I posti di capitano e di tenente in servizio permanente del servizio sanitario (ruolo ufficiali medici) dell'Esercito, del corpo sanitario (ruolo medici) della Marina e del Corpo sanitario (ruolo ufficiali medici) dell'Aeronautica, stabiliti, rispettivamente, nelle tabelle 1, 2 e 3 annesse alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono resi cumulativi in unico organico per ciascuna forza armata.
Sono resi parimenti cumulativi in unico organico i posti di capitano e di tenente del ruolo degli ufficiali medici di polizia stabiliti nella tabella n. 1 annessa alla legge 13 dicembre 1965, n. 1366.
I tenenti frequentano dopo la nomina in servizio permanente un corso applicativo della durata di sei mesi, superato il quale conseguono la promozione a capitano con anzianita' assoluta corrispondente alla data di approvazione della graduatoria del corso e con anzianita' relativa fissata secondo l'ordine della graduatoria stessa.
I tenenti che non superino il corso applicativo sono trasferiti nel ruolo di complemento e destinati ad organi del proprio servizio o Corpo per completare gli obblighi di leva e, comunque, per un periodo non inferiore ad un mese.
I tenenti medici di polizia che non superino il corso applicativo sono restituiti alla forza armata di provenienza e nei loro confronti, ai fini del completamento degli obblighi di leva, si applica la disposizione di cm al precedente comma.