Regolamento recante la disciplina delle procedure negoziali semplificate per l'esercizio delle attivita' connesse agli interventi di protezione sociale nell'ambito del Corpo della guardia di finanza, di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 23 dicembre 1993, n. 559

DECRETO 25 febbraio 1998, n. 215.

Regolamento recante la disciplina delle procedure negoziali semplificate per l'esercizio delle attivita' connesse agli interventi di protezione sociale nell'ambito del Corpo della guardia di finanza, di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 23 dicembre 1993, n. 559.

IL MINISTRO DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 559, sulla disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito dell'Amministrazione dello Stato, con particolare riferimento all'articolo 5 che disciplina gli interventi di protezione sociale a favore tra gli altri del Corpo della Guardia di finanza; Visto in particolare il comma 4 del predetto articolo 5 che stabilisce che, per l'esercizio delle attivita' connesse con gli interventi di protezione sociale, le amministrazioni interessate provvedono mediante affidamento in concessione alle organizzazioni costituite tra il personale dipendente, oppure ad enti e terzi con procedure negoziali semplificate e che, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalita' per le predette procedure negoziali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.

367, che approva il regolamento recante semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa contabili; Visto il decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, che all'articolo 9, nell'ambito della disciplina delle gestioni fuori bilancio, prevede l'esercizio diretto a cura dell'amministrazione di attivita' di protezione sociale; Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, del 25 febbraio 1998, n. 96, con il quale e' stato adottato il regolamento per l'attuazione del comma 3 dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, che determina la consistenza ed il valore, nonche' le relative norme d'uso, degli apporti che il Corpo della Guardia di finanza rende disponibili per assicurare i predetti interventi; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.

400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 28 luglio 1997; Ritenuto di non accogliere i suggerimenti del Consiglio di Stato relativi all'articolo 4, comma 1 e all'articolo 6, comma 4, lettera e), in quanto le particolari finalita' che gli interventi di protezione sociale intendono perseguire non possono essere legate a rigidi parametri numerici; di non accogliere i suggerimenti relativi agli articoli 6, 7 e 8 in quanto la norma di delega richiama espressamente procedure negoziali semplificate; di non accogliere il suggerimento relativo all'articolo 9, comma 2, in quanto non necessario; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 3-186/UCL del 15 gennaio 1998);

A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1.

Campo d'applicazione

  1. Gli organismi di protezione sociale costituiti nell'ambito dei comandi della Guardia di finanza secondo la classificazione dell'articolo 18 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189 (regolamento di amministrazione per la Guardia di finanza) uniformano le proprie attivita' funzionali, amministrative e contabili alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

    Art. 2.

    Contribuzioni

  2. Gli oneri derivanti dalla gestione diretta, connessi con la fruizione dei servizi resi dagli organismi di protezione sociale, fatti salvi gli apporti di cui all'articolo 3 del regolamento adottato con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, del 25 febbraio 1998, n. 96, sono a totale carico degli utenti e sono corrisposti di volta in volta a fronte del servizio reso. I corrispettivi dei servizi resi dagli organismi di protezione sociale a gestione diretta sono fissati in misura tale da assicurare il pieno recupero delle somme anticipate dall'Amministrazione, secondo le risultanze di apposita contabilita'. Tali corrispettivi sono maggiorati di una quota ricognitoria del dieci per cento per i servizi di ristorazione e alloggio.

  3. Detti corrispettivi costituiscono contribuzione da riassegnare ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556.

    Art. 3.

    Organi centrali di indirizzo generale

  4. Il Comando generale della Guardia di finanza emana direttive di indirizzo generale in materia di: a) pianificazione annuale degli interventi di protezione sociale e delle relative attivita' connesse; b) programmazione dell'impiego dei fondi disponibili sui competenti capitoli di bilancio in relazione alle esigenze funzionali dei singoli organismi; c) coordinamento e controllo delle attivita' svolte e verifica della loro rispondenza alle finalita' degli organismi; d) definizione delle disposizioni attuative per dare applicazione ai provvedimenti di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 1993, n. 559 e all'articolo 9 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556.

  5. L'organo centrale della rappresentanza militare e' sentito in materia di indirizzo generale della pianificazione degli interventi di protezione sociale.

    Art. 4.

    Organi di vigilanza e di controllo

  6. Il comandante dell'ente o reparto, presso cui l'organismo di protezione sociale e'...

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