D.L. 29 dicembre 2011, n. 216. Proroga di termini previsti da disposizioni legislative

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2/2012 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGISLAZIONE E PRASSI AMMINISTRATIVA
f‌inanza pubblica e le autorità interessate provvedono agli
adempimenti di cui al presente articolo con le risorse
umane, strumentali e f‌inanziarie disponibili a legislazione
vigente.
209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relati-
va ai veicoli fuori uso). 1. Al decreto legislativo 24 giugno
2003, n. 209, e successive modif‌icazioni, sono apportate le
seguenti modif‌icazioni:
a) all’articolo 5, comma 15, alinea, le parole: «possono
consegnare» sono sostituite dalla seguente: «consegnano»;
b) all’articolo 10, comma 1 bis, le parole: «dei centri
di raccolta di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p)» sono
sostituite dalle seguenti: «degli impianti di trattamento di
cui all’articolo 3, comma 1, lettera o), per quanto richiesto
dagli stessi impianti».
XIII
D.L. 29 dicembre 2011, n. 216. Proroga di termini previ-
sti da disposizioni legislative (Gazzetta Uff‌iciale Serie
gen. - n. 302 del 29 dicembre 2011).
(Estratto)
11. (Proroga di termini in materia di infrastrutture e tra-
sporti). 1. All’articolo 5, del decreto legge 30 dicembre 2009,
n. 194, convertito, con modif‌icazioni, dalla legge 26 febbra-
io 2010, n. 25 sono apportate le seguenti modif‌icazioni:
a) al comma 7 undecies, le parole: “1 gennaio 2012”
sono sostituite dalla seguenti parole “1 gennaio 2013”;
b) al comma 7 duodecies, le parole: “per gli anni 2010
e 2011” sono sostituite dalla seguenti parole “ per gli anni
2010, 2011 e 2012 “.
2. All’articolo 3 comma 2, del decreto legislativo 9 maggio
2005, n. 96, e successive modif‌icazioni, le parole: “31 dicem-
bre 2010” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2012”.
3. All’articolo 21 bis, comma 1, primo e secondo periodo,
del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modif‌icazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e succes-
sive modif‌icazioni, le parole “31 dicembre 2010” sono so-
stituite dalle seguenti: “31 dicembre 2012”.
4. All’articolo 2, comma 3, del decreto legge 25 marzo
2010, n. 40, convertito, con modif‌icazioni, dalla legge 22
maggio 2010, n. 73, le parole: “entro e non oltre il 31 di-
cembre 2010” sono sostituite dalle seguenti: “entro e non
oltre il 30 giugno 2012”.
5. Fino alla data di adozione dello statuto dell’Agenzia
per le infrastrutture stradali e autostradali, e comunque
non oltre il 31 marzo 2012, le funzioni e i compiti ad essa
trasferiti ai sensi dell’articolo 36 del decreto legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modif‌icazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, continuano ad essere svolti dai compe-
tenti uff‌ici delle Amministrazioni dello Stato e dall’Ispet-
torato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e dagli
altri uff‌ici di Anas s.p.a.. In caso di mancata adozione dello
statuto e del decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri di cui all’articolo 36, comma 5, settimo periodo entro
il predetto termine, l’Agenzia è soppressa e le attività e i
compiti già attribuiti alla medesima sono trasferiti al Mi-
nistero delle infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal
1° aprile 2012, che rimane titolare delle risorse previste
n. 98, convertito, con modif‌icazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, e cui sono contestualmente trasferite le risor-
se f‌inanziarie umane e strumentali relative all’Ispettorato
di vigilanza sulle concessionarie autostradali di cui al me-
desimo comma 5.
6. Fermo restando quanto previsto al comma 5, all’arti-
colo 36, comma 4, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, con-
vertito, con modif‌icazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
le parole: “A decorrere dalla data di cui al comma 1” sono
sostituite dalle seguenti: “Entro la data del 31 marzo 2012”.
27. (Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico
locale e di spese per investimenti delle regioni). 1. All’ar-
ticolo 21, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modif‌icazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, i periodi secondo, terzo e quarto, sono sostituiti dai
seguenti: “Entro il mese di febbraio 2012, il Governo, ai
sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003,
n. 131, def‌inisce, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni,
per il periodo 2012-2014, gli obiettivi di eff‌icientamento e
di razionalizzazione del trasporto pubblico locale nel suo
complesso, le conseguenti misure da adottare entro il pri-
mo trimestre del 2012 nonchè le modalità di monitoraggio
ed i coerenti criteri di riparto del fondo di cui al presente
comma. Con la predetta intesa sono stabiliti i compiti del-
l’Osservatorio istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 300,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244; tra i predetti compiti
sono comunque inclusi il monitoraggio sull’attuazione del-
l’intesa e la predisposizione del piano di ripartizione del
predetto fondo, che è approvato con decreto del Ministro
dell’economia e delle f‌inanze, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti.”.
2. All’articolo 8 della legge 12 novembre 2011, n. 183,
dopo il comma 2 è inserito il seguente : “2 bis. Resta fermo
il limite del 25 per cento per l’indebitamento autorizzato
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bol-
zano, f‌ino al 31 dicembre 2011, limitatamente agli impegni
assunti alla data del 14 novembre 2011 per spese di inve-
stimento f‌inanziate dallo stesso, derivanti da obbligazioni
giuridicamente perfezionate e risultanti da apposito pro-
spetto da allegare alla legge di assestamento del bilancio
2012. L’istituto f‌inanziatore può concedere i f‌inanziamenti
di cui al primo periodo soltanto se relativi agli impegni
compresi nel citato prospetto; a tal f‌ine, è tenuto ad acqui-
sire apposita attestazione dall’ente territoriale.”.
30. (Entrata in vigore). 1. Il presente decreto entra in vi-
gore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzet-
ta Uff‌iciale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.

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