n. 71 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 novembre 2016 -

Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia (cod. fisc. 80014930327;

P. IVA 00526040324), in persona del presidente della regione pro tempore avv. Debora Serracchiani, autorizzata con deliberazione della giunta regionale n. 1987 del 21 ottobre 2016 (doc. 1), rappresentata e difesa, come da mandato e procura speciale a margine del presente ricorso, dall'avv. prof. Giandomenico Falcon (cod. fisc. FLCGDM45C06L736E) del Foro di Padova, con studio in Padova, via San Gregorio Barbarigo, 4, telefono 049-660231, telefax 0498776503, P EC giandomenico.falcon@ordineavvocatipadova.it ed elettivamente domiciliata in Roma presso l'Ufficio di rappresentanza della Regione, in Piazza Colonna, 355;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera b);

dell'art. 2, comma 1, lettera a);

dell'art. 3, comma 1, lettera a) e dell'art. 4, comma 1, lettera a) della legge 12 agosto 2016, n. 164 «Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2016;

Per violazione: dello statuto speciale approvato con legge costituzionale n. 1 del 1963, in riferimento agli articoli 4, in particolare comma 1-bis, 5, 6, 7, 8, 25, 48, 49, 51, 63 e 65;

degli articoli 3, 81, 97 e 119 della Costituzione, anche in riferimento all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001;

del principio di ragionevolezza, del principio di leale collaborazione e del principio dell'accordo in materia di finanza regionale (art. 63 e 65 dello statuto speciale, art. 27 della legge n. 42 del 2009);

dell'art. 5, comma 1, lettera g), e comma 2, lettera c), della legge costituzionale n. 1 del 2012;

delle norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale), al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 8 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114, concernente la finanza regionale);

al decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale);

al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), all'art. 9. Fatto Nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2016 e' stata pubblicata la legge 12 agosto 2016, n. 164, recante «Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali». Tale legge, approvata nel testo finale a maggioranza assoluta, interviene sulla legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione», cioe' sulla legge rinforzata prevista dall'art. 81, sesto comma, Cost. La novella incide sugli articoli da 9 a 12 del Capo IV, dedicato allo «Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e concorso dei medesimi enti alla sostenibilita' del debito pubblico» (solo una disposizione della legge n. 164 del 2016 - l'art. 5 - interviene su norme che non coinvolgono regioni od enti locali, andando a modificare l'art. 18 della legge n. 243 del 2012, relativo all'Ufficio parlamentare di bilancio). Per quanto qui interessa, l'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 2015 modifica l'art. 9 della legge n. 243 del 2012, e dopo avere alla lettera a) ridefinito il concetto base di «bilancio in equilibrio», individuandolo come bilancio che presenta un «saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'art. 10 della legge n. 243 del 2012» (modificando cosi' l'art. 9, comma 1, della legge n. 243), dispone altresi' alla lettera B (introducendo un nuovo comma 1-bis nel predetto art. 9) che ai fini della applicazione della precedente definizione le entrate finali sono quelle «ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e .5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio». Nello stesso comma 1-bis dell'art. 9 della legge n. 243 del 2012, cosi' introdotto, e' anche disposto che «per gli anni 2017-2019, con la legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, e' prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa» e che «a decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali e' incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali». L'art. 2 della legge n. 164 del 2016 modifica l'art. 10 della legge n. 243 del 2012, che regola il ricorso all'indebitamento da parte degli enti territoriali e sostituisce i commi 3, 4, 5 di tale disposizioni. In particolare, il nuovo comma 3 stabilisce che «le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 - e quindi operazioni approvate contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonche' le modalita' di copertura degli oneri corrispondenti - e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'art. 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione». L'art. 3 della legge impugnata novella l'art. 11, comma 1, della legge n. 243 del 2012, stabilendo che «fermo restando quanto previsto dall'art. 9, comma 5, e dall'art. 12, comma 1, lo Stato, in ragione dell'andamento del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali, concorre al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali, secondo modalita' definite con leggi dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge», ed abroga i commi 2 e 3 dello stesso art. 11. Infine - per quanto qui di interesse - l'art. 4 sostituisce i primi due commi, ed abroga il terzo comma, dell'art. 12 della legge n. 243 del 2012. L'art. 12, comma 1, come novellato dispone ora che «le regioni, i comuni, le province, le citta' metropolitane e le province autonome di Trenta e di Bolzano concorrono ad assicurare la sostenibilita' del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche, secondo modalita' definite con legge dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge». Il nuovo comma 2 stabilisce che «fermo restando quanto previsto dall'art. 9, comma 5, gli enti di cui al comma 1, tenuto conto dell'andamento del ciclo economico, concorrono alla riduzione del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche attraverso versamenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato secondo modalita' definite con legge dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge». La Regione Friuli-Venezia Giulia ritiene che le disposizioni sopra descritte, contenute negli arti. 1, 2, 3 e 4 della legge n. 164 del 2016 siano costituzionalmente illegittime e lesive dell'autonomia costituzionale della Regione sotto i seguenti profili e per i seguenti motivi di Diritto I. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge n. 164 del 2016, introduttivo dell'art. 9, comma 1-bis, della legge n. 243 del 2012. La Regione impugna anzitutto l'art. 1, comma 1, lettera b), della legge n. 164 del 2016. Tale disposizione, che introduce il comma 1-bis nell'art. 9 della legge n. 243 del 2012, e' formulata nei termini che seguono: 1. All'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni ... b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, con la legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, e' prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali e' incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali». La disposizione del nuovo comma 1-bis si compone di tre periodi. Il primo periodo elenca quali titoli di entrata e quali titoli di spesa debbono essere considerati ai fini del rispetto della regola dell'equilibrio di bilancio, come definita dal comma 1 dello stesso art. 9 della legge n. 243 del 2012, secondo la quale «i bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle citta' metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo;

in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'art. 10»): specifica, cioe' le «entrate finali» e le «spese finali» che contano a questo fine. Riscontrando i titoli in entrata indicati dal primo periodo, e' agevole osservare - ma sara' subito meglio precisato - che tra le entrate finali che possono essere prese in...

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