LEGGE 13 dicembre 1965, n. 1366 - Norme sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

Coming into Force04 Gennaio 1966
Published date20 Dicembre 1965
Enactment Date13 Dicembre 1965
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1965/12/20/065U1366/CONSOLIDATED/20101215
Official Gazette PublicationGU n.316 del 20-12-1965 - Suppl. Ordinario
TITOLO I DELL'AVANZAMENTO IN GENERALE
Capo I NORME FONDAMENTALI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza conseguono l'avanzamento secondo le norme contenute nella presente legge.

Art 2.

Per l'avanzamento al grado superiore l'ufficiale deve possedere i requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali, di cultura e professionali necessari per bene adempiere le funzioni del nuovo grado. Aver disimpegnato bene funzioni del proprio grado e' condizione indispensabile, ma non sufficiente, per l'avanzamento al grado superiore.

Per l'avanzamento ai vari gradi di generale i requisiti di cui al comma precedente debbono essere posseduti in modo eminente, in relazione al carattere delle funzioni spettanti ai gradi suddetti.

Art 3.

L'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ha luogo:

ad anzianita';

a scelta.

Puo' essere disposto per meriti eccezionali.

Art 4.

Per l'avanzamento ad anzianita' l'ufficiale deve essere riconosciuto in possesso, mediante giudizio di avanzamento, dei requisiti indicati nell'art. 2.

L'avanzamento ad anzianita' si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine di iscrizione nel rispettivo ruolo di anzianita'.

Per l'avanzamento a scelta, l'ufficiale deve essere riconosciuto in possesso, mediante giudizio di avanzamento, dei requisiti indicati nell'art. 2 e deve, inoltre, essere compreso in una graduatoria di merito, nel numero dei posti corrispondenti a quello delle promozioni da effettuare.

L'avanzamento a scelta si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine di iscrizione nel ruolo di anzianita'.

Art 5.

L'avanzamento per meriti eccezionali puo' aver luogo nei riguardi dell'ufficiale che sia riconosciuto in possesso dei particolari requisiti stabiliti dalla presente legge.

L'avanzamento per meriti eccezionali si effettua promuovendo l'ufficiale con precedenza sui pari grado idonei all'avanzamento ad anzianita' o a scelta.

Capo II RUOLI DI ANZIANITA'
Art 6.

Il grado e l'ordine di anzianita' degli ufficiali, ai fini dell'avanzamento, risultano dai ruoli formati ai sensi della legge sullo stato degli ufficiali.

Art 7.

I ruoli, nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente effettivo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sono i seguenti:

1) ruolo ordinario;

2) ruolo degli ufficiali medici di polizia.

Gli ufficiali dell'"a disposizione" sono iscritti in ruoli corrispondenti ai ruoli di provenienza.

Gli ufficiali dell'ausiliaria e gli ufficiali della riserva sono rispettivamente iscritti in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente effettivo.

Capo III AUTORITA' COMPETENTI AD ESPRIMERE GIUDIZIO SULL'AVANZAMENTO
Art 8.

I giudizi sull'avanzamento sono pronunciati dalla commissione di avanzamento, che e' composta:

  1. per l'avanzamento al grado di tenente generale, dal Ministro per l'interno, che la presiede, dal capo della polizia e dal vice capo della polizia. Un vice prefetto interviene quale segretario relatore;

  2. per l'avanzamento al grado di maggiore generale, dal Ministro o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato per l'interno, che la presiede, dal capo della polizia, dal vice capo della polizia, dal tenente generale ispettore del Corpo e dal direttore della divisione forze armate di polizia cui e' demandato anche il compito di relatore;

  3. per l'avanzamento fino al grado di colonnello del ruolo ordinario, dal Ministro o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato per l'interno, che la presiede, dal capo della polizia, dal vice capo della polizia, dal tenente generale ispettore del Corpo, da due maggiori generali e dal direttore della divisione forze armate di polizia al quale e' demandato anche il compito di relatore;

  4. per l'avanzamento fino al grado di colonnello del ruolo degli ufficiali medici di polizia, dal Ministro o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato per l'interno, che la presiede, dal capo della polizia, dal vice capo della polizia, dal tenente generale ispettore del Corpo o da un maggiore generale, dal direttore della divisione forze armate di polizia e dal colonnello medico di polizia o, in mancanza, dall'ufficiale superiore medico di grado piu' elevato o in possesso di maggiore anzianita' di grado.

Nelle commissioni di avanzamento di cui alle lettere 6), o) e d) le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno, avente qualifica non superiore a direttore di sezione o da un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di grado non superiore a quello di tenente colonnello.

I componenti delle commissioni si pronunciano con votazione palese in ordine inverso di grado e per la validita' delle relative deliberazioni e' necessaria la presenza di tutti i membri nella commissione di cui alla lettera a), di almeno tre membri della commissione di cui alla lettera b) e di almeno cinque membri nelle commissioni di cui alle lettere o) e d).

Capo IV VALUTAZIONE PER L'AVANZAMENTO
Art 9.

L'ufficiale, per essere valutato per l'avanzamento ad anzianita' o a scelta, deve trovarsi compreso in apposite aliquote di ruolo stabilite dal Ministro, salvo che la presente legge non disponga altrimenti.

Art 10.

Non puo' essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale che ricopra la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato presso qualsiasi amministrazione.

Non puo' essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale che sia sottoposto a procedimento penale o disciplinare, o che sia sospeso dall'impiego e dalle funzioni del grado, o che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo.

Art 10.

Non puo' essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale che ricopra la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato presso qualsiasi amministrazione.

Non puo' essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale che sia imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare, o che sia sospeso dall'impiego o dalle, funzioni del grado, o che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo.

Art 11.

Quando eccezionalmente la commissione di avanzamento ritenga di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospende il giudizio, indicandone i motivi.

All'ufficiale e' data comunicazione della sospensione della valutazione e dei motivi che l'hanno determinata.

Art 12.

Le Commissioni di avanzamento esprimono i giudizi sull'avanzamento sulla base degli elementi risultanti dal libretto personale.

Le Commissioni hanno facolta' di interpellare qualunque superiore in grado, in servizio permanente, che abbiano abbia avuto alle dipendenze l'ufficiale.

Art 13.

La Commissione di avanzamento esprime i giudizi sull'avanzamento ad anzianita' dichiarando se l'ufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. E' giudicato dalla Commissione idoneo all'avanzamento l'ufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore alla meta' dei votanti.

Gli ufficiali che...

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