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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare le norme transitorie per la compilazione degli elenchi nominativi per i lavoratori agricoli, di cui allo art. 18 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, al fine di assicurare la continuita' dell'erogazione delle prestazioni assistenziali e previdenziali a favore dei lavoratori agricoli iscritti negli elenchi suddetti;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Art
1.
L'istituto nazionale della previdenza sociale e l'istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie erogheranno per l'anno 1972 le prestazioni relative alle varie forme di previdenza ed assistenza, nelle province di cui all'art. 1 della legge 5 marzo 1963, n. 322, ai braccianti agricoli e categorie assimilate, sulla base degli elenchi nominativi la cui validita' e' stata prorogata dall'art. 18, comma secondo, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83.
Alle nuove iscrizioni, cancellazioni e variazioni di cui all'art. 1, commi terzo e quarto della legge 5 marzo 1963, n. 322, provvederanno nelle stesse province le commissioni locali per la manodopera agricola secondo le modalita' e le procedure previste dall'art. 7, n. 5 e dall'articolo 15 di cui al decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83.
Art
1.
L'istituto nazionale della previdenza sociale e l'istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie erogheranno per gli anni 1972 e 1973 le prestazioni relative alle varie forme di previdenza ed assistenza, nelle province di cui all'art. 1 della legge 5 marzo 1963, n. 322, ai braccianti agricoli e categorie assimilate, sulla base degli elenchi nominativi la cui validita' e' stata prorogata dall'art. 18, comma secondo, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83.
Alle nuove iscrizioni, cancellazioni e variazioni di cui all'art. 1, commi terzo e quarto della legge 5 marzo 1963, n. 322, provvederanno nelle stesse province le commissioni locali per la manodopera agricola secondo le modalita' e le procedure previste dall'art. 7, n. 5 e dall'articolo 15 di cui al decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83.
Art
2.
La vigilanza per l'applicazione delle norme di cui agli articoli 2 e 3 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412, nonche' delle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047 e 9 gennaio 1963, n. 9, ferma la competenza primaria in materia dell'Ispettorato del lavoro, e' affidata, nei limiti previsti dal successivo articolo 3, al servizio per i contributi agricoli unificati.
L'ispettorato del lavoro, ai fini di cui al precedente comma, si avvarra', coordinandola con la propria, della attivita' di vigilanza esercitata dal servizio per i contributi agricoli unificati e dagli altri istituti previdenziali interessati.
Il comma secondo dell'art. 19 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, e' sostituito dal seguente: "Con effetto dal 1 gennaio 1970 continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 2 e 3 della legge 18 dicembre 1964 n. 1412, nonche' dell'articolo 7, commi secondo, terzo e quarto della legge 12 marzo 1968, n. 334".
Art
3.
Agli effetti dell'accertamento dei contributi dovuti per i lavoratori agricoli dipendenti e per i mezzadri, i coloni ed i compartecipanti, datori di lavoro ed i...