DECRETO LEGISLATIVO 2 settembre 1997, n. 320 - Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e delega alle province autonome di Trento e Bolzano di funzioni amministrative dello Stato in materia di viabilita'

Coming into Force08 Ottobre 1997
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1997/09/23/097G0354/ORIGINAL
Enactment Date02 Settembre 1997
Published date23 Settembre 1997
Official Gazette PublicationGU n.222 del 23-09-1997
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 107, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 30 luglio 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e dei lavori pubblici; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1.

  1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

  1. al primo comma sono anteposte le parole: "Salvo quanto disposto dai successivi commi del presente articolo,";

  2. sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

    "A decorrere dal 1 luglio 1998 sono delegate alle province autonome di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, le funzioni in materia di viabilita' stradale dello Stato quale ente proprietario e dell'Ente nazionale per le strade (ANAS), comprese quelle di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, escluse le autostrade.

    Le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono i piani pluriennali di viabilita' e i piani triennali per la gestione e l'incremento della rete stradale secondo gli indirizzi programmatici del Ministro dei lavori pubblici, individuando gli interventi da realizzare, le priorita', i tempi ed i costi di realizzazione. I piani suddetti son approvati d'intesa tra il Ministro dei lavori pubblici e i presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano.

    I beni immobili espropriati dalle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le procedure di cui alle rispettive normative provinciali, per la costruzione, l'ampliamento, la rettifica e la manutenzione delle strade statali sono intavolati a favore del demanio dello Stato - ramo strade. Sono intavolati alla provincia autonoma territorialmente competente, su istanza del rispettivo presidente, i relitti stradali gia' facenti parte del demanio dello Stato - ramo strade, derivanti dagli interventi predetti.

    Le somme spettanti alle province autonome di Trento e di...

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