n. 94 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 gennaio 2013 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 6969 del 2012, proposto da Soc Azzurra Betting S.r.l. ed Altri, Soc Agenziaippica di Mosti Cinzia &

C Snc, Soc Agenzia Ippica Mosti S.r.l., Soc Gait S.r.l., Soc Gioco Snc di Giornelli P &

Conti F, Soc Queen Bet S.r.l., Soc Perugia Giochi S.r.l., Soc Agenzia Ippica dello Stretto di Rigano Paolo &

C Snc, Soc Aquila S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutte rappresentate e difese, dall'avv. Fabio Lorenzoni, presso il cui studio sono elettivamente domiciliate in Roma, via del Viminale n. 43, contro: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, pressa la cui sede domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e ASSI, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: dei provvedimenti dell'a.a.m.s. prott. 2012/27169/giochi/sco/conc. 441, 2012/27169/giochi/sco/conc. 1159, 2012/27169/giochi/sco/conc. 80, 2012/27169/giochi/sco/conc. 439, 2012/27169/giochi/sco/conc. 1576, 2012/27169/giochi/sco/conc. 329, 2012/27169/giochi/sco/conc. 1574, 2012/27169/giochi/sco/conc. 1475, 2012/27169/giochi/sco/conc. 1272, 2012/27169/giochi/sco/conc. 360, 2012/27169/giochi/sco/conc. 122, di richiesta di versamento dei minimi garantiti per gli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011;

di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso. Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la costituzione in giudizio dell'A.A.M.S. e i documenti depositati;

Vista l'ordinanza 27 settembre 2012 n. 3445;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2012 il dott. Stefano Toschei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l'art. 36, comma 2, c.p.a.;

  1. Le societa' ricorrenti, titolari di concessioni c.d. storiche (vale a dire le concessioni rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998) per la raccolta di scommesse ippiche (meglio indicate in epigrafe), hanno impugnato i provvedimenti, adottati da AAMS e riferiti alle concessioni delle quali sono titolari, aventi ad oggetto le ingiunzioni, di pagamento di integrazione dei c.d. minimi garantiti. La vicenda e' nota e puo' sintetizzarsi nei seguenti termini: A) a partire dall'anno 2005 "il mercato delle scommesse ippiche ha subito un costante e drastico calo dei volumi di raccolta su base nazionale, a causa del rilevante incremento delle possibilita' e modalita' di gioco introdotte da AAMS sia nel campo dell'ippica sia in quello degli altri sport e dei giochi in genere" (cosi, testualmente, a pag. 5 del ricorso introduttivo). Come e' noto, nell'anno 2006 il mercato del gioco stato rivoluzionato dall'apertura del canale della raccolta del gioco a distanza, sia per le scommesse su base ippica che per quelle sportive, perche' in forza del decreto legge n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006, sono stati indetti bandi di gara (c.d. "gare Bersani") per l'assegnazione di nuove concessioni, con conseguente aumento esponenziale dei concessionari della raccolta del gioco;

    1. la nuova disciplina ha significativamente inciso sul mercato, determinando una notevole diminuzione delle entrate per i concessionari storici, pur permanendo invariate le condizioni di cui alla convenzione di concessione dagli stessi sottoscritta;

    2. tale situazione ha indotto il legislatore a prevedere l'adozione delle c.d. misure di salvaguardia di cui all'art. 38, comma 4, lettera 1), del decreto legge n. 223 del 2006;

    3. la mancata adozione di tali misure di salvaguardia ha inizialmente indotto l'Amministrazione dei monopoli (d'ora in poi, per brevita' AAMS) a sospendere il versamento delle somme relative all'integrazione dei minimi garantiti per gli anni dal 2006 al 2009, perche' il giudice amministrativo (cfr., tra le tante, T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 28 luglio 2009, n. 7641 e 9 luglio 2009 n. 6521) ha ribadito, in piu' di un'occasione che i provvedimenti di riscossione delle somme dovute a titolo di minimi garantiti non possono essere adottati prima della definizione delle misure di salvaguardia;

    4. sebbene il quadro normativo sia rimasto invariato, AAMS, con le determinazioni dirigenziali impugnate con il ricorso in esame, ha nuovamente ingiunto il versamento dei minimi garantiti dovuti per gli anni dal 2006 al 2010, motivando tale richiesta con la considerazione che «non e' possibile individuare, allo stato, misure di salvaguardia ulteriori rispetto a quelle gia' individuate secondo i criteri delle procedure selettive indette nel corso del 2006»;

  2. Successivamente rispetto ai fatti suesposti accaduto che la legge 26 aprile 2012 n. 44, ha convertito il decreto legge 2 marzo 2012 n. 16, il quale all'art. 10, comma 5, dispone testualmente che, "al fine di perseguire maggiore efficienza ed economicita' dell'azione nei settori di competenza, il Ministero dell'economia e delle finanze -Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico-ASSI, procedono alla definizione, anche in via transattiva, sentiti i competenti...

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