n. 29 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 dicembre 2015 -

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NOVARA - SEZIONE 3 Riunita con l'intervento dei sig.ri: Martelli Luigi - Presidente e Relatore;

Bolognesi Mauro - Giudice;

Mietto Massimo - Giudice;

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 394/2014 depositato il 29 settembre 2014;

Avverso SIL Rifiuto IRPEF-Add.Reg. 2013;

Avverso SIL Rifiuto IRPEF-Altro 2013;

Contro: Ag. Entrate Direzione Provinciale Novara;

Proposto dal ricorrente: Fabris Valentino, Via Castelconturbia, 10 - 28010 Agrate Conturbia (NO);

Difeso da: Camanna Gianluca, Via Monte Rosa, 6 - 28100 Novara (NO). Fatto e svolgimento del rapporto contenzioso Il ricorrente Fabris Valentino impugna il rifiuto tacito dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Novara, all'stanza di rimborso dei versamenti effettuati a titolo di IRPEF e addizionale per l'anno d'imposta 2013 lamentando l'incostituzionalita' della disciplina impositiva relativa agli immobili di interesse storico e artistico ex legge n. 1089/1939, oggi d.lgs. n. 42/2004, cosi' come applicata all'immobile di proprieta' dello stesso sito in Verona, come modificata dalla legge n. 44/2012 di conversione del d.l. n. 16/2012, che ha ricondotto alla tassazione ordinaria degli immobili di interesse storico ed artistico alla tassazione ordinaria ex art. 37, comma 4-bis, d.P.R. n. 917/1986. Resiste l'Ufficio sostenendo, in punto diritto al rimborso, che il diniego e' pacificamente avvenuto in applicazione di una norma di legge in vigore per il periodo d'imposta considerato e che, al riguardo, ne' l'Ufficio ne' questa CTP possono disporne la disapplicazione o concedere un rimborso contra legem. All'udienza del 5 maggio 2015, questa Commissione, preso atto che per analogo ricorso dello stesso ricorrente relativo alla annualita' precedente (annualita' 2012) questa la sezione sesta di questa Commissione aveva sospeso il giudizio rinviando a nuovo in attesa della sentenza della Corte costituzionale, provvedeva a sospendere anche il presente giudizio (annualita' 2013). La Corte costituzionale con sentenza n. 145/2015 del 10 giugno 2015 dichiarava non fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla parte ricorrente. Con propria memoria illustrativa depositata in data 21 luglio 2015 parte ricorrente insiste chiedendo a questa Commissione di rimettere gli atti alla Corte costituzionale per sollevare questione di legittimita' costituzionale con riferimento agli artt. 3-9, comma secondo - 53, dell'articolo 4, commi 5-quater, 5-sexies, lettera a), del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge 26 aprile 2012, n. 44. Letti gli atti, sentite le parti come da separato Processo Verbale di Seduta, udito il Relatore dott. Luigi Martelli questo Collegio Osserva La Commissione Tributaria di Novara con Ordinanza n. 502/06/14 del 30 settembre 2014 rinviava gli atti alla Corte costituzionale ritenendo non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale della legge n. 44 del 26 aprile 2012, di conversione con modificazioni del d.l. 2 marzo 2012, n. 6, nella parte in cui ha inserito all'art. 4 di quest'ultimo i commi 5-quater, 5-sexies e 5-septies, in riferimento all'art. 77, secondo comma, della Costituzione, per difetto di omogeneita', e quindi di nesso funzionale, tra le...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT