N. 98 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 settembre 2011

IL TRIBUNALE A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20 settembre 2011, ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta nel ruolo generale delle controversie di lavoro con il n. 593/09, promossa da: G.G., rappresentata e difesa dall'avv. S. Pignatti, ricorrente;

Contro I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. G. Basile, convenuto.

  1. - La ricorrente, lavoratrice autonoma, iscritta alla gestione separata, ha ottenuto l'affidamento preadottivo del minore K.A., nato il 15 ottobre 2000, con decorrenza dall'8 aprile 2008, data di ingresso del bambino in Italia.

    A seguito di domanda presentata l'11 giugno 2008, l'Inps ha corrisposto alla ricorrente l'indennita' di maternita' nella misura di euro 6.415,71, pari a tre mensilita', calcolate sul reddito dichiarato nel periodo di riferimento.

    La lavoratrice, col ricorso in esame, ha chiesto di accertare il proprio diritto a percepire l'indennita' di maternita' per adozione internazionale per cinque mensilita' e la condanna dell'Inps al pagamento delle residue due mensilita', oltre interessi legali.

  2. - Ai sensi dell'art. 66 d.lgs. n. 151/01 'alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attivita' commerciali di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n.

    1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, e alle imprenditrici agricole a titolo principale, e' corrisposta una indennita' giornaliera per il periodo di gravidanza e per quello successivo al parto calcolata ai sensi dell'articolo 68'.

    L'art. 68, comma 2 precisa: 'alle lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attivita' commerciali e' corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data effettiva del parto, una indennita' giornaliera pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo 1'.

    L'art. 67 disciplina le modalita' di erogazione dell'indennita' e, al comma 2 stabilisce: 'in caso di adozione o di affidamento, l'indennita' di maternita' di cui all'articolo 66 spetta, sulla base di idonea documentazione, per tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia a condizione che questo non abbia superato i sei anni di eta', secondo quanto previsto all'articolo 26, o i 18 anni di eta', secondo quanto previsto all'articolo 27'.

    Con successivi interventi legislativi e' stata estesa alle lavoratrici iscritte alla gestione separata la tutela relativa alla maternita' gia' prevista per le lavoratrici dipendenti.

    Piu' esattamente, l'art. 59, comma 16, della legge n. 449/97 ha elevato il contributo alla gestione separata dovuto dalle persone non iscritte ad altre forme obbligatorie, tra l'altro, per 'il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi della tutela relativa alla maternita', agli assegni al nucleo familiare e alla malattia in caso di degenza ospedaliera'.

    Con l'art. 80, comma 12, della legge n. 388/00, il legislatore ha stabilito che 'la disposizione di cui al comma 16, quarto periodo, dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpreta nel senso che l'estensione ivi prevista della tutela relativa alla maternita' e agli assegni al nucleo familiare avviene nelle forme e con le modalita' previste per il lavoro dipendente'.

    Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 2 aprile 2002, premesso che fosse 'necessario emanare una nuova disciplina che, ai sensi del citato art. 80, comma 12, della legge n.

    388/2000, adegui, per i lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, la tutela relativa alla maternita' ed agli assegni al nucleo familiare alle forme ed alle modalita' previste per il lavoro dipendente; considerato, tuttavia, che tale adeguamento non puo' prescindere, ai sensi del citato art. 59, comma 16, della legge n. 449/1997, dall'entita' delle risorse derivanti dal gettito contributivo sopra richiamato, peraltro destinato anche al finanziamento delle prestazioni di malattia in caso di degenza ospedaliera', si e' stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 1998, alle madri lavoratrici iscritte alla gestione...

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