DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. 124 - Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di uso delle lingue italiana e tedesca nei processi penali e civili in provincia di Bolzano

Coming into Force05 Settembre 2005
Enactment Date13 Giugno 2005
Published date07 Luglio 2005
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2005/07/07/005G0149/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.156 del 07-07-2005
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283, che modifica il citato decreto presidenziale n. 574 del 1988;

Sentita la Commissione paritetica, prevista dall'articolo 107, comma 2, dello Statuto della regione Trentino-Alto Adige;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro della giustizia; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1.

  1. Al comma 1, lettera c), dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, dopo la parola: «amministrativo» e' inserita la seguente: «, contabile,».

Art 2.
  1. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora la detta persona effettui la richiesta dichiarazione, gli atti sono redatti nella lingua indicata.».

  2. Al comma 2 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283, e' soppresso il seguente periodo: «Qualora detta persona effettui la richiesta dichiarazione, gli atti sono redatti nella lingua materna indicata.».

Art 3.
  1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283, e' aggiunto in fine il seguente comma:

4-bis. I documenti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonche' le consulenze tecniche e le perizie che siano in lingua diversa da quella del procedimento sono tradotte a richiesta di parte.

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Art 4.
  1. Al comma 2 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283, le parole: «verbalizzati nella lingua del processo» sono sostituite dalle seguenti: «immediatamente tradotti e verbalizzati nella lingua del processo».

  2. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sostituiti dall'articolo 3 del decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283, i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

3. L'interrogatorio o l'esame dell'imputato si svolge, a sua richiesta, nella lingua indicata ai sensi dell'articolo 14, comma 1, se diversa dalla lingua del processo, e viene immediatamente tradotta e verbalizzata nella lingua del processo.

4. L'audizione dei testimoni, consulenti tecnici e periti viene svolta nella lingua da essi prescelta ed e' immediatamente tradotta e verbalizzata nella lingua del processo.

5. La persona offesa e le parti diverse dall'imputato e dalla parte civile non rilevano ai fini della determinazione della lingua del processo. Esse vengono sentite nella lingua prescelta, con immediata traduzione e verbalizzazione nella lingua del processo.

6. Nei casi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 la verbalizzazione avviene nella sola lingua utilizzata, qualora la parte che ha interesse alla traduzione vi abbia rinunciato.

7. I documenti prodotti dalle parti nel giudizio, nonche' le consulenze tecniche e le perizie che siano in lingua diversa da quella del processo, sono tradotti a richiesta di parte.

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Art 5.
  1. Al comma 1 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, nei casi di arresto in flagranza, di fermo o di esecuzione di una misura cautelare personale, ovvero del decorso di 24 ore dall'esecuzione degli altri atti di cui al comma 1 dell'articolo 14.».

Art 6.
  1. Al comma 3 dell'articolo 17-bis del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, introdotto dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283, le parole: «con verbalizzazione nella lingua del processo» sono sostituite dalle seguenti: «e viene immediatamente tradotta e verbalizzata nella lingua del processo, salva rinuncia delle parti. In tal caso viene verbalizzata nella sola lingua utilizzata».

Art 7.
  1. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e' sostituito dal seguente:

Art. 18. - 1. Il processo nel quale gli imputati o la parte civile utilizzano una lingua diversa e' bilingue.

2. Il processo diviene monolingue se tutte le parti dichiarano di scegliere la stessa...

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