n. 52 ORDINANZA 25 febbraio - 26 marzo 2015 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 3, 8, 8-bis e 9-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari), nel combinato disposto con gli artt. 1829 del codice civile, 32 e 50 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia), promosso dal Giudice di pace di Acireale nel procedimento vertente tra M.L. e Poste Italiane spa, con ordinanza del 21 gennaio 2010, iscritta al n. 70 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 2014. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 2015 il Giudice relatore Giuliano Amato. Ritenuto che, con ordinanza depositata il 21 gennaio 2010, il Giudice di pace di Acireale ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25 e 41 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3, 8, 8-bis e 9-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari), come modificati dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), nel combinato disposto con gli artt. 1829 del codice civile, 32 e 50 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia), nella parte in cui prevedono che, in caso di mancato pagamento di un assegno bancario per difetto di provvista, la banca comunichi l'avvio delle procedure di revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni e di segnalazione alla centrale di allarme interbancaria («CAI»), anche laddove il traente abbia provveduto al pagamento del titolo di credito ed il beneficiario non abbia avviato alcuna iniziativa per il recupero del credito;

che il Giudice di pace premette di essere chiamato a decidere in ordine alla domanda, proposta da un correntista della societa' convenuta, Poste Italiane spa, al fine di ottenere l'accertamento della responsabilita' della stessa convenuta, in particolare per avere avviato le procedure di revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni e di segnalazione presso la CAI, previste per l'emissione di assegni senza provvista, ancorche' nel caso in esame l'istituto di credito fosse a conoscenza della circostanza che l'assegno postale emesso dall'attore era stato interamente pagato al beneficiario;

che il rimettente, ravvisando molteplici profili di illegittimita' nella condotta posta in essere dalla societa' convenuta, evidenzia che le disposizioni censurate - come modificate dagli artt. da 28 a 36 del d.lgs. n. 507 del 1999 - determinerebbero la violazione dell'art. 3 Cost., attesa la manifesta disparita' di trattamento tra i soggetti che, emesso un titolo in assenza di provvista, non adempiono agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 386 del 1990 e non comunicano tali adempimenti all'istituto segnalante;

e coloro che, emesso un titolo senza provvista, pur avendo adempiuto nel termine a tali obblighi, tuttavia non comunicano, ovvero comunicano in ritardo, gli adempimenti all'istituto di credito;

che viene inoltre denunciato un...

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