N. 160 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 aprile 2012

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge 11.3.1953 n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18, comma 9, del d.l. n.

98/2011, conv. in legge n. 111/2011, in relazione agli artt. 3, 24, 102, 111 e 117 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

Sospende il giudizio in corso.

Cosi' deciso all'udienza del 19 aprile 2012

Il Presidente: Mariani

LA CORTE D'APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa di lavoro iscritta al n. 481/2011 R.G.L. promosso da INPS, appellante, avv.

Fernando Bagnasco;

Contro Boeri Michelina piu' quindici, appellanti, avv. Marta Lanzilli.

Con ricorso al Tribunale di Torino Boeri Michelina ed altri 15 ex-dipendenti dell'INPS, cessati dal servizio in varie date comprese tra il 1.8.2003 ed il 1.8.2006, convenivano in giudizio l'Istituto chiedendo, tra le altre domande, la condanna dell'ex-datore di lavoro alla restituzione delle somme trattenute sulle loro retribuzioni, a titolo di contributo di solidarieta' del 2% ai sensi dell'art. 64, quinto comma, della legge n. 144/1999 (che recita: 'A decorrere dalla medesima data di cui al comma 2 [1.10.1999] e' applicato un contributo di solidarieta' pari al 2 per cento sulle prestazioni integrative dell'assicurazione generale obbligatoria erogate o maturate presso i fondi e la gestione speciale di cui al comma 2'), in quanto aventi diritto, per il periodo successivo al 1.10.1999, al trattamento pensionistico integrativo erogato dal Fondo per la Previdenza Integrativa gestito dall'INPS; sostenevano i ricorrenti che tale contributo di solidarieta' avrebbe dovuto essere applicato soltanto sulle prestazioni integrative successive alla cessazione del servizio e non anche sulle retribuzioni percepite in costanza del servizio medesimo.

Con sentenza del 29.11.2010 - 4.2.2011 il Tribunale adito accoglieva la domanda dando atto che sulla questione si era 'ormai consolidato l'indirizzo interpretativo della Suprema Corte ... ove ha ritenuto che il contributo del 2% deve gravare solo sulle pensioni integrative e non sulla retribuzione ('l'art. 64, comma 5, legge 17.5.1999 n. 144 si interpreta nel senso che il contributo di solidarieta' del 2% ivi introdotto si applica, a decorrere dall'1.10.1999, soltanto sulle prestazioni integrative, contemplate dai soppressi fondi per la previdenza integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria, per le quali sussistano tutti i presupposti voluti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, nel cui ambito va ricompresa l'intervenuta cessazione dal servizio. Ne consegue che tale contributo di solidarieta' va applicato sulle prestazioni integrative 'erogate', nonche' sulle prestazioni 'maturate'... ':

cosi' Cass. 11732/2009)'.

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