N. 179 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 maggio 2012

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 622 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Pierluigi Antonucci, Giuseppe Barbaro, Angela Busacca, Paolo Salvatore Calabro', Salvatore Calcagno, Pasquale Candito, Vincenza Caracciolo La Grotteria, Francesco Cardullo, Sebastiano Ciccarello,

Amalia Chiara Di Landro, Giuliana Faggio, Francesca Fatta, Luisa Angela Maria Fattorusso, Angelo Federico, Vincenzo Fiamma, Pasquale Giovine, Giovanni Leonardi, Maria Teresa Lucarelli, Francesco Manganaro, Tommaso Manfredi, Alessandra Maniaci, Antonino Marino,

Concettina Marino, Flavia Martinelli, Antonino Mazza Labocetta,

Giacomo Domenico Savio Messina, Francesca Moraci, Nicola Moraci,

Giuseppe Mortara, Bruno Mussari, Antonino Francesco Nucara, Maria Annunziata Oteri, Francesca Passalacqua, Matilde Mariarosa Pietrafesa, Domenica Pirilli, Tiziana Rumi, Francesco D'Assisi Ricciardelli, Stefania Romeo, Saveria Santangelo, Giuseppina Scamardi', Francesco Scopelliti, Roberto Siclari, Giuseppe Tropea,

Carlo Vermiglio, Mario Versaci, rappresentati e difesi dagli avv.

Gaetano Vizzari, Giorgio Vizzari, con domicilio eletto presso Gaetano Vizzari Avv. in Reggio Calabria, via Fra' Gesualdo Melacrino' n. 24;

Contro Universita' degli Studi di Reggio Calabria, Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr.le dello Stato, domiciliata per legge in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;

Per l'accertamento del diritto al trattamento retributivo spettante per il triennio 2011-2013, non tenendo conto del 'blocco' degli adeguamenti e degli aumenti previsto dal comma 21 dell'art. 9 del D.-L. 31 marzo 2010 n. 78, come convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122.

Nonche' per la condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento delle somme corrispondenti, con ogni accessorio di legge.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Universita' degli Studi di Reggio Calabria, del Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2012 il dott.

Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;

1) I ricorrenti in epigrafe sono tutti docenti universitari di ruolo (ordinari, straordinari, associati, ricercatori), in servizio presso l'Universita' degli Studi 'Mediterranea' di Reggio Calabria, cosi' come documentato in atti.

In quanto destinatari delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 21, del d.-l. 31 marzo 2010 n. 78, come convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, si dolgono delle corrispondenti decurtazioni economiche scaturenti da tale disciplina, della cui compatibilita' costituzionale dubitano per articolate ragioni esposte nei corrispondenti capi di censura.

Chiedono dunque che, previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di costituzionalita' del vigente impianto normativo, sia accertato il loro diritto alla percezione della retribuzione integrale, nella misura variamente computata in atti per ciascun ricorrente.

Si e' costituita l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, che resiste al ricorso di cui chiede la reiezione.

Con motivi aggiunti la sola ricorrente Stefania Romeo, in quanto ricercatrice confermata in servizio presso l'Universita' degli Studi 'Mediterranea' di Reggio Calabria, impugna il decreto del Rettore nr.

284/2011 con il quale viene confermata nel ruolo dei ricercatori a decorrere dal 1° luglio 2011, con effetti esclusivamente giuridici e non anche economici a norma dell'art. 9 del d.-l. 78/2010, che dispone il blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo per gli anni 2011, 2012 e 2013.

Le parti hanno scambiato memorie.

Alla pubblica udienza del 7 marzo 2012 la causa e' stata trattenuta in decisione.

1) La soluzione della questione prospettata dai ricorrenti dipende dall'esame della compatibilita' costituzionale dell'impianto normativo contenuto nelle disposizioni richiamate, ad eccezione di alcuni tra essi, per i quali si dubita dell'applicabilita' di tale disciplina (questione introdotta al punto 4 del ricorso e nei motivi aggiunti; in ordine a tale questione si veda oltre nell'esame della rilevanza della questione di legittimita' costituzionale).

2) I ricorrenti, in punto di diritto, espongono quanto segue.

Con riferimento specificamente al personale c.d. 'non contrattualizzato' di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 21 dell'art. 9 stabilisce che i relativi 'meccanismi di adeguamento retributivo', come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, 'non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorche' a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi'; che per le medesime categorie di personale 'che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti, e che 'le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici'.

Le norme di cui all'art. 9, comma 21, del d.-1. n. 78 del 2010 prevedono dunque il blocco, per il triennio 2011 - 2013 e senza possibilita' di 'successivi recuperi': a) dei 'meccanismi di adeguamento retributivo' previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; b) degli automatismi stipendiali (classi e scatti) correlati all'anzianita' di servizio; c) di ogni effetto economico delle 'progressioni di carriera', comunque denominate, conseguite nel triennio 2011 - 2013.

  1. Per quanto riguarda i criteri di adeguamento retributivo di cui all'art. 24 della legge n. 448 del 1998, tale disposizione prevede che 'a decorrere dal 1° gennaio 1998 gli stipendi, l'indennita' integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari (...) sono adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennita' integrativa speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali' (comma 1); ai sensi del comma 2 della stessa disposizione, 'la percentuale dell'adeguamento annuale prevista dal comma 1 e' determinata entro il 30 aprile di ciascun anno con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica'; sempre il comma 2 stabilisce che 'a tal fine, entro il mese di marzo, l'ISTAT comunica la variazione percentuale di cui al comma 1', e che 'qualora i dati necessari non siano disponibili entro i termini previsti, l'adeguamento e' effettuato nella stessa misura percentuale dell'anno precedente, salvo successivo conguaglio'.

  2. Per quanto concerne invece gli automatismi stipendiali legati all'anzianita' di servizio, il vigente sistema (a partire dall'art. 36 del d.P.R. n. 382 del 1980, recante 'Riordinamento della docenza universitaria', e con le modifiche e gli aggiustamenti susseguitisi negli anni) prevede che la progressione economica dei docenti di ruolo delle universita' si sviluppa in una serie di 'classi' biennali di stipendio, al conseguimento di ciascuna delle quali corrisponde uno 'scatto' stipendiale: tali 'scatti', pero', incidono diversamente a seconda dell'anzianita' di servizio, e cio' si traduce in notevoli sperequazioni negli effetti del 'blocco'. In applicazione del citato comma 21 dell'art. 9, pertanto, per l'intero triennio 2011 - 2013 le retribuzioni dei docenti universitari sono escluse tanto dai meccanismi di adeguamento di cui all'art. 24 della legge n. 448 del 1998, tanto dall'applicazione degli aumenti retributivi ('scatti' e 'classi' di stipendio) collegati all'anzianita' di ruolo: adeguamenti cd aumenti ricominceranno a decorrere a partire dal 2014, con espressa esclusione, pero', di ogni possibilita' di 'recupero' degli adeguamenti e degli scatti che sarebbero spettati per il triennio 2011 - 2013.

    La difesa dei ricorrenti precisa che tali misure non sono le prime ad incidere negativamente sulle retribuzioni dei docenti universitari, in quanto esse, anche negli anni scorsi, sono state oggetto di taluni interventi sempre orientati ad esigenze di contenimento della spesa pubblica: gia' per l'anno 2007, infatti, in applicazione dell'art. 1, comma 576, della legge 27 dicembre 2006, n.

    296 (finanziaria 2007), l'adeguamento retributivo previsto dall'art.

    24 della legge n. 448 del 1998 e' stato corrisposto solo nella misura del 70%; successivamente, l'art. 69 d.-1. n. 112 del 25 giugno 2008 come convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133 ha previsto, per il c.d. personale 'non contrattualizzato', il differimento di 12 mesi della maturazione dell'aumento biennale o della classe di stipendio, nel limite del 2,5%. Tuttavia, secondo la difesa dei ricorrenti, tali circostanze altro non farebbero che evidenziare come i docenti universitari siano gia' stati chiamati a contribuire alla riduzione della spesa.

    La difesa dei ricorrenti evidenzia inoltre che, con riferimento specifico al blocco dei c.d. 'scatti' stipendiali, tutto il meccanismo delle 'classi' e degli 'scatti' degli stipendi dei docenti universitari e' destinato ad essere profondamente innovato a seguito dell'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante 'norme in materia di organizzazione delle...

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