LEGGE 23 dicembre 1993, n. 559 - Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato

Coming into Force15 Gennaio 1994
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/12/31/093G0639/CONSOLIDATED/20100508
Published date31 Dicembre 1993
Enactment Date23 Dicembre 1993
Official Gazette PublicationGU n.306 del 31-12-1993
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

(Avvocatura dello Stato) 1. Le competenze di cui all'articolo 21 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, come modificato dall'articolo 27 della legge 3 aprile 1979, n. 103, sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo di spesa, da iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, rubrica 41 - Avvocatura dello Stato, al quale sono imputati i relativi pagamenti. 2. Le disponibilita' finanziarie esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sulle contabilita' speciali intestate all'Avvocatura dello Stato sono versate e riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, rispettivamente ai capitoli di entrata e di spesa di cui al comma 1. 3. Le somme di cui al comma 1, per le quali non puo' farsi luogo a ripartizione a norma dell'articolo 21, secondo comma, secondo periodo, del citato testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, possono mantenersi in bilancio fino a quando non venga meno il motivo ostativo alla predetta ripartizione o sorga l'obbligo alla restituzione.

Art 2.

(Programma straordinario di edilizia abitativa di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219) 1. Entro il 31 dicembre 1993 il funzionario incaricato delle gestioni fuori bilancio di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n.219, trasmette al Ministro del bilancio e della programmazione economica l'elenco analitico dei lavori in corso, nonche' di quelli che restano da effettuare nei limiti delle disponibilita' finanziarie esistenti, indicando le spese impegnate, quelle pagate e gli importi che restano da impegnare, formula concrete proposte per l'ultimazione dei lavori e degli interventi residui e fornisce l'elenco del personale in servizio, nonche' di quello utilizzato con convenzione o contratto, indicandone la relativa provenienza. 2. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, fissa il termine per l'ultimazione dei lavori e degli interventi di cui al comma 1, stabilendo l'entita' del personale utilizzabile a tale scopo, e indica le opere da trasferire all'amministrazione ordinaria e quelle da stralciare. Con il medesimo decreto il Ministro detta norme sul personale utilizzato dalle gestioni di cui al comma 1, tenendo conto della rispettiva provenienza e dei rapporti giuridici instaurati con il personale medesimo. Resta esclusa la possibilita' di assumere presso le amministrazioni o di inquadrare personale non di ruolo utilizzato a qualunque titolo, in deroga alle disposizioni di cui al titolo II, capo III, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 3. Alla stessa data di cui al comma 1 cessano gli incarichi speciali e professionali comunque denominati e viene soppressa l'indennita' di cui all'articolo 84 della citata legge n. 219 del 1981. 4. Con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalita' di rendicontazione agli organi di controllo, i quali potranno assoggettare a riscontro immediato singoli atti del funzionario incaricato e disporre accertamenti ispettivi.

Art 3.

(Fondo per gli interventi nella citta' di Reggio Calabria) 1. Le somme relative alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 246, ivi comprese le disponibilita' esistenti nella contabilita' speciale istituita, ai sensi della medesima normativa, presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma ed intestata "Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministro per i problemi delle aree urbane: particolari e straordinarie esigenze della citta' di Reggio Calabria", sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate ad appositi capitoli da istituire nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri. 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i problemi delle aree urbane, sentito il sindaco del comune di Reggio Calabria, predispone un piano di riparto delle somme di cui al comma 1 del presente articolo, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989. 3. Per gli interventi di propria competenza, il Ministro per i problemi delle aree urbane puo' provvedere anche a mezzo di propri delegati titolari di pubbliche funzioni, ancorche' non dipendenti statali, mediante apposite aperture di credito, nei confronti delle quali non trovano applicazione le norme della legge e del regolamento di contabilita' generale dello Stato sui limiti di somma. I relativi ordini di accreditamento sono sottoposti a controllo successivo e, se non estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi, possono essere trasportati all'esercizio seguente.

Art 4.

(Fondo per la cooperazione allo sviluppo) 1. A decorrere dal 1 gennaio 1995 i mezzi finanziari gia' destinati al "Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo" di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono iscritti in apposita rubrica dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. 2. Le disponibilita' esistenti sul conto corrente di tesoreria intestato al Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo, soppresso ai sensi del comma 1 del presente articolo, le entrate di cui all'articolo 14 della citata legge n. 49 del 1987, come sostituito dal comma 7 del presente articolo, e quelle derivanti dalla realizzazione dei crediti accertati alla data di cui al comma 1, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai capitoli della rubrica di cui al medesimo comma 1. 3. Le obbligazioni giuridiche assunte a carico del Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo anteriormente alla data di cui al comma 1 danno luogo a formali impegni a carico degli stanziamenti dei pertinenti capitoli di spesa, iscritti nella rubrica di cui al medesimo comma. 4. L'attivita' della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo continua ad essere disciplinata dalla citata legge n. 49 del 1987, come modificata dal presente articolo. 5. Al comma 2 dell'articolo 11 della citata legge n. 49 del 1987, le parole: "del Fondo di cooperazione di cui all'articolo 37 della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo". 6. Al comma 3 dell'articolo 11 della citata legge n. 49 del 1987, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "La relativa documentazione e' inoltrata al Comitato direzionale, al Comitato consultivo ed all'Ufficio di ragioneria contestualmente alla delibera". 7. L'articolo 14 della citata legge n. 49 del 1987 e' sostituito dal seguente: "Art. 14. - (Disponibilita' finanziarie). - 1. I mezzi finanziari destinati all'attuazione della presente legge, fatti salvi quelli derivanti da specifiche disposizioni di legge, i crediti di aiuto e i fondi destinati alla partecipazione italiana al capitale di banche e fondi internazionali, nonche' alla cooperazione svolta dalla Comunita' europea, sono costituiti: a) dagli stanziamenti iscritti nell'apposita rubrica istituita nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e determinati annualmente con le modalita' di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362; b) dagli eventuali apporti conferiti in qualsiasi valuta dagli stessi Paesi in via di sviluppo e da altri Paesi o enti ed organismi internazionali per la cooperazione allo sviluppo; c) da fondi raccolti con iniziative promosse e coordinate dagli enti locali; d) da donazioni, lasciti, legati e liberalita', debitamente accettati; e) da qualsiasi altro provento derivante dall'esercizio delle attivita' della Direzione generale, ivi comprese le eventuali restituzioni comunitarie. 2. Le somme di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli di bilancio. 3. Le operazioni effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato e di organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della presente legge che provvedono, secondo modalita' stabilite con decreti del Ministro delle finanze, al trasporto e alla spedizione di beni all'estero in attuazione di finalita' umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto; analogo beneficio compete per le importazioni di beni destinati alle medesime finalita'". 8. Il comma 1 dell'articolo 15 della citata legge n. 49 del 1987 e' sostituito dal seguente: "1. Alla gestione delle attivita' dirette alla realizzazione delle finalita' della presente legge si provvede in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, nei limiti della presente...

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