n. 5 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 novembre 2013 -

LA CORTE D'APPELLO Nel procedimento n. 781/2013 ci carico di P.M. e D.N. entrambi appellanti, condannati: il primo, per il reato di estorsione tentata commesso in data 11 febbraio 2011 ai danni di G.G., esclusa l'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, numero 3bis, c.p., ritenuta la recidiva, alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 2.500 di multa;

il secondo, per il reato previsto e punito dagli articoli 110, 81 c.p.v., 61 n. 7, 629 c.p. e 7 legge n. 203/1991 ai danni di G.G., esclusa l'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, numero 3-bis c.p. e, limitatamente alla fattispecie consumata, l'aggravante di cui all'art. 61, n. 7 c.p., riconosciuta la continuazione tra i reati, condannato alla pena di anni sette mesi sei di reclusione ed euro 3.000 di multa;

Ha pronunciato la seguente ordinanza: la difesa di P.M., cui si e' associata quella di D.N., ha riproposto in questa sede la gia' sollevata (dinanzi al Giudice di prime cure) questione di legittimita' costituzionale dell'art. 516 c.p.p., con riferimento agli articoli 3 e 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevede la possibilita' per l'imputato, cui nel corso dell'istruttoria dibattimentale sia stato contestato un fatto diverso quivi emerso, di chiedere con riferimento a quello specifico fatto-reato, il giudizio abbreviato. Il Procuratore generale si e' pronunziato nel senso del rigetto della istanza, ritenendola non rilevante e manifestamente infondata. In fatto P.M. e D.N. erano stati tratti a giudizio per rispondere del reato di tentata estorsione continuata ed aggravata, in concorso tra loro e con P.A. Nel corso del giudizio di primo grado, all'udienza del 22 ottobre 2012, dopo l'esame di P.A., il P.M. ha proceduto a modificare ai sensi degli articoli 516 e seguenti c.p.p. il capo di imputazione nei seguenti termini: «devo procedere ai sensi del 516 a una modifica dell'imputazione ... in questo senso, cioe' nella cancellazione della menzione dell'art. 56 nel capo d'imputazione alla prima riga. Aggiungendo alla fine del primo capoverso quindi dopo "pari a tre stipendi", "ricevendone la somma di 1.500,00 euro il 26 gennaio". E cancellando la frase "non riuscendo nel proprio intento per cause indipendenti dalla loro volonta', attesa l'opposizione alle predette richieste della persona offesa". A seguito dell'intervenuta modifica, il P.M. ha chiesto l'ammissione di una nuova prova, rappresentata dall'audizione del collaboratore di giustizia G.C.G. mentre i difensori degli imputati hanno chiesto termine a difesa, concesso dal Tribunale. Alla successiva udienza del 19 novembre 2012 i difensori di tutti gli imputati hanno chiesto definirsi il procedimento con il giudizio abbreviato in applicazione dell'art. 516 c.p.p. cosi' come interpretato dalla "lettura combinata" delle sentenze della Corte costituzionale n. 333 del 2009 e n. 237 del 2012 ed in via subordinata, "qualora il Tribunale non dovesse ritenere di poter estendere all'ipotesi qui rappresentata quanto gia' la Corte costituzionale ha rappresentato con la sentenza n. 237 del 2012", hanno chiesto sollevarsi questione di legittimita' costituzionale dell'art. 516 c.p.p., in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione, "atteso che e' evidente che come per parte...

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