N. 147 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 maggio 2012

IL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE Ha pronunciato la seguente ordinanza nelle cause riunite in sede di appello iscritte nel ruolo generale dell'anno 2008 al n. 277 ed al n. 278, vertenti, tra Azienda Energetica S.p.a. - Etschwerke A.G., rappresentata e difesa dagli avv.ti Damiano Florenzano, Stefano Paltrinieri e Luigi Manzi, presso il cui studio e' elettivamente domiciliata in Roma, alla via Federico Confalonieri, n. 5, appellante;

Contro Provincia Autonoma di Bolzano, in persona Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Renate von Guggenberg,

Stephan Beikircher, Cristina Bernardi e Laura Fadanelli, e dall'av.

Michele Costa di Roma, presso il cui studio e' elettivamente domiciliata in Roma, alla via Bassano del Grappa, n. 24, appellata;

Oggetto: appello avverso la sentenza n. 927/08 del T.R.A.P.

presso la Corte d'appello di Venezia del 5 giugno 2008, depositata il 30 giugno 2008 (R.G. n. 2/2005) ed appello avverso la sentenza n.

928/08 del T.R.A.P. presso la Corte d'appello di Venezia del 5 giugno 2008, depositata il 30 giugno 2008 (R.G. n. 9/2004) - pagamento canoni concessione di grande derivazione idroelettrica Viste le seguenti conclusioni dell'appellante:

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:

'annullare e/o riformare la sentenza n. 927/08 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Venezia;

per l'effetto, in integrale accoglimento del presente appello:

previa remissione alla Corte costituzionale degli atti aventi ad oggetto la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge prov. 9 marzo 1983, n. 10, nelle parti introdotte con le modifiche apportate dall'art. 3, commi 1 e 2, legge prov. 29 agosto 2000, n. 13, e dall'art. 29, legge prov. 8 aprile 2004, n. 1, nei termini sopra indicati, e comunque nei termini che Codesto Ecc.mo Tribunale vorra' apprezzare, come non manifestamente infondata;

previa sottoposizione alla Corte di Giustizia delle Comunita' Europeee, nell'ambito di un giudizio interpretativo pregiudiziale ex art. 234 Trattato CE, il seguente quesito:

'l'art. 29 della legge prov. Bolzano n. 1/04, nella parte in cui determina canoni concessori di derivazione idroelettrica piu' che doppi rispetto a quelli definiti per tutto il territorio italiano costituisce una tassa ad effetto equivalente ad un dazio doganale ai sensi degli artt. 23 e 25 Trattato CE, ovvero si pone altrimenti in contrasto con il principio di libera circolazione delle merci ai sensi degli artt. 2, 3, 4, 14.2, da 23 a 31 del trattato CE, ovvero si pone altrimenti in contrasto con i principi dell'ordinamento comunitario di certezza del diritto e di tutela dell'affidamento'.

In via principale: accerti, previa disapplicazione dell'art. 29 della legge prov. Bolzano n. 1/2004 e/o art. 1-bis comma 16, del d.P.R. n. 235/77, per contrasto con gli artt. 2, 3, 4, 14.2, da 23 a 31 del Trattato CE, che non e' dovuto da AE-EW quanto richiesto in pagamento dalla Provincia Autonoma di Bolzano sulla base del predetto art. 29 della legge prov. Bolzano n. 1/04, a titolo di canone derivazione acque, per la parte che eccede l'importo di Euro 1.006.783,33 e per l'effetto annullare i provvedimenti dell'Ufficio Entrate della Provincia Autonoma di Bolzano n. 6593 per Euro 88.502,64, n. 6593 per Euro 402.864,00, n. 6593 per Euro 22.830,00, n. 6593 per Euro 946.104,00, con domanda di condanna della Provincia Autonoma di Bolzano alla restituzione di quanto indebitamente versato e quindi della somma di Euro 456.952,31, oltre accessori alla data di versamento sino alla restituzione;

In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre al 12,5% per rimborso forfetizzato spese generali ex art. 14 L.P.F., CAP ed IVA come per legge, del doppio grado di giudizio.'.

Viste le seguenti conclusioni dell'appellata;

'Ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, voglia codesto Ecc.mo Tribunale Superiore, in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello di Azienda Energetica S.p.A. - Etschwerk AG avverso la sentenza n. 928/08 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Venezia e, nel merito, comunque respingerlo sicche' infondato, previo accertamento e dichiarazione della manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art.

1 della legge provinciale 9 marzo 1983, n. 10, nelle parti introdotte con le modifiche apportate dall'art. 3, commi 1 e 2, della legge provinciale 29 agosto 2000, n. 13, e dall'art. 29, della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1, ex adverso sollevata, previo accertamento e dichiarazione della manifesta infondatezza della richiesta di sottoposizione alla Corte di Giustizia delle Comunita' Europee, nell'ambito di un giudizio interpretativo pregiudiziale ex art. 234 Trattato CE, del quesito se l'art. 29 l.p. n. 1/2004, nella parte in cui determina l'ammontare dei canoni concessori di derivazione idroelettrica diversi rispetto a quelli del restante territorio nazionale costituisca o meno una tassa ad effetto equivalente ad un dazio doganale ai sensi degli artt. 23 e 25 Trattato CE, e si ponga o meno in contrasto con il principio di libera circolazione delle merci ai sensi degli artt. 2, 3, 4, 14.2, da 23 a 31 del Trattato CE, o con i principi dell'ordinamento comunitario di certezza del diritto e di tutela dell'affidamento, e, per l'effetto, accertare e dichiarare che, non essendo l'art. 29 l.p. n. 1/2004 e/o l'art. 1-bis, comma 16, d.P.R. n. 235/1977 in contrasto con gli artt. 2, 3, 4, 14.2, da 23 a 31 del Trattato CE, era ed e' dovuto da AE-EW quanto chiesto in pagamento dalla Provincia Autonoma di Bolzano sulla base del predetto art. 29 l.p. n. 1/2004, a titolo di canone derivazione acque, con i provvedimenti dell'Ufficio provinciale Entrate nn. 6593/BA dell'11 aprile 2005 per € 88.502,64, 6593/BA dell'11 aprile 2005 per € 402,864,00, 6593/BA dell'11 aprile 2005 per € 22.380,00 e 6593/BA dell'11 aprile 2005 per € 946.104,00, con conseguente rigetto della domanda di condanna della Provincia autonoma di Bolzano alla restituzione degli importi pagati dall'Azienda Energetica S.p.A. - Etschwerke AG, per la parte eccedente l'importo di Euro 1.006.786,33.

In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre al 12,5% per rimborso forfetizzato spese generali, CAP ed IVA del doppio grado di giudizio.'.

Osserva F a t t o 1. - Con ricorso notificato l'11 novembre 2004 l'Azienda Energetica S.p.a. - Etschwerke A.G. (AEEW) convenne dinanzi al tribunale regionale delle acque pubbliche di Venezia la Provincia autonoma di Bolzano, esponendo: - che essa produce e distribuisce, quale titolare di quattro impianti, energia elettrica nel territorio dell'Alto Adige; - che opera in regime di concessione e corrisponde alla Provincia di Bolzano, per la derivazione dell'acqua pubblica ad uso idroelettrico, il canone concessorio determinato ai sensi dell'art. 29 della legge prov. 8 aprile 2004, n. 1, attuativa dell'art. 1-bis, comma 16, del d.P.R. n. 235/1977 (Norme di attuazione dello statuto regionale in materia di energia), secondo cui le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, compresi i canoni demaniali di concessione, sono disciplinati dalla legge provinciale nel rispetto dei principi della legislazione statale e degli obblighi comunitari; - che il canone, fissato in € 24,00 per kW, e' ingiustamente ed illegittimamente piu' elevato di quello applicato nel resto del territorio nazionale, pari invece ad €

11,66 a kW; - che questa disciplina provinciale determina un aumento del prezzo dell'energia elettrica da essa prodotta e riduce la competitivita' dell'azienda sul mercato, ora liberalizzato, dell'energia elettrica ed e' quindi contraria al principio comunitario della libera circolazione delle merci e dunque agli artt.

2, 3, 4, 14.2, e da 23 a 31 del Trattato CE; - che il detto canone costituisce di fatto una tassa di effetto equivalente ai dazi all'importazione ed esportazione, dazi vietati dagli artt. 23 e 25 del Trattato CE; - che l'art. 29 legge prov. 8 aprile 2004, n. 1, e l'art. 1-bis d.P.R. n. 235 del 1977 sono incostituzionali, per contrasto con gli artt. 120 e 41 Cost., perche' frappongono barriere al libero commercio tra regioni ed intaccano il diritto di libera iniziativa economica; - che le stesse norme determinano un minor utilizzo di fonti di energia rinnovabili e violano il principio di riserva statale in materia di legislazione ambientale, con violazione degli artt. 117, comma 2, lett. s), Cost. e 11, comma 4, d.lgs. n.

79/1999; - che la medesima disciplina contrasta anche con l'art. 117, comma 2, lett. e), Cost., secondo cui spetta alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la tutela della concorrenza; - che in un mercato liberalizzato dell'energia, una disposizione che aumenta in modo tanto elevato il prezzo dell'energia in una sola parte del territorio nazionale produce effetti sulla concorrenza e rientra percio' nella competenza esclusiva statale; - che l'art.

1-bis, comma 16, del d.P.R. n. 235/1977, e' inapplicabile per il principio di sussidiarieta' verticale in quanto la materia e' attratta nella competenza legislativa statale, sicche' i canoni di derivazione dovrebbero essere determinati, anche nella provincia di Bolzano, ai sensi della legge n. 36/1994, del D.M. n. 90/1997 e del D.M. 24 novembre 2000.

Chiese pertanto, in via pregiudiziale, di sollevare questione di legittimita' costituzionale dell'art. 29, legge prov. n. 1 del 2004, nonche' dell'art. 3, commi 1 e 2, della legge prov. Bolzano 29 agosto 2000, n. 13, sotto diversi profili e con riferimento a diversi parametri costituzionali; di sottoporre alla Corte di Giustizia europea l'esame dell'eventuale contrasto di tale disciplina con diversi principi del Trattato UE; nel merito, previa disapplicazione della normativa in questione, di accertare che essa attrice nulla deve alla provincia di Bolzano per la parte eccedente € 1.006.783,30 a titolo di canone per la...

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