n. 249 ORDINANZA 21 - 24 ottobre 2013 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 5, commi 1 e 3, della legge della Regione Veneto 28 settembre 2012, n. 40 (Norme in materia di unioni montane), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 3-5 dicembre 2012, depositato in cancelleria l'11 dicembre 2012 ed iscritto al n. 187 del registro ricorsi 2012. Visto l'atto di costituzione della Regione Veneto;

udito nella camera di consiglio del 25 settembre 2013 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio. Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 5 dicembre 2012 e depositato il successivo giorno 11, ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale dell'articolo 5, commi 1 e 3, della legge della Regione Veneto 28 settembre 2012, n. 40 (Norme in materia di unioni montane), in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione;

che secondo il ricorrente: - tale legge, nelle more dell'adozione di un'organica disciplina regionale, detta norme in materia di unioni montane, definendo la dimensione ottimale degli ambiti territoriali delle aree geografiche montane e disciplinando lo svolgimento in forma associata di funzioni da parte dei comuni montani;

in particolare, essa prevede all'art. 5, comma 1, che l'unione montana costituisce la forma per l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni siti nelle aree di cui all'articolo 3, ivi compreso l'esercizio associato obbligatorio di funzioni fondamentali;

e al comma 3, che siano le unioni montane a stipulare tra di esse o con singoli comuni apposite convenzioni;

- la formulazione delle norme citate porterebbe a ritenere che l'unione montana sia l'unico soggetto giuridico ammesso per la gestione associata delle funzioni fondamentali tra i comuni montani, in contrasto con l'art. 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come sostituito dall'art. 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale comma 28 prevede una duplice tipologia di forma associativa, ovvero l'unione di...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT