N. 379 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 marzo 2010

IL TRIBUNALE Il Giudice di Rossano dott. Paolo Coppola, definitivamente sciogliendo la riserva posta alla udienza del 23 febbraio 2010 ha pronunciato la seguente ordinanza, nel procedimento n. 1438/09

R.G.A.C., ivi riunito il n. 1524/09 R.G.A.C. tra Pometti Rosina, nata a Longobucco (Cosenza) il 22 giugno 1939, rapp.ta e difesa in forza di procura a margine del ricorso introduttivo dall'avv. Roberto Parise ed elett.te dom.ta presso lo studio di questi in Cariati (Cosenza), via Salvo D'Acquisto, ricorrente e Zanfino Ada, nata a San Giorgio Albanese (Cosenza) il 30 luglio 1949, rapp.ta e difesa in forza di procura a margine del ricorso introduttivo dall'avv.

Patrizia Pistola ed elett.te dom.ta presso lo studio della stessa in Corigliano Calabro (Cosenza), via Nazionale n. 59, ricorrente.

Contro Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente pro tempore, rapp.to e difeso dall'avv. Marcello Camovale ed elett.te dom.to presso la sede di Rossano in via Acqua di Vale resistente.

Per il riconoscimento del diritto al ricalcolo dei contributi accreditati quali operai agricoli a tempo determinato.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F a t t o Con analoghi ricorsi, depositati rispettivamente in data 23 aprile 2009 ed in data 4 maggio 2009, gli istanti convenivano in giudizio l'INPS esponendo:

che erano titolari di pensione categoria VO dopo avere lavorato come operai agricoli a tempo determinato;

che l'INPS, nel determinare la pensione, aveva applicato erroneamente l'art. 28 del d.P.R. n. 488/1968;

che infatti, nel calcolare la pensione dovuta agli istanti, l'istituto aveva fatto riferimento al salario medio convenzionale non gia' dell'anno in cui il lavoro era stato prestato, ma di quello antecedente.

Tanto Premesso convenivano in giudizio l'I.N.P.S. chiedendo la declaratoria del loro diritto ad ottenere la riliquidazione della pensione di vecchiaia in godimento sulla base del salario medio convenzionale vigente per l'anno in cui il lavoro era stato prestato, nonche' la condanna dell'INPS alla ricostruzione della pensione ed alla corresponsione delle differenze mensili.

Instauratosi il contraddittorio, l'istituto, si costituiva in giudizio allegando nel merito la correttezza del proprio operato in applicazione dell'art. 4 d.lgs. n. 146/1997.

Tanto Premesso concludeva per l'accoglimento delle eccezioni preliminari e, nel merito, per il rigetto della domanda, con vittoria spese.

Questo giudice, riuniva i ricorsi per identita' di materia.

D i r i t t o Questo giudice dubita della legittimita' costituzionale dell'art.

2, comma 5, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che ha previsto che il terzo comma dell'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, si interpreta nel senso che il termine ivi previsto del 30 ottobre per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro ai fini della determinazione della retribuzione media convenzionale da porre a base per le prestazioni pensionistiche e per il calcolo della contribuzione degli operai agricoli a tempo determinato e' il medesimo di quello previsto al secondo comma dell'art. 3 della citata legge n. 457 del 1972 per gli operai a tempo indeterminato.

Rilevanza.

La questione e' rilevante, considerato che la disposizione indicata viene a disciplinare, con chiara efficacia sulla controversia in esame, il sistema di accredito contributivo ed il calcolo consequenziale della pensione.

In particolare questo giudice ha costantemente ritenuto che la questione di cui e' causa e' stata oggetto di plurime pronunce da parte della Corte di cassazione, Sezione Lavoro, che costituivano orientamento costante (cfr. Seni. nn. 2377/07, 2378/07, 2643/07

3212/07, 3472/07); le conclusioni cui e' giunta con le sentenze indicate meritano integrale condivisione per la intrinseca logicita' della motivazione adottata.

La pensione di vecchiaia degli operai agricoli a tempo determinato deve essere determinata, ex art. 28 d.P.R. n. 488 del 1968 ('Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria'), sulla base delle retribuzioni medie vigenti per ciascun anno, ('in rapporto alle retribuzioni medie da determinarsi annualmente per provincia'), come peraltro confermato dall'art. 3, terzo comma, della legge n. 457 del 1972 che espressamente statuisce che 'per i giornalieri di campagna l'ammontare della retribuzione.... ..... e' costituito dalla media tra le retribuzioni .... ..... vigenti al 30 ottobre di ogni anno' e non dell'anno precedente (disposizione la cui efficacia e' stata prorogata dal d.l. 1° luglio 1972, n. 287, come convertito dalla legge 8 agosto 1972, n. 459, art. 8. Detta disposizione costituisce applicazione della regola generale di cui all'art. 5, comma 6, che prevedeva che, 'quando la contribuzione si effettua su salari medi o convenzionali, la retribuzione pensionabile si determina sulla base delle retribuzioni medie o convenzionali medesime' (Cass. Civ. sez.

lav. n. 2377/07).

'I decreti ministeriali di determinazione delle retribuzioni medie giornaliere, emanati annualmente e vincolanti per gli istituti previdenziali, hanno sempre fatto riferimento ai dati salariali relativi all'anno precedente alla loro emanazione per entrambe le categorie sopra indicate (dipendenti a tempo indeterminato e dipendenti a tempo determinato), adottando cosi', sostanzialmente, come criterio unico di rilevazione quello (meno favorevole al beneficiario) previsto per gli operai a tempo indeterminato, intendendo cosi' verosimilmente assicurare un trattamento omogeneo a soggetti operanti nell'ambito dello stesso settore lavorativo e realizzare una piu' semplice e rapida procedura di liquidazione, in via definitiva, dell'indennita' di malattia' (cosi' la cassazione nelle sentenze citate), ma detta prassi e' stata costantemente giudicata dalla cassazione illegittima, se non seguita da conguaglio per i salariati a tempo determinato (Cass. 14 gennaio 1978, n. 187, 15 maggio 1981, n. 3212 e 22 maggio 1980, n. 3394).

Su detto disposto normativo e', in relazione alle indennita' di cui sopra, intervenuto l'art. 45, comma 21, legge n. 144/1999, che con norma di interpretazione autentica, ha parificato con efficacia retroattiva i due diversi metodi di calcolo delle indennita' temporanee. In ogni caso anche a valere ritenere detta disposizione operante per il calcolo della retribuzione utile per il diritto a pensione, deve rilevarsi che l'art. 3, terzo comma, della legge n.

457 del 1972 espressamente statuisce in relazione alle pensioni che 'per i giornalieri di campagna l'ammontare della retribuzione.....

.... e' costituito dalla media tra le retribuzioni ..... .....

vigenti al 30 ottobre di ogni...

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