N. 267 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 marzo 2012

LA CORTE DI APPELLO Nella causa iscritta al n. 1235/2010 discussa all'udienza del 13 marzo 2012 promossa da Persico Fillomena, Leone Luigina;

Contro Ministero universita' e ricerca.

Pronuncia la seguente ordinanza.

Premesso in fatto Il MIUR impugnava sentenza 426/10 con la quale il Tribunale di Pisa, accogliendo la domanda di Persico Filomena e Leone Luigina, che per molti anni avevano lavorato presso vari istituti scolastici con contratti a tempo determinato come supplenti, aveva riconosciuto il loro diritto a percepire gli scatti biennali di stipendio previsti dall'art. 53/3 della legge 312/80, e condannato il convenuto al pagamento in loro favore delle somme indicate nei relativi conteggi, con accessori e vittoria di spese.

Col primo motivo riproponeva l'eccezione di prescrizione, a suo dire erroneamente disattesa dal Tribunale, per le ragioni che precisava nell'atto.

Col secondo, premesso che il Tribunale era pervenuto a tale conclusione ritenendo applicabile a tutto il personale non di ruolo anche se a tempo determinato - quanto stabilito dalla citata norma, da interpretare alla luce del principio di uguaglianza di rilievo costituzionale e con quello di non discriminazione stabilito dalle direttive europee (in particolare la 99/70 sul lavoro a tempo determinato), osservava che ormai da tempo un costante indirizzo giurisprudenziale ne aveva riconosciuto l'applicabilita' al solo personale non di ruolo a tempo indeterminato, stante la specificita' della relativa posizione giuridica, naturalmente evolventesi verso la definitiva nomina in ruolo.

Non altrettanto poteva dirsi invece per i supplenti, a causa della temporaneita' e saltuarieta' degli incarichi a tempo determinato, previsti dal d.lgs 297/94, di cui erano destinatari: per essi neppure poteva parlarsi di una 'anzianita'' al di fuori di un contesto lavorativo stabile; ed in ogni caso avrebbero potuto veder riconosciuti i servizi pre-ruolo nel caso di assunzione a tempo indeterminato (legge 576/70), recuperando integralmente i benefici fino quel momento loro negati.

Sosteneva poi che una simile interpretazione restrittiva della norma non contrastava con la disciplina comunitaria in punto di divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato e di prevenzione dell'abusivo ricorso ad una successione di contratti a termine, evidenziando comunque l'inammissibilita' della domanda, in difetto di preventivo ricorso alla CGCE su tale specifico argomento.

Con l'ultimo motivo escludeva infine la possibilita' di cumulare la rivalutazione monetaria con gli interessi sulle somme riconosciute alle ricorrenti, tenuto conto del divieto stabilito dalla legge 74/94.

Concludeva per la riforma della sentenza e la reiezione totale o parziale delle domande, con vittoria di spese dei due gradi.

Le appellate resistevano chiedendo la conferma della sentenza impugnata, a loro dire del tutto corretta nell'interpretazione della legge anche alla luce dei principi comunitari sopra ricordati.

Evidenziavano in particolare la grave disparita' di trattamento che la legge sopra citata consentiva, sotto l'aspetto considerato (maturazione degli scatti di anzianita'), tra i docenti di religione (che a norma...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT