LEGGE 12 agosto 2016, n. 164 - Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali. (16G00178)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 1. All'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «registrano: a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;

  1. un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti» sono sostituite dalle seguenti: «conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10»;

  2. dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, con la legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, e' prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali e' incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali»;

  3. il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Qualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente di cui al comma 1 del presente articolo registri un valore negativo del saldo di cui al medesimo comma 1, il predetto ente adotta misure di correzione tali da assicurarne il recupero entro il triennio successivo, in quote costanti. Per le finalita' di cui al comma 5 la legge dello Stato puo' prevedere differenti modalita' di recupero»;

  4. il comma 3 e' abrogato;

  5. il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Con legge dello Stato sono definiti i premi e le sanzioni da applicare alle regioni, ai comuni, alle province, alle citta' metropolitane e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. La legge di cui al periodo precedente si attiene ai seguenti principi: a) proporzionalita' fra premi e sanzioni;

  6. proporzionalita' fra sanzioni e violazioni;

  7. destinazione dei proventi delle sanzioni a favore dei...

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