Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283, che modifica il citato decreto presidenziale n. 574 del 1988;
Sentita la Commissione paritetica, prevista dall'articolo 107, comma 2, dello Statuto della regione Trentino-Alto Adige;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro della giustizia; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1.
Al comma 1, lettera c), dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, dopo la parola: «amministrativo» e' inserita la seguente: «, contabile,».
Art
3.
All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283, e' aggiunto in fine il seguente comma:
4-bis. I documenti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonche' le consulenze tecniche e le perizie che siano in lingua diversa da quella del procedimento sono tradotte a richiesta di parte.
.
Art
4.
Al comma 2 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283, le parole: «verbalizzati nella lingua del processo» sono sostituite dalle seguenti: «immediatamente tradotti e verbalizzati nella lingua del processo».
All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sostituiti dall'articolo 3 del decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283, i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
3. L'interrogatorio o l'esame dell'imputato si svolge, a sua richiesta, nella lingua indicata ai sensi dell'articolo 14, comma 1, se diversa dalla lingua del processo, e viene immediatamente tradotta e verbalizzata nella lingua del processo.
4. L'audizione dei testimoni, consulenti tecnici e periti viene svolta nella lingua da essi prescelta ed e' immediatamente tradotta e verbalizzata nella lingua del processo.
5. La persona offesa e le parti diverse dall'imputato e dalla parte civile non rilevano ai fini della determinazione della lingua del processo. Esse vengono sentite nella lingua prescelta, con immediata traduzione e verbalizzazione nella lingua del processo.
6. Nei casi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 la verbalizzazione avviene nella sola lingua utilizzata, qualora la parte che ha interesse alla traduzione vi abbia rinunciato.
7. I documenti prodotti dalle parti nel giudizio, nonche' le consulenze tecniche e le perizie che siano in lingua diversa da quella del processo, sono tradotti a richiesta di parte.
.
Art
7.
L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e' sostituito dal seguente:
Art. 18. - 1. Il processo nel quale gli imputati o la parte civile utilizzano una lingua diversa e' bilingue.
2. Il processo diviene monolingue se tutte le parti dichiarano di scegliere la stessa...