sessione saranno costituite sei Commissioni esaminatrici ma, in relazione al numero dei candidati, puo' farsi luogo alla costituzione di piu' Commissioni per ciascuna delle suindicate categorie.

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 19 OTTOBRE 1977, N. 846

Art 4.

Le sedi delle prove di esame scritte e orali, sono stabilite dall'autorita' competente ad indire gli esami, a seconda delle necessita'.

Art 4.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 19 OTTOBRE 1977, N. 846

Art 5.

I docenti universitari e i professori di scuole secondarie, al fine della partecipazione alle Commissioni di cui all'art. 3, debbono essere designati dal Ministro per la pubblica istruzione.

La designazione deve essere fatta in numero doppio dei docenti da nominare. I docenti di scuole secondarie sono scelti, a preferenza, tra coloro che prestano servizio nella Regione Trentino-Alto Adige o nelle Province viciniori.

Art 5.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 19 OTTOBRE 1977, N. 846

Art 6.

Per ciascuna Commissione e' nominato, col decreto che provvede alla costituzione, un segretario da scegliersi tra il personale delle carriere direttiva o di concetto. Al segretario si applica il disposto di cui all'articolo 6 della legge.

Art 6.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 19 OTTOBRE 1977, N. 846

Art 7.

I decreti di nomina delle Commissioni sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione, a cura delle autorita' che li hanno emessi.

Art 7.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 19 OTTOBRE 1977, N. 846

Art 8.

I bandi degli esami di cui agli articoli precedenti sono pubblicati a cura del Commissario del Governo e del presidente della Corte d'appello nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della Regione. Essi dovranno stabilire un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione, alle autorita' gerarchicamente competenti, delle domande di ammissione agli esami.

I capi degli uffici che ricevono le domande ai sensi dell'art. 3 della legge, le trasmettono, entro venti giorni dalla scadenza del termine per la...

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