n. 78 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 novembre 2018 -

Ricorso della Regione Emilia Romagna (codice fiscale n. 80062590379), in persona del Presidente della Giunta regionale, legale rappresentante pro tempore, signor Stefano Bonaccini, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 1910 del 12 novembre 2018 (allegato 1), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, per mandato e procura speciale a margine del presente atto, dal prof. avv. Giandomenico Falcon (codice fiscale FLCGDM45C06L736E) del Foro di Padova, con studio in via San Gregorio Barbarigo n. 4, telefax per comunicazioni 049 8776503, Pec giandomenico.falcon@ordineavvocatipadova.it e dall'avv. Luigi Manzi (codice fiscale MNZLGU34E15H501Y) del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in via Confalonieri n. 5, Roma, telefax per comunicazioni 06/3211370, Pec luigimanzi@ordineavvocatiroma.org Contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato;

Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale, nei termini e sotto i profili illustrati nel presente ricorso, dell'art. 13, commi 02, 03 e 04, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, nel testo risultante dalla legge di conversione 21 settembre 2018, n. 108, per violazione degli articoli 3, 5, 77, 81, 97, primo e secondo comma, 114, 117, terzo e quarto comma, 118, 119, primo, secondo, quarto, quinto e sesto comma, 120, secondo comma, e 136 della Costituzione, dell'art. 5, comma 2, della legge cost. n. 1 del 2012, e degli artt. 9 e 10 della legge n. 243 del 2012, nonche' dei connessi principi di ragionevolezza, di tutela dell'affidamento e di leale collaborazione. Fatto Nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale del 21 settembre 2018, n. 220, e' stata pubblicata la legge 21 settembre 2018, n. 108, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative». L'art. 1 di tale legge converte, con modificazioni riportate nell'allegato, il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative» e, per quanto interessa il presente ricorso, introduce nell'art. 13 del decreto-legge i commi 02, 03, 04. Tale articolo, rubricato «Proroga di termini in materia di finanziamento degli investimenti e di sviluppo infrastrutturale del Paese», nel testo originario era composto da un unico comma, che in effetti prorogava - riaprendoli - i termini per l'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del fondo di cui all'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232: termini che l'art. 1, comma 1072 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) aveva fissato in sessanta giorni dalla propria entrata in vigore. Tale originario art. 13, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2018, infatti, riferendosi ai predetti decreti, sostituiva nell'art. 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017, le parole «sono da adottare, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le parole «sono adottati entro il 31 ottobre 2018». In sede di conversione, nel corso del primo passaggio in Senato, il testo dell'art. 13 e' stato modificato con l'introduzione di un emendamento aggiuntivo che - benche' contenuto nel «decreto milleproroghe» - non proroga alcunche' ma al contrario blocca l'operativita' delle convenzioni finanziate con i c.d. bandi periferie (comma 02). Di seguito, esso quantifica in 1.030 milioni di euro il risparmio di spesa derivante negli anni da 2018 a 2021 dalla rimodulazione degli impegni di spesa e dei pagamenti in esecuzione delle convenzioni sospese e destina tale risparmio ad un apposito fondo del Ministero dell'economia e delle finanze (comma 03), infine finalizza tale fondo agli investimenti effettuati dagli enti locali utilizzando il proprio avanzo di amministrazione (comma 04). Testualmente, l'art. 13, comma 02, del decreto-legge stabilisce ora che «l'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2017, nonche' delle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 2 del 3 marzo 2017 e n. 72 del 7 agosto 2017, adottate ai sensi dell'art. 1, comma 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' differita all'anno 2020" ed aggiunge che, «conseguentemente, le amministrazioni competenti provvedono, ferma rimanendo la dotazione complessiva loro assegnata, a rimodulare i relativi impegni di spesa e i connessi pagamenti a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione». Il comma 03 quantifica ora gli effetti della misura e la destinazione del risparmio, disponendo che «gli effetti positivi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto derivanti dal comma 02, quantificati in 140 milioni di euro per l'anno 2018, 320 milioni di euro per l'anno 2019, 350 milioni di euro per l'anno 2020 e 220 milioni di euro per l'anno 2021, sono destinati al fondo di cui al comma 04». Il comma 04 specifica che «nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, pari a 140 milioni di euro per l'anno 2018, a 320 milioni di euro per l'anno 2019, a 350 milioni di euro per l'anno 2020 e a 220 milioni di euro per l'anno 2021, un apposito fondo da utilizzare per favorire gli investimenti delle citta' metropolitane, delle province e dei comuni da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti». Tali disposizioni, dunque, da un lato sottraggono agli enti locali della regione risorse gia' ad essi destinate (comma 02), facendo confluire il corrispondente «risparmio» in un fondo statale (comma 03);

dall'altro, esse sembrano rimettere a disposizione degli enti locali le stesse risorse ad altro titolo (comma 04): sennonche' altro titolo e' meramente apparente, in quanto tali fondi sarebbero destinati a favorire gli investimenti degli enti locali da realizzare mediante l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, cioe' mediante l'utilizzo di fondi gia' propri, che secondo la giurisprudenza costituzionale essi possono gia' liberamente utilizzare. Giova rammentare che le risorse in parola - per quanto riguarda i finanziamenti di cui alle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 2 del 3 marzo 2017 e n. 72 del 7 agosto 2017, adottate ai sensi dell'art. 1, comma 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 - erano state stanziate nell'ambito di un programma di riqualificazione delle periferie urbane previsto dall'art. 1, commi 974-978, della legge n. 208 del 2015. Il comma 974 dell'art. 1 di tale legge, infatti, aveva promosso per l'anno 2016 un «Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle citta' metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia», finalizzato «alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate». La rigenerazione doveva essere ottenuta «attraverso la promozione di progetti di miglioramento della qualita' del decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, rivolti all'accrescimento della sicurezza territoriale e della capacita' di resilienza urbana, al potenziamento delle prestazioni urbane anche con riferimento alla mobilita' sostenibile, allo sviluppo di pratiche, come quelle del terzo settore e del servizio civile, per l'inclusione sociale e per la realizzazione di nuovi modelli di welfare metropolitano, anche con riferimento all'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonche' alle attivita' culturali ed educative promosse da soggetti pubblici e privati». Gli interventi nell'ambito del Programma erano scelti, tra quelli proposti, dal Nucleo per la valutazione dei progetti di riqualificazione, istituito presso la Presidenza del Consiglio, in base della coerenza con le finalita' del Programma e considerando - tra i criteri di valutazione - «la tempestiva esecutivita' degli interventi e la capacita' di attivare sinergie tra finanziamenti pubblici e privati» (comma 976). Il comma 978 aveva quindi finanziato il Programma, consistente nell'«insieme delle convenzioni e degli accordi stipulati», mediante il Fondo per l'attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, dotato di 500 milioni di euro nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. In forza di tali previsioni, in seguito ad un bando e ad una selezione, erano stati individuati 120 interventi meritevoli, elencati nell'allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016, «Approvazione della graduatoria del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, del 5 gennaio 2017, n. 4. Risultavano ammessi al finanziamento i primi 24 progetti. Successivamente, la legge n. 232 del 2016, all'art. 1, comma 141, aveva integrato tali stanziamenti, prevedendo che, «al fine di garantire il completo finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle citta' metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all'art. 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a integrazione...

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