n. 38 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 ottobre 2018 -

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Sezione XVI Civile in funzione di Sezione specializzata in materia di impresa Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Stefano Cardinali Presidente;

dott. Francesco Remo Scerrato Giudice;

dott.ssa Cecilia Bernardo Giudice relatore;

ha emesso la seguente ordinanza nelle cause civili di I grado iscritte rispettivamente al n. 16617 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2013 ed al n. 20740 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2014, trattenute in decisione all'udienza del 10 luglio 2018 e vertenti tra: Eurolink S.c.p.a., Impregilo S.p.a., quale mandataria dell'ATI con le imprese Sacyr S.a., Societa' Italiana per Condotte D'Acqua S.p.a., Cooperativa Muratori &

Cementisti - CMC di Ravenna Soc.coop. a r.l., Ishikawajima - Harima Heavy Industries CO. Ltd., Argo Costruzioni Infrastrutture S.c.p.a. Consorzio stabile), elettivamente domiciliate in Roma, via degli Scipioni n. 288, presso lo studio degli avv.ti Giuseppe Giuffre', Benedetto Giovanni Carbone e Giampiero Fumel, che le rappresentano e difendono in virtu' di procura a margine dell'atto di citazione - Attrici e: Stretto di Messina S.p.a. in liquidazione, elettivamente domiciliata in Roma, via Barnaba Oriani n. 32, presso lo studio dell'avv. Massimo Zaccheo, che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Marco Annoni, in virtu' di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta. Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliati ex lege - Convenuti nonche': Sacyr Construccion Sau (gia' Sacyr S.A.), Societa' italiana per condotte d'acqua S.p.a., Cooperativa Muratori &

Cementisti - CMC di Ravenna soc.coop. a r.l., Ishikawajima - Harima Heavy Industries CO. LTD., Argo Costruzioni infrastrutture S.C.P.A. Consorzio stabile, elettivamente domiciliate in Roma, via degli Scipioni n. 288, presso lo studio degli avv.ti Giuseppe Giuffre', Benedetto Giovanni Carbone e Giampiero Fumel, che le rappresentano e difendono in virtu' di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta - Chiamate in causa e tra: Parsons transportation group Inc., elettivamente domiciliata in Roma, viale di Villa Massimo n. 57, presso lo studio degli avv.ti Alfredo Lucente, Guido Brocchieri e Matteo Bordoni, che la rappresentano e difendono in virtu' di procura notarile in atti - Attrice e: Stretto di Messina S.p.a. in liquidazione, elettivamente domiciliata in Roma, via Barnaba Oriani n. 32, presso lo studio dell'avv. Massimo Zaccheo, che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Marco Annoni, in virtu' di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta. Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliati ex lege - Convenuti Premesso in fatto che: Con atto di citazione, ritualmente notificato, la Eurolink S.c.p.a. e la Impregilo S.p.a. (quale mandataria dell'ATI con le imprese Sacyr S.a., Societa' Italiana per Condotte D'Acqua S.p.a., Cooperativa Muratori &

Cementisti - CMC di Ravenna Soc.coop. a r.l., Ishikawajima - Harima Heavy Industries CO. Ltd., Argo Costruzioni Infrastrutture S.c.p.a. Consorzio stabile) convenivano in giudizio la Stretto di Messina Spa., la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, esponendo che: la Legge n. 1158 del 17 dicembre 1971 aveva dichiarato «opera di prevalente interesse nazionale» il collegamento stabile viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente;

per lo studio, la progettazione e la costruzione, nonche' per l'esercizio del predetto collegamento, le citata legge aveva previsto l'affidamento in concessione ad una societa' strumentale, interamente pubblica, allo scopo costituita in data 11 giugno 1981 e denominata Stretto di Messina spa., i cui attuali azionisti erano Anas (con l'81,848%), RFI spa. (con il 13%), la Regione Siciliana (con il 2,576%), la Regione Calabria (con il 2,576%);

in data 27 dicembre 1985, la concessione era stata assentita alla suddetta societa' e, successivamente, il CIPE aveva inserito il Ponte nel programma delle opere di preminente interesse nazionale;

la legge n. 1158 del 1971, come modificata dal decreto legislativo. n. 114 del 2003, nel confermare in capo alla Stretto di Messina spa. la qualifica di concessionario ex lege della realizzazione del Ponte e della gestione e manutenzione del collegamento viario, aveva disposto l'assunzione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti della funzione di concedente nei rapporti con la societa' concessionaria;

con delibera n. 66 dell'1 agosto 2003, il Cipe aveva approvato il progetto preliminare dell'intervento e, in data 30 dicembre 2003, il Ministero e la societa' Stretto di Messina spa. avevano sottoscritto la convenzione n. 3077/2003, regolante i reciproci rapporti, modificata ed integrata con Atti aggiuntivi in data 25 febbraio 2004 e 30 novembre 2009 ed approvata con la Legge n. 191/2009 (art. 2, comma 205);

con bando pubblicato il 15 e 16 aprile 2004, la Stretto di Messina spa. aveva indetto una gara per l'affidamento a Contraente Generale, ai sensi della Legge n. 443/2001 e del decreto legislativo 190/2002, della progettazione definitiva ed esecutiva e della realizzazione del predetto collegamento viario e ferroviario comprensivo di tutte le attivita' correlate;

in data 24 novembre 2005 era stata deliberata l'aggiudicazione definitiva della gara in favore della Associazione Temporanea di Imprese tra la capogruppo mandataria Impregilo spa. e le mandanti Sacyr Sa., Societa' Italiana Per Condotte D'Acqua spa., Cooperativa Muratori &

Cementisti-C.M.C. di Ravenna Soc.Coop. a r.l., Ishikawajima-Harima Heavy Industries CO.Ltd., Argo Costruzioni Infrastrutture Scpa. Consorzio Stabile;

in data 27 marzo 2006, la Stretto di Messina spa. e l'Ati predetta avevano stipulato il contratto avente ad oggetto la realizzazione del maggiore ponte sospeso mai realizzato al mondo, per un importo pari ad €

3.879.599.733,00;

come previsto dal decreto legislativo 190/2002 e dalle pattuizioni contrattuali, le imprese facenti parte dell'Ati avevano costituito in data 5 maggio 2006 una societa' dedicata, denominata Eurolink Scpa., che era subentrata a tutti gli effetti nel rapporto contrattuale con il committente e che aveva prestato una garanzia di circa 240 milioni di euro;

per motivazioni in alcun modo ascrivibili alla Eurolink, per lungo tempo il contratto non aveva avuto concreta attuazione e la realizzazione dell'opera era rimasta sostanzialmente bloccata, senza tuttavia che la Stretto di Messina spa. avesse attivato gli strumenti di legge (art. 134 del decreto legislativo 163/2006) e contrattuali (art. 1671 c.c.) per recedere dal contratti, assicurando al contraente privato gli indennizzi dovuti;

era, quindi, insorta una controversia tra le parti e, di conseguenza, a seguito della riaffermazione del Ponte quale opera prioritaria nell'ambito del programma infrastrutturale del Governo italiano, in data 25 settembre 2009 Stretto di Messina spa. ed Eurolink avevano sottoscritto un accordo, al fine di regolare le divergenze insorte e le conseguenze del lungo periodo di stasi, nonche' le attivita' del successivo periodo di progettazione dell'opera;

inoltre, anche in modifica alle pattuizioni del contratto del 27 marzo 2006, erano state espressamente previste le conseguenze del prolungamento, oltre certi limiti, della fase progettuale contestualmente avviata, prevedendo in particolare all'art. 5.2. dell'accordo che: a) nel caso in cui le procedure di approvazione e finanziamento del progetto definitivo da redigersi dal Contraente Generale si fossero prolungate per oltre 540 giorni dalla consegna dello stesso, le parti avrebbero potuto chiedere la revisione del contratto;

  1. in caso di mancato accordo nel termine successivo di trenta giorni, ciascuna parte avrebbe potuto recedere dal contratto con il pagamento al Contraente Generale delle prestazioni rese, delle spese sostenute e di quelle da sostenersi per lo smobilizzo delle attivita', nonche' di un indennizzo per la perdita del contratto, pari al 5% dell'importo risultante dal progetto definitivo diminuito di un quinto;

    successivamente, il contratto era stato adempiuto dalle due parti ed erano stati sottoscritti un Addendum il 21 dicembre 2009 (riguardante la cd. Variante di Cannitello) ed alcuni atti aggiuntivi in data 10 settembre 2010, 27 maggio 2011, 21 giugno 2011 e 13 febbraio 2012;

    il Contraente Generale aveva nel frattempo ultimato il Progetto definitivo dell'opera, che era stato consegnato dalla Eurolink il 12 aprile 2011, approvato dal Consiglio di amministrazione della Stretto di Messina spa. in data 29 luglio 2011 e, successivamente, sottoposto alla procedura di approvazione prevista dall'art. 166 del decreto legislativo 163/2006 e del contratto;

    proprio in tale fase, pero', lo Stato italiano aveva deciso con provvedimenti di legge e delibere Cipe di azzerare le risorse necessarie alla realizzazione dell'Opera, omettendo nuovamente di attivare gli strumenti previsti dalla legge e dal contratto per recedere dallo stesso, al fine di evitare il pagamento dell'indennizzo;

    in particolare, in data 3 ottobre 2012, era scaduto il termine di 540 giorni previsto dagli accordi contrattuali senza che il progetto dell'opera fosse stato approvato e finanziato dallo Stato italiano;

    di conseguenza, la Eurolink - considerato che la approvazione del progetto da parte del Cipe non appariva ne' imminente ne' prossima a causa della necessita' di ridefinire il piano economico finanziario dell'opera - aveva chiesto formalmente alla Stretto di Messina spa la revisione delle condizioni...

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