LEGGE 8 agosto 1972, n. 459 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 luglio 1972, n. 287, concernente la proroga delle norme transitorie per la compilazione degli elenchi nominativi per i lavoratori agricoli, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, e la vigilanza nel settore agricolo

Coming into Force24 Agosto 1972
End of Effective Date21 Dicembre 2008
Published date23 Agosto 1972
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1972/08/23/072U0459/CONSOLIDATED/20080625
Enactment Date08 Agosto 1972
Official Gazette PublicationGU n.218 del 23-08-1972
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 1 luglio 1972, n. 287, concernente la proroga delle norme transitorie per la compilazione, degli elenchi nominativi per i lavoratori agricoli, di cui, all'articolo 18 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n: 83, e la vigilanza ne settore previdenziale agricolo, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1 primo comma, le parole: "per l'anno 1972" sono sostituite con le altre: "per gli anni 1972 e 1973". All'articolo 3 i primi cinque commi sono sostituiti dai seguenti:

"Agli effetti dell'accertamento dei contributi dovuti per i lavoratori agricoli dipendenti e per i mezzadri, i coloni ed i compartecipanti, i datori di lavoro ed i concedenti dei rapporti di mezzadria, colonia e compartecipazione e i loro rappresentanti, sono obbligati a fornire ai funzionari del servizio per i contributi agricoli unificati incaricati della vigilanza di cui all'articolo precedente le notizie ed i dati relativi alla consistenza ed alla conduzione dell'azienda agricola, alla manodopera impiegata ed alla natura dei rapporti di lavoro instaurati nell'azienda stessa.

I datori di lavoro, i concedenti ed i rappresentanti predetti hanno l'obbligo di consentire agli incaricati della vigilanza di cui al comma precedente l'accesso nell'azienda.

I datori di lavoro ed i concedenti o i loro rappresentanti, che si rifiutino di consentire l'accesso nell'azienda o non forniscano le notizie ed i dati richiesti o li diano scientemente errati od incompleti, sono puniti, salvo che il fatto non costituisca reato piu' grave, con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000.

Per le contravvenzioni di cui al precedente comma, nonche' per quelle previste dall'articolo 25 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della presente legge.

La commissione centrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, puo' ridurre la somma aggiuntiva prevista dall'articolo 27 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, in relazione alle circostanze che hanno determinato l'omissione dei contributi. Tale facolta' e' ammessa anche in relazione alle omissioni accertate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente...

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