n. 164 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 aprile 2014 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO (Sezione Second

  1. Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 1165 del 2014, proposto da: Soc. Bellini S.r.l., Soc Fumador S.r.l., Soc New Smoke NetworK S.r.l., Soc. Flavourland S.r.l., Soc Vaporart S.r.l., Soc Biofumo S.r.l., Soc 7 Heaven S.A.S. Di Follis Darko &

    C., Soc. Italeco S.r.l., Soc Vivilavi' S.r.l., Soc. Datastore S.r.l., Soc Flatech S.r.l., Soc Bandz S.R.L., Soc Dea Flavor S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv.ti Paolo Grassi e Massimiliano Nicodemo, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Grassi in Roma, via G. Avezzana, 8;

    Contro Ministero dell'economia e delle finanze, Presidenza del Consiglio dei ministri, agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, con la quale domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

    Per l'annullamento del D.M. emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il 16 novembre 2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 dicembre 2013, recante la disciplina, ai sensi dell'art. 62-quater;

    comma 4, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, della commercializzazione dei prodotti contenenti nicotina o altre sostanze, idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati, nonche' i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo. Visto il ricorso con i relativi allegati;

    Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;

    Viste le memorie difensive;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore alla pubblica udienza del giorno 2 aprile 2014 il Cons. Silvia Martino;

    Uditi l'avv. Nicodemo e l'avv. dello Stato Meloncelli, per le parti rispettivamente rappresentate;

    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: 1. Le societa' odierne ricorrenti rappresentano di operare nel settore delle c.d. «sigarette elettroniche» (miscele e componenti) e/o della produzione e commercializzazione di aromi e semilavorati impiegati anche nel settore medesimo, talune occupandosi sia della produzione che della distribuzione, altre limitandosi alla sola commercializzazione. Fino al 22 agosto 2013, il mercato di tale tipologia di prodotti ha operato liberamente, senza vincoli normativi di operativita' e fiscali di sorta. Successivamente, l'art. 11, comma 22, del d.l. 28.6.2013, n. 76 (convertito, con modificazioni, nella legge 9.8.2013, n. 99), ha aggiunto, con effetto a decorrere dal 23.8.2013, l'art. 62-quater al d.lgs. 26.10.1995, n. 504. Per effetto di tali disposizioni "A decorrere dal 1° gennaio 2014 i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonche' i dispostivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico" (comma 1). Inoltre "La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1, e' assoggettata alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti di soggetti che siano in possesso dei medesimi requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67" (comma 2). Il comma 4 di tale disposizione, prevede poi che "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 ottobre 2013, sono stabiliti il contenuto e le modalita' di presentazione dell'istanza ai fini' dell'autorizzazione di cui al comma 2, le procedure per la variazione dei prezzi di vendita al pubblico prodotti di cui al comma 1, nonche' le modalita' di prestazione d cauzione di cui al comma 3, di tenuta dei registri e docume contabili, di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita al pubblico, in conformita', per quanto applicabili, a quelle vigenti peri tabacchi lavorati". Il 16 novembre 2013, e quindi ben oltre il termine del 31 ottobre 2013, prescritto dalla norma teste' riportata, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato il decreto ministeriale attuativo. E' singolare che la Corte dei Conti, con una nota del competente Ufficio di controllo, nel dare corso, per ragioni di correntezza, al provvedimento, abbia contestualmente rilevato che l'adozione di esso "cosi a ridosso dell'entrata in vigore delle disposizioni, ha limitato drasticamente lo svolgimento del controllo preventivo di legittimita' da parte dell'Ufficio che non ne ha potuto effettuare i necessari approfondimenti". Il decreto ministeriale e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale solo il 7 dicembre 2013. Le ricorrenti avversano siffatta normativa, nonche' la fonte primaria che di cui costituiscono attuazione, in particolare deducendo: la violazione dell'art. 77, comma 2, Cost. per essere stato il di n. 76/2013 emanato in assenza dei necessari presupposti di straordinarieta', necessita' ed urgenza;

    l'insussistenza del presupposto dell'urgenza, tra gli altri, e' resa evidente dal fatto che il d.l., nella parte di interesse, e' insuscettibile di applicazione immediata, dal momento che le modalita' per la presentazione dell'istanza di autorizzazione alla commercializzazione dei prodotti succedanei di che trattasi e' stata rimessa all'emanazione di un decreto attuativo (pur esso oggetto di impugnativa), pubblicata in G.U. solo il 7.12.2013;

    la violazione dell'art. 3 Cost., per avere equiparato i dispositivi meccanici ed elettronici alternativi al fumo, nonche' le loro parti di ricambio, ai tabacchi lavorati. Le sigarette elettroniche non hanno alcuna caratteristica che possa renderle assimilabili ai tabacchi lavorati. In particolare, nessun fumo o combustione sono connessi al loro funzionamento, ed anzi, il vantaggio per chi le utilizza e' proprio quello di evitare l'inalazione dei prodotti della combustione, caratteristici dei tabacchi lavorati. Le miscele impiegate sono, in alcuni casi, del tutto prive di nicotina, o, comunque, contengono detta sostanza in percentuali minime. Pure irragionevole sarebbe l'aggravio fiscale per prodotti di uso promiscuo (quali le batterie), i quali, ove commercializzati per finalita' diverse, non soggiacciono ad alcuna tassazione al consumo. Prive di fondamento sarebbero le stime, contenute nella Relazione tecnica al d.l., circa le maggiori entrate previste, nella misura di 117 milioni di curo su base annua, ove si consideri che (come rilevato dal Servizio del Bilancio del Senato con nota di lettura n. 10 del luglio 2013) non e' stato tenuto in alcun conto l'effetto di disicentivazione, al consumo derivante dalla traslazione dell'imposta sul prezzo;

    la previsione del nuovo tributo rischia, pertanto, di causare un effetto esattamente opposto a quello auspicato;

    la tempistica di emissione del decreto ministeriale attuativo, inoltre, ha reso impossibile l'applicazione, a partire dal 1° gennaio 2014, della nuova normativa;

    di fatto, la lunga tempistica prescritta dall'art. 2 del d.m. del 16 novembre 2013 per ottenere l'autorizzazione all'esercizio del deposito fiscale e, quindi, alla commercializzazione del prodotto, ha reso impossibile alle odierne ricorrenti il prosieguo della loro attivita', con conseguente palese violazione del principio costituzionale di liberta' dell'iniziativa economica privata;

    pure violati sarebbero i principi di concorrenza, sanciti dalla Costituzione, dall'art. 3 del Trattato UE, dagli artt. 119 e 120 del TFUE e dal Protocollo sul mercato interno e sulla concorrenza allegato al Trattato di Lisbona del 13.12.2007;

    in particolare, per effetto delle nuova imposizione, le odierne ricorrenti, in quanto imprese italiane, si vengono a trovare in posizione di svantaggio rispetto alle concorrenti ubicate in altri Stati membri, laddove e' noto che solo un aumentato coordinamento delle politiche fiscali degli Stati aderenti all'Unione Europea puo' garantire il completamento del processo di integrazione europea;

    vi sarebbe, infine, la violazione dell'art. 32 Cost., in quanto l'introduzione di una imposta cosi' elevata disincentiva l'acquisto dei dispositivi alternativi al fumo tradizionale, quest'ultimo fonte di danni accertati alla salute della collettivita';

    al contrario, le ricorrenti allegano i risultati di studi recenti i quali confermano che le e-cig possono ormai considerarsi una alternativa sicura al fumo tradizionale. Le ricorrenti, infine, hanno domandato il risarcimento dei danni derivanti dall'applicazione dei provvedimenti impugnati. Si sono costituite, per resistere, le amministrazioni intimate. Con ordinanza n. 803 del 20 febbraio 2014, resa nella camera di consiglio del 19.2.2014, e' stata respinta l'istanza cautelare. Le parti hanno presentato articolate memorie e ampia documentazione. Ti ricorso, infine, e' stato introitato per la decisione alla pubblica udienza del 2.4.2014. 2. Cio' premesso, devono anzitutto respingersi le eccezioni sollevate dalla difesa erariale tese a dimostrare l'inammissibilita' e/o improcedibilita' del ricorso per le ragioni dovute, nell'ordine: alla carenza di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di fattispecie rientrante nella giurisdizione del giudice tributario;

    al difetto originario di interesse a ricorrere di tutte le ricorrenti, in mancanza dell'adozione di atti...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT