n. 68 SENTENZA 8 - 12 aprile 2013 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'articolo 35, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, promossi dalle Regioni Toscana e Liguria con ricorsi notificati il 12-14 settembre 2011 ed il 14 settembre 2011, depositati in cancelleria il 14 ed il 21 settembre 2011 ed iscritti ai nn. 90 e 99 del registro ricorsi 2011. Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 12 marzo 2013 il Presidente Luigi Mazzella, in luogo e con l'assenso del Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

uditi gli avvocati dello Stato Giuseppe Albenzio e Fabrizio Fedeli per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso notificato il 12 settembre 2011 e depositato il successivo 14 settembre, la Regione Toscana ha impugnato, tra gli altri, l'articolo 35, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui aggiunge la lettera d-bis) al comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge l4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248. La nuova lettera d-bis) del comma 1 del citato art. 3 del d.l. n. 223 del 2006, introdotta dalla norma impugnata, aggiunge all'elenco degli ambiti normativi, per i quali espressamente esclude che lo svolgimento di attivita' commerciali possa incontrare limiti e prescrizioni, anche la disciplina degli orari e della chiusura domenicale o festiva degli esercizi commerciali, sia pure solo in via sperimentale e limitatamente agli esercizi ubicati nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle localita' turistiche o citta' d'arte. A tal fine, al successivo comma 7, si prevede, inoltre, che le Regioni e gli enti locali adeguino le proprie disposizioni legislative e regolamentari entro la fine del 2011. Secondo la ricorrente la norma invaderebbe la competenza legislativa regionale in materia di commercio in violazione dell'art. 117, quarto comma, Cost., competenza gia' esercitata dalla Regione Toscana con la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree...

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