DECRETO-LEGGE 19 giugno 1970, n. 370 - Riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica

Coming into Force19 Giugno 1970
Enactment Date19 Giugno 1970
Published date19 Giugno 1970
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1970/06/19/070U0370/CONSOLIDATED/19880413
Official Gazette PublicationGU n.153 del 19-06-1970
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessita' e l'urgenza di emanare norme per il riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante delle scuole d'istruzione elementare, secondaria ed artistica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro e con quello per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:

Art 1.

Al personale docente delle scuole statali di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate in qualita' di insegnante non di ruolo con qualifica non inferiore a "buono" o che risulti prestato senza demerito nei casi in cui non sia stata attribuita la qualifica, e' riconosciuto, all'atto del superamento del periodo di prova, come servizio di ruolo nei limiti e alle condizioni stabilite dagli articoli che seguono.

Agli stessi fini e' riconosciuto per meta' il servizio prestato dal personale di cui al precedente comma in qualita' di insegnante non di ruolo nelle scuole elementari statali o parificate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, con qualifica non inferiore a "buono" o che risulti prestato senza demerito nei casi in cui non sia stata attribuita la qualifica.

Art 1.

Al personale docente delle scuole statali di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate comprese quelle allo estero in qualita' di insegnante non di ruolo con qualifica non inferiore a "buono" o che risulti prestato senza demerito nei casi in cui non sia stata attribuita la qualifica, e' riconosciuto, all'atto del superamento del periodo di prova, come servizio di ruolo nei limiti e alle condizioni stabilite dagli articoli che seguono.

Parimenti e' riconosciuto il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali.

Agli stessi fini e nella stessa misura e' riconosciuto il servizio prestato dal personale di cui al comma precedente in qualita' di insegnante di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, comprese quelle all'estero, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, con qualifica non inferiore a "buono" o che risulti prestato senza demerito nei casi in cui non sia stata attribuita la qualifica.

Art 2.

Al personale docente delle scuole elementari statali il servizio, prestato in qualita' di insegnante non di ruolo nelle scuole elementari statali o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, con qualifica non inferiore a "buono" o che risulti prestato senza demerito nei casi in cui non sia stata attribuita la qualifica, e' riconosciuto, all'atto del superamento del periodo di prova, come servizio di ruolo nei limiti e alle condizioni stabilite negli articoli che seguono.

Sono altresi' riconosciuti, agli stessi fini, i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali, con qualifica non inferiore a "buono" o corrispondente.

Art 2.

Al personale docente delle scuole elementari statali il servizio, prestato in qualita' di insegnante non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, con qualifica non inferiore a "buono" o che risulti prestato senza demerito nei casi in cui non sia stata attribuita la qualifica, e' riconosciuto, all'atto del superamento del periodo di prova, come servizio di ruolo nei limiti e alle condizioni stabilite negli articoli che seguono.

Sono altresi' riconosciuti, agli stessi fini, i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali, con qualifica non inferiore a "buono" o corrispondente.

Art 3.

Al personale insegnante il servizio di cui ai precedenti articoli viene riconosciuto agli effetti giuridici ed economici per intero e fino ad un massimo di quattro anni, purche' prestato con il possesso, ove richiesto, del titolo di...

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