N. 31 ORDINANZA 24 - 27 gennaio 2011

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Ugo DE SIERVO;

Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 (Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile), convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 2010, n. 26, promosso dal Collegio arbitrale di Roma nel procedimento vertente tra l'Arcadia Costruzioni s.r.l. e l'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza ambientale nella Regione Calabria con ordinanza del 24 maggio 2010 iscritta al n. 203 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, 1ª serie speciale, dell'anno 2010.

Visti l'atto di costituzione della Arcadia Costruzioni s.r.l.

nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 14 dicembre 2010 il giudice relatore Paolo Grossi;

Uditi l'avvocato Maurizio Zoppolato per l'Arcadia Costruzioni s.r.l. e l'avvocato dello Stato Antonio Palatiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il Collegio arbitrale di Roma, costituitosi in data 27 ottobre 2009 per decidere (in virtu' della clausola compromissoria contenuta in un contratto di appalto per la realizzazione di un depuratore, stipulato il 3 novembre 2003) una controversia tra una societa' di costruzioni e l'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza ambientale della Regione Calabria, con ordinanza del 24 maggio 2010 ha sollevato - in riferimento agli articoli 2, 3, 24, 25, 41, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, 'nonche' al principio comunitario di legittimo affidamento' - questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 (Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile), convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 2010, n. 26, in base al quale 'Al fine di assicurare risparmi di spesa, i compromessi e le clausole compromissorie inserite nei contratti stipulati per la realizzazione d'interventi connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e di grande evento di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono nulli. Sono fatti salvi i collegi arbitrali presso cui pendono i giudizi per i quali la controversia abbia completato la fase istruttoria alla data di entrata in vigore del presente decreto';

che, affermata la necessita' di valutare pregiudizialmente l'eccezione di nullita' della clausola compromissoria, proposta dalla difesa della parte pubblica in ragione appunto della operativita' della previsione in esame, il Collegio ritiene, in termini di rilevanza della questione, che la sopravvenuta normativa - che il rimettente reputa non direttamente disapplicabile, nonostante l'invocata contrarieta' della stessa ai principi' espressi dall'articolo 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e dall'art. 47 della Carta Europea dei diritti fondamentali - trovi applicazione anche nel giudizio arbitrale a quo, non ancora pervenuto alla conclusione della fase istruttoria;

che, nel merito, il Collegio rimettente denuncia innanzitutto la violazione dei principi' costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata del processo, con riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, in quanto - a parte il generico fine di risparmio di spesa - la previsione della decadenza di giudizi arbitrali correttamente instaurati e della attribuzione del contendere alla giurisdizione ordinaria, oltre che violare il principio codificato dall'art. 5 del codice di procedura civile, si tradurrebbe necessariamente in un notevole ed ingiustificato prolungamento del contendere, derivante anche dalla necessita' di ripetere un'attivita' processuale gia' svolta, a cagione dell'impossibilita' (stante il disposto dell'articolo 819-ter cod. proc. civ.) di dar luogo ad una translatio iudicii dal processo arbitrale al processo giurisdizionale;

che, sotto altro profilo, il Collegio denuncia la violazione dell'art. 25 Cost., in quanto - poiche' la norma sancisce retroattivamente la decadenza di un giudizio regolarmente instaurato, quale quello a quo (profilandosi quindi 'conseguenze che contrastano con l'applicazione della norma generale di cui all'art. 5 c.p.c.') 'si impone di chiarire se, essendo la competenza arbitrale cristallizzata in un contratto avente forza di legge tra le parti ed essendo il Collegio arbitrale gia' costituito questo potra' essere ritenuto giudice naturale';

che, il rimettente - rilevando che la decadenza retroattiva riguarda unicamente le clausole compromissorie che accedono a contratti stipulati a norma dell'art. 5, comma 1, della richiamata legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), la cui ratio e' quella di porre fine celermente a situazioni di emergenza ed alle relative controversie...

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