N. 33 SENTENZA 26 gennaio 2011 - 2 febbraio 2011

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Ugo DE SIERVO;

Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 4, 5 commi 1 e 2, 8, 9 comma 1, 11 commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 13 commi 10, 11 e 12, 19 commi 1 e 2, 20 commi 1 e 2, 27 commi 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15 e 16 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 (Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche' misure compensative e campagne informative al pubblico, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99), promossi dalle Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Puglia, notificati i primi due, rispettivamente il 6 e il 7 maggio 2010, il terzo spedito per la notifica il 7 maggio 2010, depositati in cancelleria l'11, il 12 e il 14 maggio 2010 ed iscritti ai nn. 75, 76 e 78 del registro ricorsi 2010.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' gli atti di intervento dell'Enel s.p.a. e dell'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) ONLUS (quest'ultima intervenuta in termine nel giudizio iscritto al n. 76 del registro ricorsi 2010 e fuori termine nel giudizio iscritto al n. 78 del registro ricorsi 2010);

Udito nell'udienza pubblica del 30 novembre 2010 il giudice relatore Ugo De Siervo;

Uditi gli avvocati Giandomenico Falcon per la Regione Toscana,

Rosaria Russo Valentini e Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna, Maria Liberti per la Regione Puglia, Marcello Collevecchio e Carlo Malinconico per l'Enel s.p.a. e l'avvocato dello Stato Antonio Palatiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso notificato il 6 maggio 2010 e depositato il successivo 11 maggio 2010 (iscritto al reg. ric. n. 75 del 2010), la Regione Toscana ha promosso, in riferimento agli artt. 117, 118 e 120 della Costituzione, nonche' al principio di leale collaborazione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, dell'art. 8, comma 3, dell'art. 11, commi 6, 7, 8 e 10, dell'art. 13, commi 11 e 12, dell'art. 20, comma 2, e dell'art. 27, commi 7, 8, 9 e 15 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 (Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche' misure compensative e campagne informative al pubblico, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99).

1.1. - La ricorrente, preliminarmente, da' atto che il decreto citato e' stato emanato in attuazione della delega contenuta nella legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia) - gia' impugnata dalla Regione avanti a questa Corte - e che e' volto a disciplinare le procedure relative alla localizzazione, realizzazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di fabbricazione del combustibile nucleare, nonche' dei sistemi di stoccaggio dei relativi rifiuti.

Cio' premesso, la Regione Toscana sostiene che talune disposizioni del d.lgs. n. 31 del 2010 sarebbero lesive delle competenze regionali costituzionalmente garantite.

1.2. - In particolare, l'art. 4, nel prevedere che l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari sia rilasciata dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle infrastrutture, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), non assicurerebbe 'alcun ruolo incisivo alla Regione direttamente interessata alla localizzazione dell'impianto' come, invece, sarebbe necessario essendo coinvolte molteplici competenze regionali ed in particolare quelle relative al governo del territorio, alla tutela della salute, alla produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, al turismo e alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

Tale previsione normativa contrasterebbe con gli artt. 117 e 118

Cost. cosi' come interpretati dalla giurisprudenza costituzionale (sono citate le sentenze n. 6 del 2004 e n. 303 del 2003), nonche' con il principio di leale collaborazione.

Infatti, nel settore energetico, caratterizzato dalla interconnessione tra attribuzioni costituzionali dello Stato e delle Regioni, la 'chiamata in sussidiarieta' di funzioni amministrative' in materie di competenza regionale dovrebbe prevedere necessariamente un'intesa con la Regione direttamente interessata che e' incisa dal provvedimento autorizzatorio. L'intesa con la Conferenza unificata potrebbe costituire strumento sufficiente solo in relazione alla adozione di norme legislative e di disposizioni generali, indirizzi e linee guida.

1.3. - La Regione Toscana impugna, inoltre, l'art. 8, comma 3, che disciplina la 'definizione delle caratteristiche delle aree idonee alla localizzazione degli impianti nucleari' affidando ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico - di concerto con il Ministro dell'ambiente, il Ministro delle infrastrutture e il Ministro dei beni culturali - l'individuazione dello schema definitivo contenente i parametri esplicativi dei criteri tecnici.

Avverso tale decreto, adottato secondo le procedure individuate dalla norma in esame, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, possono presentare osservazioni 'le Regioni, gli Enti locali, nonche' i soggetti portatori di interessi qualificati'.

La ricorrente lamenta la grave lesione del ruolo delle Regioni che sarebbe assimilato a quello di un qualunque cittadino, senza che sia prevista alcuna intesa ne' con la singola Regione interessata, ne' con la Conferenza unificata. In tal modo sarebbe vanificata la competenza regionale nelle materie del governo del territorio, della tutela della salute, dell'energia, del turismo e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali, in contrasto con gli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., nonche' del principio di leale collaborazione.

1.4. - Nel ricorso si denuncia, altresi', l'illegittimita' costituzionale dell'art. 11, commi 6, 7, 8 e 10.

Tale disposizione, che disciplina il procedimento di certificazione dei siti da destinare alla localizzazione degli impianti, al comma 5 prevede che il Ministro dello sviluppo economico sottoponga ciascuno dei siti certificati all'intesa della Regione interessata.

I successivi commi 6, 7 e 8 regolano l'ipotesi in cui l'intesa non sia raggiunta, stabilendo che si provveda alla costituzione di un Comitato interistituzionale, 'i cui componenti sono designati in modo da assicurare una composizione paritaria, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un lato, e dalla Regione, dall'altro, che assicura la presenza di un rappresentante del comune interessato. Le modalita' di funzionamento del Comitato interistituzionale sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza unificata da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del parere stesso; il Comitato opera senza corresponsione di compensi o emolumenti a favore dei componenti. Ove non si riesca a costituire il Comitato interistituzionale, ovvero non si pervenga ancora alla definizione dell'intesa entro i sessanta giorni successivi alla costituzione del Comitato, si provvede all'intesa con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con la partecipazione del presidente della Regione interessata. L'intesa ovvero il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 6 operano anche in deroga ai Piani energetico ambientali delle Regioni interessate da ciascuna possibile localizzazione. Al termine della procedura di cui ai commi 4, 5 e 6, il Ministro dello sviluppo economico trasmette l'elenco dei siti certificati, sui quali e' stata espressa l'intesa regionale o e' intervenuto il decreto sostitutivo di intesa, alla Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro i termini di cui all'art. 3 del medesimo decreto legislativo e, comunque, non oltre sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta; in mancanza di intesa entro il predetto termine, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata, secondo quanto disposto dallo stesso art. 3, sulla base delle intese gia' raggiunte con le singole Regioni interessate da ciascun sito o sulla base dei decreti sostitutivi di intesa'.

Ad avviso della Regione Toscana tali disposizioni disciplinerebbero il potere sostitutivo statale per il caso di mancato raggiungimento dell'intesa in modo lesivo delle attribuzioni regionali, in violazione degli artt. 117, 118 e 120 Cost. L'autonomia e il ruolo di parita' riconosciuti dalla Costituzione alle Regioni imporrebbe, infatti, di prevedere una codeterminazione paritaria del contenuto finale dell'atto e dunque un'intesa forte il cui mancato raggiungimento dovrebbe...

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