Applicazione della normativa relativa alla piccola pesca - decreto ministeriale 14 settembre 1999 e individuazione, ex art. 2 del medesimo decreto ministeriale, delle azioni consentite con i contributi di cui all'art. 2, comma 6, della legge 21 maggio 1998, n. 164.

Premessa.

Il decreto ministeriale 14 settembre 1999, come modificato dal decreto ministeriale 30 maggio 2001, di seguito denominato decreto, determina le modalita' attuative degli interventi previsti dalla legge n. 164/1998 per il superamento della crisi del comparto della piccola pesca costiera attraverso iniziative collettive a medio termine, indirizzate ad incentivare l'aggregazione tra i pescatori della piccola pesca e ad incrementare la produttivita' del settore, oltre a porre le basi per agevolare l'erogazione dei contributi diretti agli operatori.

  1. Copertura geografica.

    Nazionale.

  2. Normativa di riferimento.

    Normativa nazionale

    legge 17 febbraio 1982, n. 41 ´Piano per la razionalizzazione e per lo sviluppo della pescaª; legge 21 maggio 1998, n. 164 ´Misure in materia di pesca e acquacolturaª; decreto ministeriale 14 settembre 1999 ´Disciplina della piccola pescaª; decreto ministeriale 30 maggio 2001.

    Normativa comunitaria di riferimento

    Regolamento (CE) n. 1260/1999 del 21 giugno 1999 ´Disposizioni generali sui Fondi strutturaliª; Regolamento (CE) n. 1263/1999 del 21 giugno 1999 relativo allo Strumento finanziario di orientamento della pesca; Regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalita' e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca; Regolamento (CE) n. 1685/2000 del 28 luglio 2000 ammissibilita' delle spese concernenti le operazioni finanziate con i fondi strutturali; Regolamento (CE) n. 2369/2002 del 20 dicembre 2002 recante modifica del Reg. (CE) n. 2792/1999; Regolamento (CE) n. 1145/2003 del 27 giugno 2003 che modifica il Regolamento (CE) n. 1685/2000.

  3. Ente responsabile.

    Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura.

  4. Soggetti destinatari dell'intervento.

    1. Consorzi di indirizzo, coordinamento e gestione tra imprese della piccola pesca costiera, singole o associate, che esercitano la loro attivita' nello stesso compartimento marittimo o, nel caso di acque interne, nell'ambito regionale.

      Tali consorzi devono essere dotati dei requisiti minimi previsti dall'art. 3 del decreto, perseguire le finalita' indicate dall'art. 4 del decreto e devono essere riconosciuti, ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto, dal Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare (art. 3 della legge n.

      41/1982); b) Consorzi di indirizzo, coordinamento e gestione che possono costituirsi tra imprese della piccola pesca costiera, singole o associate, che esercitano la loro attivita' in comuni compresi in aree marine protette o in zone costiere di parchi nazionali approvati ai sensi della legge n. 979/1982 e della legge n. 394/1991.

      Tali consorzi devono essere costituiti da imprese che rappresentino almeno il 70% delle imbarcazioni da pesca che esercitano la piccola pesca costiera nel territorio di competenza e costituirsi con le medesime modalita' dei consorzi di cui al punto precedente.

    2. Imprenditori della piccola pesca costiera.

      Ai fini dei contributi previsti dalla legge n. 164/1998 la piccola pesca costiera e' quella esercitata da navi di lunghezza fuori tutto inferiore a dodici metri con i sistemi da pesca previsti dall'art. 19 del decreto ministeriale 26 luglio 1995 (attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni) all'interno delle 12 miglia dalla costa, nonche' con gli altri sistemi che vengono utilizzati localmente nella fascia costiera.

      Sono esclusi lo strascico, la draga idraulica per la pesca dei molluschi bivalvi e tutti gli altri sistemi di pesca a traino che utilizzano il motore nell'azione di cattura.

  5. ...

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