LEGGE 13 dicembre 1966, n. 1111 - Norme concernenti gli ufficiali medici in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

Coming into Force11 Gennaio 1967
End of Effective Date08 Ottobre 2010
Published date27 Dicembre 1966
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1966/12/27/066U1111/CONSOLIDATED/20101215
Enactment Date13 Dicembre 1966
Official Gazette PublicationGU n.325 del 27-12-1966
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

I posti di capitano e di tenente in servizio permanente del servizio sanitario (ruolo ufficiali medici) dell'Esercito, del corpo sanitario (ruolo medici) della Marina e del Corpo sanitario (ruolo ufficiali medici) dell'Aeronautica, stabiliti, rispettivamente, nelle tabelle 1, 2 e 3 annesse alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono resi cumulativi in unico organico per ciascuna forza armata.

Sono resi parimenti cumulativi in unico organico i posti di capitano e di tenente del ruolo degli ufficiali medici di polizia stabiliti nella tabella n. 1 annessa alla legge 13 dicembre 1965, n. 1366.

I tenenti frequentano dopo la nomina in servizio permanente un corso applicativo della durata di sei mesi, superato il quale conseguono la promozione a capitano con anzianita' assoluta corrispondente alla data di approvazione della graduatoria del corso e con anzianita' relativa fissata secondo l'ordine della graduatoria stessa.

I tenenti che non superino il corso applicativo sono trasferiti nel ruolo di complemento e destinati ad organi del proprio servizio o Corpo per completare gli obblighi di leva e, comunque, per un periodo non inferiore ad un mese.

I tenenti medici di polizia che non superino il corso applicativo sono restituiti alla forza armata di provenienza e nei loro confronti, ai fini del completamento degli obblighi di leva, si applica la disposizione di cm al precedente comma.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 2.

Gli ufficiali in servizio permanente del servizio e dei Corpi sanitari di cui all'articolo precedente che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono il grado di tenente conseguono in pari data, previo giudizio di avanzamento, il grado di capitano se abbiano un'anzianita' di nomina in servizio permanente di almeno sei mesi e sempre che abbiano superato i corsi o gli esami prescritti dalle norme vigenti anteriormente alla presente legge; altrimenti sono promossi al compimento dell'anzianita' e al superamento dei corsi e degli esami predetti.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 3.

Nella tabella n. 2 annessa alla...

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