CIRCOLARI MINISTERO DELLE FINANZE                                                     ...

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero

di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico

delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione

dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni

ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre

1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle

disposizioni del decretolegge, integrate con le modifiche apportate

dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia

degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con

caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . ))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400

(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza

del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di

conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua

pubblicazione.

Art. 1.

Disposizioni in materia di sostegno al reddito

1. Il termine previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 4,

comma 17, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, relative alla

possibilita' di iscrizione nelle liste di mobilita' dei lavoratori

licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano

fino a quindici dipendenti, e' prorogato al 31 dicembre 1998 ai fini

dei benefici contributivi in caso di assunzione dalle liste medesime,

nel limite complessivo massimo di 9 miliardi di lire a carico del

Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del

decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,

dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. A tal fine il Ministero del

lavoro e della previdenza sociale rimborsa i relativi oneri

all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), previa

rendicontazione.

(( 2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del ))

(( decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con ))

(( modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come ))

(( modificato dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 16 ))

(( maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge ))

(( 19 luglio 1994, n. 451, trovano applicazione fino al 31 ))

(( dicembre 1998. Alle finalita' del presente comma si provvede ))

(( nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo ))

(( nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1, e ))

(( comunque entro il limite massimo di 30 miliardi di lire. ))

3. Sono prorogati per ulteriori otto mesi:

a) i trattamenti di integrazione salariale concessi alle imprese in

crisi sottoposte al regime di amministrazione straordinaria, a

decorrere dalla scadenza dell'ultima proroga concessa ai sensi

dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;

b) i trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 5,

comma 8, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con

modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, per i lavoratori

in servizio alla data del 15 dicembre 1997. La misura dei trattamenti

di integrazione salariale prorogati e' ridotta del 10 per cento. Le

predette proroghe possono essere concesse nel limite massimo di lire

3 miliardi per i trattamenti di cui alla lettera a) e di lire 3

miliardi per i trattamenti di cui alla lettera b), per indennnita' e

contribuzione figurativa e l'onere complessivo e' posto a carico del

Fondo per l'occupazione di cui al comma 1.

((3-bis. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ))

(( puo' prorogare, per un periodo massimo di sei mesi, i ))

(( trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui ))

(( all'articolo 9, comma 25, lettera c), del decreto-legge 1 ))

(( ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla ))

(( legge 28 novembre 1996, n. 608. L'onere complessivo per la ))

(( concessione del predetto intervento, pari a lire 3 miliardi, e' ))

(( posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1. ))

4. La possibilita' prevista dall'articolo 4, comma 25, del

decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, di concedere, nei casi ivi

previsti, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza

sociale, i benefici di cui agli articoli 8, comma 4, e 25, comma 9,

della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, in

materia di assunzione di lavoratori iscritti nella lista di

mobilita', trova applicazione relativamente alle domande presentate

entro il 31 dicembre 1997, entro il limite delle risorse allo scopo

predeterminate dall'articolo 2, comma 29, della legge 23 dicembre

1996, n. 662.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 31, del

decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, relative al diritto dei

lavoratori dipendenti o gia' dipendenti da discariche autorizzate e

iscritti nelle liste di mobilita' non antecedentemente al 1 gennaio

1996, si interpretano nel senso che la percezione della relativa

indennita' non e' subordinata al possesso dei requisiti previsti

dagli articoli 7, commi 1, 2 e 4, e 16, comma 1, della legge 23

luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni. Fermo restando il

limite massimo di spesa di cui all'articolo 4, comma 31, del citato

decreto-legge n. 510 del 1996, il termine di scadenza per

l'iscrizione nelle liste di mobilita' e' prorogato di dodici mesi.

(( 6. I piani per l'inserimento professionale dei giovani di cui ))

(( all'articolo 9-octies del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, ))

(( convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. ))

(( 608, possono prevedere lo svolgimento delle attivita', da parte ))

(( di giovani residenti nelle aree cui agli obiettivi numeri 1 e 2 ))

(( del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio ))

(( 1993, e successive modificazioni, presso imprese del settore ))

(( industriale operanti in territori diversi da quelli ricompresi ))

(( negli obiettivi nn. 1 e 2 del predetto regolamento e che ))

(( abbiano concordato, ai sensi del comma 203 dell'articolo 2 ))

(( della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o anche tramite le loro ))

(( associazioni territoriali, rapporti di collaborazione con le ))

(( corrispondenti associazioni o con gli enti locali delle aree ))

(( territoriali di provenienza dei giovani, finalizzati allo ))

(( sviluppo economico di tali aree. In tali casi ai giovani e' ))

(( corrisposta una indennita' aggiuntiva di lire 800.000 mensili a ))

(( titolo di rimborso degli oneri relativi alla spesa sostenuta ))

(( per il vitto e l'alloggio, a carico del Fondo per l'occupazione ))

(( di cui al comma 1, nonche' una indennita' pari a lire 200 mila ))

(( mensili a carico dell'impresa ad integrazione dell'indennita' ))

(( di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. ))

(( 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, ))

(( n. 451. Ai giovani residenti nelle aree di cui al citato ))

(( obiettivo n. 2, le indennita' aggiuntive di cui al presente ))

(( comma sono corrisposte nel caso che le attivita' formative ))

(( siano svolte presso imprese non operanti nelle regioni di ))

(( residenza. Il Governo deve riferire alle Commissioni ))

(( parlamentari competenti in ordine ai risultati dello ))

(( svolgimento delle suddette attivita'. I piani di cui ))

(( all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. ))

(( 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, ))

(( n. 451, avviati entro il 1998 possono essere completati nel ))

(( 1999 nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo ))

(( scopo nell'ambito del predetto Fondo. ))

7. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 1997, n.

129, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997, n.

229, le parole: "una quota pari al 70 per cento" sono sostituite

dalle seguenti: "una quota non inferiore al 70 per cento". (( Al

comma 2 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 129 del 1997 le

parole: "stipulati entro il 15 ottobre 1997" sono sostituite dalle

seguenti: "le cui procedure siano state attivate dalla Presidenza del

Consiglio dei Ministri - Comitato per il coordinamento delle

iniziative per l'occupazione, entro il 15 ottobre 1997". ))

Riferimenti normativi:

- Il comma 17 dell'art. 4 del decreto-legge 1 ottobre

1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge

28 novembre 1996, n. 608 (Disposizioni urgenti in

materia di lavori socialmente utili, di interventi a

sostegno del reddito e nel settore previdenziale), cosi'

recita:

"17. E' differita al 31 dicembre 1997 la possibilita' di

iscrizione alla lista di mobilita' di cui all'art. 6,

comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, prevista

dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.

148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio

1993, n. 236".

- Il comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 20 maggio

1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge

19 luglio 1993, n. 236 (Interventi urgenti a sostegno

dell'occupazione), cosi' recita:

"7. Per le finalita' di cui al presente articolo e'

istituito presso il Ministero del lavoro e della

previdenza sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato

dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa

stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i

contributi comunitari destinati al finanziamento delle

iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del

Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale

ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del

bilancio dello Stato per essere riassegnati al

predetto Fondo".

- Il testo dei commi 5 e 8 dell'art. 5 del decreto-legge

20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,

dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come modificato

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