n. 92 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 gennaio 2020 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA Lecce - Sezione terza Ha pronunciato la presente Ordinanza sul ricorso numero di registro generale 174 del 2019, proposto da Naxos S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Grippa, con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia;

Contro Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio dei monopoli per la Puglia, la Basilicata ed il Molise - Sezione operativa territoriale di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;

Per l'annullamento: del provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio dei monopoli per la Puglia, la Basilicata ed il Molise - Sezione operativa territoriale di Taranto, prot. n. 8901 del 22 gennaio 2019 R.I. n. 15, ricevuto a mezzo posta in data 28 gennaio 2019, con cui e' stata rigettata l'istanza della societa' Naxos S.r.l. di rinnovo dell'autorizzazione n. 500210/TA e soppresso il patentino per la vendita di generi di monopolio;

degli ulteriori atti presupposti, collegati e conseguenziali;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio dei monopoli per la Puglia, la Basilicata ed il Molise - Sezione operativa territoriale di Taranto;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2019 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti l'avvocato N. Grippa e l'avvocato dello Stato G. Marzo;

Fatto e diritto 1. - Con l'atto introduttivo del presente giudizio, ritualmente notificato il 6 febbraio 2019 e depositato in data 8 febbraio 2019, la Societa' ricorrente - gia' titolare di patentino per la vendita di generi di monopolio, nell'esercizio bar in Palagiano, alla via Appia, n. 33 - impugna, domandandone l'annullamento: 1) il provvedimento prot. n. 8901 del 22 gennaio 2019 R.I. n. 15, ad essa notificato (con nota raccomandata prot. n. 9642 del 24 gennaio 2019) il 28 gennaio 2019, con cui l'Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio dei monopoli per la Puglia, la Basilicata ed il Molise - Sezione operativa territoriale di Taranto, in riscontro all'istanza pervenuta in data 16 ottobre 2018 prot. n. 76403 per il rinnovo biennale del citato patentino: «Considerato che con decreto ministeriale n. 38/13, art. 9) comma 1) il Ministero dell'economia e delle finanze ha specificato che gli interessati al rinnovo del patentino devono presentare, insieme all'istanza, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante i dati e le informazioni di cui all'art. 8) comma 3) dello stesso decreto;

Atteso che il Consiglio di Stato, decidendo in caso analogo, nella sentenza di rigetto di appello n. 2028/15 ha motivato: "il rinnovo non e' altro, in relazione alla durata biennale del titolo, che un rinnovato rilascio, onde devono logicamente ritenersi necessari a tal fini anche i presupposti normativi richiesti per quest'ultimo alla data in cui il rinnovo e' richiesto;

tale considerazione trova fondamento nella stessa lettera del decreto ministeriale n. 38/2013, laddove, evidentemente allo scopo della verifica della sussistenza di tali requisiti, l'art. 9 richiede una dichiarazione sostitutiva che riporti 'i dati e le informazioni di cui all'art. 8, comma 3';

Visto l'ormai consolidato orientamento della giustizia amministrativa e da ultimo il T.A.R. Lecce, con sentenza n. 2466/15, secondo cui il rinnovo del patentino costituisce un nuovo momento di valutazione di tutti i requisiti di legittimita' ed opportunita' del punto vendita;

Valutato ai fini dell'adozione del provvedimento i dati e le informazioni di cui all'art. 8), comma 3) del succitato decreto riportate nella dichiarazione sostitutiva;

Vista la dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale l'interessata dichiarava al punto 7) la mancata sussistenza a suo carico di eventuali pendenze fiscali e/o morosita' verso l'Erario o verso il Concessionario della riscossione definitivamente accertate o risultanti da sentenze non impugnabili;

Vista la verifica della veridicita' di quanto dichiarato nel succitato punto con nota protocollo n. 86258 del 15 novembre 2018, inviata a mezzo Pec al concessionario Agenzia entrate e riscossione di Taranto;

Considerato che dal riscontro della suddetta nota pervenuto, stesso mezzo, con protocollo n. 87280 del 20 novembre 2018, e' emersa la non corrispondenza di quanto dichiarato dalla parte;

Vista la nostra nota protocollo n. 98564 del 20 dicembre 2018 con la quale si comunicava all'interessata di essere incorsa in quanto previsto dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 in merito ad una dichiarazione risultata non veritiera;

Vista la nota Pec protocollo n. 100071 pervenuta, da parte dell'interessata, in data 31 dicembre 2018 con la quale comunicava tra l'altro "di aver sbagliato nel comunicare nella dichiarazione sostitutiva prodotta il 28 novembre 2018 di non avere pendenze fiscali e/o morosita' verso l'Erario in quanto cartelle per Canone Rai quindi non erariali ... Pertanto in data odierna ha debitamente quietanzato suddette cartelle ....";

Preso atto che le suddette osservazioni non apportano nuovi elementi tali da consentire una diversa valutazione della situazione verificato che la cartella esattoriale al momento della presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio era ancora pendente;

Considerato che, cosi' come previsto dal decreto ministeriale n. 38/13, comma 3), art. 7), ai fini dell'adozione del provvedimento gli uffici competenti devono valutare - lettera g) - l'assenza di eventuali pendenze e/o di morosita' verso l'erario o verso l'agente di riscossione definitivamente accertate indicate, cosi' come previsto alla lettera f), comma 3), art. 8) del succitato decreto ministeriale, nell'atto notorio presentato a corredo dell'istanza;

Considerato quanto emerso dal controllo della veridicita' presso l'agente della riscossione in merito a quanto dichiarato nell'atto notorio presentato ovvero la presenza di pendenze verso il concessionario «ancora non pagati alla data del 19 novembre 2018»;

Considerato che nell'atto notorio la presenza di tali situazioni debitorie non erano state segnalate;

Considerato che per quanto sopra 1'istante e' incorsa in quanto previsto dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 in merito ad una dichiarazione risultata non veritiera;

Considerato che quanto accaduto diventa oggetto di interruzione del rapporto di fiducia con l'amministrazione»;

ha determinato «il rigetto dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione n. 500210/TA», con soppressione del patentino in questione, «per i motivi sopra indicati»;

2) gli ulteriori atti presupposti, collegati e consequenziali. A sostegno dell'impugnazione interposta deduce le seguenti censure cosi' rubricate: 1) violazione e/o falsa applicazione degli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 38 e degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 - Eccesso di potere per errata presupposizione e difetto di istruttoria;

2) violazione e falsa applicazione degli articoli 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, dell'art. 24, comma 42 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge n. 111/2011, e degli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 38 - Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento di potere e del difetto di motivazione;

3) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 97 della Costituzione, che afferma i principi generali di imparzialita', correttezza e trasparenza della P.A. - Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 - Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalita', ragionevolezza ed uguaglianza - Incostituzionalita' dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Si e' costituita in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura distrettuale erariale, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli -...

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