La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico.
E' convertito in legge il decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, concernente il riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnanti delle scuole di istruzione elementare, secondaria ed artistica, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1, primo comma, dopo la parola: pareggiate, sono aggiunte le parole: comprese quelle allo estero.
All'articolo 1, dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente:
Parimenti e' riconosciuto il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali.
All'articolo 1, il secondo comma e' sostituito con il seguente:
Agli stessi fini e nella stessa misura e' riconosciuto il servizio prestato dal personale di cui al comma precedente in qualita' di insegnante di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, comprese quelle all'estero, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, con qualifica non inferiore a "buono" o che risulti prestato senza demerito nei casi in cui non sia stata attribuita la qualifica.
All'articolo 2, primo comma, dopo le parole: non di ruolo nelle scuole elementari statali, sono aggiunte le parole: o degli educandati femminili statali.
All'articolo 3, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
Ai docenti di cui al primo comma dell'articolo 1, che siano privi della vista, e al personale direttivo e docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato e' riconosciuto per intero agli effetti giuridici ed economici.
All'articolo 4, secondo comma, dopo le parole: i periodi di congedo retribuiti, sono aggiunte le parole: e quelli per gravidanza e...