DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1978, n. 504 - Norme di attuazione della delega di cui alla legge 6 aprile 1977, n. 185, per assicurare l'esecuzione delle convenzioni in materia di inquinamento da idrocarburi, adottate a Bruxelles il 29 novembre 1969 e della convenzione istitutiva di un Fondo Internazionale di indennizzo dei relativi danni, adottata a Bruxelles il 18 dicembre 1971

Coming into Force17 Settembre 1978
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1978/09/02/078U0504/CONSOLIDATED/20100222
Enactment Date27 Maggio 1978
Published date02 Settembre 1978
Official Gazette PublicationGU n.246 del 02-09-1978
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 6 aprile 1977, n. 185, di ratifica delle convenzioni in materia di inquinamento da idrocarburi, con allegato, adottate a Bruxelles il 29 novembre 1969, e adesione alla convenzione istitutiva di un Fondo internazionale di indennizzo dei relativi danni, adottata a Bruxelles il 18 dicembre 1971, e loro esecuzione;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 3 della legge citata il Governo e' autorizzato ad emanare le norme necessarie ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dalle convenzioni suddette ed a consentire l'adozione delle misure connesse occorrenti per il raggiungimento delle finalita' indicate negli atti medesimi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, della sanita' e della marina mercantile; Decreta: Art. 1.

Ai sensi del presente decreto:

con l'espressione "convenzione sull'intervento in alto mare" si intende la convenzione internazionale sull'intervento in alto mare in caso di sinistri che causino o possano causare inquinamento da idrocarburi, con allegato, adottata a Bruxelles il 29 novembre 1969, ratificata con la legge 6 aprile 1977, n. 185;

con l'espressione "Convenzione sulla responsabilita' civile" si intende la convenzione internazionale sulla responsabilita' civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, con allegato, adottata a Bruxelles il 29 novembre 1969, ratificata con la legge 6 aprile 1977, n. 185;

con l'espressione "Convenzione sul Fondo per l'indennizzo" si intende la convenzione internazionale per l'indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, adottata a Bruxelles il 18 dicembre 1971, ratificata con la legge 6 aprile 1977, n. 185;

con l'espressione "certificato assicurativo" si intende il certificato prescritto dall'art. VII, par. 1, della convenzione sulla responsabilita' civile;

con l'espressione "garanzia assicurativa" si intende la garanzia prevista dall'art. VII, par. 1, della convenzione sulla responsabilita' civile;

con il termine "Fondo" si intende il fondo istituito con la convenzione sul Fondo per l'indennizzo.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 6 aprile 1977, n. 185, di ratifica delle convenzioni in materia di inquinamento da idrocarburi, con allegato, adottate a Bruxelles il 29 novembre 1969, e adesione alla convenzione istitutiva di un Fondo internazionale di indennizzo dei relativi danni, adottata a Bruxelles il 18 dicembre 1971, e loro esecuzione;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 3 della legge citata il Governo e' autorizzato ad emanare le norme necessarie ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dalle convenzioni suddette ed a consentire l'adozione delle misure connesse occorrenti per il raggiungimento delle finalita' indicate negli atti medesimi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, della sanita' e della marina mercantile; Decreta: Art. 1.

Ai sensi del presente decreto:

con l'espressione "convenzione sull'intervento in alto mare" si intende la convenzione internazionale sull'intervento in alto mare in caso di sinistri che causino o possano causare inquinamento da idrocarburi, con allegato, adottata a Bruxelles il 29 novembre 1969, ratificata con la legge 6 aprile 1977, n. 185;

con l'espressione "Convenzione sulla responsabilita' civile del 1992" si intende la convenzione internazionale sulla responsabilita' civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, con allegato, adottata a Bruxelles il 29 novembre 1969, ratificata con la legge 6 aprile 1977, n. 185;

con l'espressione "Convenzione sul Fondo per l'indennizzo del 1992" si intende la convenzione internazionale per l'indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, adottata a Bruxelles il 18 dicembre 1971, ratificata con la legge 6 aprile 1977, n. 185;

con l'espressione "certificato assicurativo" si intende il certificato prescritto dall'art. VII, par. 1, della Convenzione sulla responsabilita' civile del 1992;

con l'espressione "garanzia assicurativa" si intende la garanzia prevista dall'art. VII, par. 1, della Convenzione sulla responsabilita' civile del 1992;

con il termine "Fondo" si intende il fondo istituito con la Convenzione sul Fondo per l'indennizzo del 1992.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 6 aprile 1977, n. 185, di ratifica delle convenzioni in materia di inquinamento da idrocarburi, con allegato, adottate a Bruxelles il 29 novembre 1969, e adesione alla convenzione istitutiva di un Fondo internazionale di indennizzo dei relativi danni, adottata a Bruxelles il 18 dicembre 1971, e loro esecuzione;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 3 della legge citata il Governo e' autorizzato ad emanare le norme necessarie ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dalle convenzioni suddette ed a consentire l'adozione delle misure connesse occorrenti per il raggiungimento delle finalita' indicate negli atti medesimi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, della sanita' e della marina mercantile; Decreta: Art. 1.

Ai sensi del presente decreto:

con l'espressione "convenzione sull'intervento in alto mare" si intende la convenzione internazionale sull'intervento in alto mare in caso di sinistri che causino o possano causare inquinamento da idrocarburi, con allegato, adottata a Bruxelles il 29 novembre 1969, ratificata con la legge 6 aprile 1977, n. 185;

con l'espressione "Convenzione sulla responsabilita' civile del 2001" si intende la Convenzione internazionale sulla responsabilita' civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, con allegato, fatta a Londra il 23 marzo 2001;

con l'espressione "Convenzione sulla responsabilita' civile del 1992" si intende la convenzione internazionale sulla responsabilita' civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, con allegato, adottata a Bruxelles il 29 novembre 1969, ratificata con la legge 6 aprile 1977, n. 185;

con l'espressione "Convenzione sul Fondo per l'indennizzo del 1992" si intende la convenzione internazionale per l'indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, adottata a Bruxelles il 18 dicembre 1971, ratificata con la legge 6 aprile 1977, n. 185;

con l'espressione "certificato assicurativo" si intende il certificato prescritto dall'art. VII, par. 1, della Convenzione sulla responsabilita' civile del 1992 , nonche' il certificato assicurativo prescritto dall'articolo 7, paragrafo 2, della Convenzione sulla responsabilita' civile del 2001;

con l'espressione "garanzia assicurativa" si intende la garanzia prevista dall'art. VII, par. 1, della Convenzione sulla responsabilita' civile del 1992 , nonche' la garanzia prevista dall'articolo 7, paragrafo 1, della Convenzione sulla responsabilita' civile del 2001;

con il termine "Fondo" si intende il fondo istituito con la Convenzione sul Fondo per l'indennizzo del 1992.

con l'espressione "stazza lorda" si intende la stazza lorda calcolata conformemente alle regole sulla stazzatura che figurano nell'Allegato I della Convenzione internazionale per la stazzatura delle navi con annessi, adottata a Londra il 23 giugno 1969, ratificata ai sensi della legge 22 ottobre 1973, n. 958.

Art 2.

Ai fini dell'adozione delle misure di cui all'art. 1 della convenzione sull'intervento in alto mare, il Ministro della marina mercantile dispone, previa intesa con i Ministri degli affari esteri e della difesa e sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'intervento in alto mare che verra' effettuato con il concorso delle altre amministrazioni dello Stato civili e militari.

La direzione di tutte le attivita' svolte durante la emergenza e' assunta dal Ministro della marina mercantile, ferme restando le attribuzioni...

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