DECRETO 8 gennaio 1998, n. 54 Regolamento recante norme per l'attuazione dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito del Ministero delle comunicazioni
IL MINISTRO
DELLE COMUNICAZIONI
Visto l'articolo 37 del regio decreto 3 agosto 1928, n. 2295,
riguardante l'esonero dal pagamento del canone radiotelevisivo in
favore di talune categorie di enti ed istituti pubblici;
Vista la legge 15 luglio 1966, n. 560, come modificata
dall'articolo 37 della legge 25 ottobre 1989, n. 355, concernente la
concessione di contributi per studi e ricerche nel campo delle poste
e delle telecomunicazioni;
Visto l'articolo 8 della legge 18 marzo 1968, n. 249, in materia di
interventi assi stenziali a favore del personale;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'articolo
l2 relativo alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi,
ausili finanziari e vantaggi economici;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Visto il decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, concernente la
trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni in ente pubblico economico e la riorganizzazione
del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n.
166, che ha approvato il regolamento per la riorganizzazione del
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1996, n. 537, concernente
il regolamento per l'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;
Riconosciuta l'esigenza di dettare norme di attuazione
dell'articolo 12 della legge n. 241 del 1990 nell'ambito del
Ministero delle comunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi del 1 dicembre 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,
effettuata, ai sensi del menzionato articolo l7 della legge n.
400/1988, con nota GM/108180/4209 DL/CR del 24 dicembre 1997;
Adotta
il seguente regolamento:
Esonero dal canone radiotelevisivo
Art. 1.
-
Gli enti assistenziali posti alle dipendenze delle
amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali, nonche'
gli enti culturali dipendenti dallo Stato e dalle province possono
chiedere al Ministero delle comunicazioni - Direzione generale per le
concessioni e per le autorizzazioni - di essere esonerati dal
pagamento del canone di abbonamento alle radiodiffusioni sonore e
televisive, ai sensi dell'articolo 37 del regio decreto 3 agosto
1928, n. 2295.
-
La domanda, da presentare entro il 31 ottobre dell'anno
precedente a quello per il quale si intende richiedere l'esonero,
deve essere corredata della documentazione comprovante la natura
dell'ente.
Art. 2.
-
L'unita' responsabile del procedimento e' la divisione 5 della
direzione generale per le concessioni e per le autorizzazioni.
-
Il provvedimento di esonero e' adottato dal diretto- re generale
preposto alla direzione di cui al comma l nel termine di sessanta
giorni dalla presentazione della domanda.
-
Il Ministero si riserva la facolta' di richiedere agli enti
interessati documenti attestanti il rapporto di dipendenza previsto
dall'articolo 37 del regio decreto n. 2295 del 1928: in tal caso il
termine di sessanta giorni per la conclusione del procedimento
decorre dalla data di ricevimento della documentazione richiesta.
-
Il rigetto della domanda, adeguatamente motivato, e' comunicato
all'ente entro il termine di cui ai commi 2 e 3.
Art. 3.
-
Il provvedimento di esonero riguarda soltanto l'anno cui esso si
riferisce ed e' rinnovabile.
-
L'ente e' tenuto al versamento della tassa di concessione
governativa.
-
L'amministrazione invia copia del provvedimento di esonero al
Ministero delle finanze ed alla concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo.
Art. 4.
-
La domanda di rinnovo dell'esonero deve essere presentata al
Ministero delle comunicazioni entro il 31 ottobre dell'anno per il
quale e' stato ottenuto l'esonero.
-
Alla domanda deve essere allegata la dichiarazione che non sono
intervenute variazioni rispetto alla natura dell'ente richiedente.
-
La domanda si intende accolta ove non ne sia comunicato il
rigetto entro sessanta giorni dalla sua presentazione.
-
L'amministrazione invia copia del provvedimento di rinnovo al
Ministero delle finanze ed alla concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo.
Contributi per ricerche
Art. 5.
-
Gli enti e le istituzioni pubblici, che svolgono senza fini di
lucro attivita' scientifica o sperimentale nel campo delle poste e
delle telecomunicazioni, possono richiedere contributi al Ministero
delle comunicazioni - Istituto superiore delle comunicazioni e delle
tecnologie dell'informazione.
-
La domanda di contribuzione deve essere corredata dell'atto
costitutivo, dello statuto e delle indicazioni sulla struttura
organizzativa e deve indicare l'oggetto, le motivazioni e le
finalita' della richiesta nonche' le modalita' di impiego del
contributo; deve, inoltre, precisare se, per il medesimo scopo, siano
stati ottenuti altri contributi e di quale entita'.
-
La preferenza e' accordata in base all'integrazione delle
richieste con il piano di ricerche approvato dall'Istituto superiore
delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione.
Art. 6.
-
L'unita' responsabile del procedimento e' l'ufficio
dell'Istituto superiore delle comunicazioni e...
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