IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 107, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 30 luglio 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e dei lavori pubblici; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1.
All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
al primo comma sono anteposte le parole: "Salvo quanto disposto dai successivi commi del presente articolo,";
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sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"A decorrere dal 1 luglio 1998 sono delegate alle province autonome di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, le funzioni in materia di viabilita' stradale dello Stato quale ente proprietario e dell'Ente nazionale per le strade (ANAS), comprese quelle di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, escluse le autostrade.
Le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono i piani pluriennali di viabilita' e i piani triennali per la gestione e l'incremento della rete stradale secondo gli indirizzi programmatici del Ministro dei lavori pubblici, individuando gli interventi da realizzare, le priorita', i tempi ed i costi di realizzazione. I piani suddetti son approvati d'intesa tra il Ministro dei lavori pubblici e i presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano.
I beni immobili espropriati dalle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le procedure di cui alle rispettive normative provinciali, per la costruzione, l'ampliamento, la rettifica e la manutenzione delle strade statali sono intavolati a favore del demanio dello Stato - ramo strade. Sono intavolati alla provincia autonoma territorialmente competente, su istanza del rispettivo presidente, i relitti stradali gia' facenti parte del demanio dello Stato - ramo strade, derivanti dagli interventi predetti.
Le somme spettanti alle province autonome di Trento e di...