LEGGE 26 luglio 1970, n. 576 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, concernente il riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo del personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria ed artistica

Coming into Force09 Agosto 1970
Enactment Date26 Luglio 1970
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1970/08/08/070U0576/ORIGINAL
Published date08 Agosto 1970
Official Gazette PublicationGU n.200 del 08-08-1970
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, concernente il riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnanti delle scuole di istruzione elementare, secondaria ed artistica, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, primo comma, dopo la parola: pareggiate, sono aggiunte le parole: comprese quelle allo estero.

All'articolo 1, dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente:

Parimenti e' riconosciuto il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali.

All'articolo 1, il secondo comma e' sostituito con il seguente:

Agli stessi fini e nella stessa misura e' riconosciuto il servizio prestato dal personale di cui al comma precedente in qualita' di insegnante di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, comprese quelle all'estero, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, con qualifica non inferiore a "buono" o che risulti prestato senza demerito nei casi in cui non sia stata attribuita la qualifica.

All'articolo 2, primo comma, dopo le parole: non di ruolo nelle scuole elementari statali, sono aggiunte le parole: o degli educandati femminili statali.

All'articolo 3, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

Ai docenti di cui al primo comma dell'articolo 1, che siano privi della vista, e al personale direttivo e docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato e' riconosciuto per intero agli effetti giuridici ed economici.

All'articolo 4, secondo comma, dopo le parole: i periodi di congedo retribuiti, sono aggiunte le parole: e quelli per gravidanza e...

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