n. 273 SENTENZA 1 - 5 dicembre 2014 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 516 del codice di procedura penale, promosso dalla Corte d'appello di Lecce nel procedimento penale a carico di P.M. ed altro con ordinanza del 13 novembre 2013, iscritta al n. 5 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 2014. Visto l'atto di costituzione di P.M.;

udito nell'udienza pubblica del 4 novembre 2014 il Giudice relatore Giuseppe Frigo;

udito l'avvocato Ladislao Massari per P.M. Ritenuto in fatto 1.- Con ordinanza del 13 novembre 2013, la Corte d'appello di Lecce ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 516 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facolta' dell'imputato di chiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al fatto diverso contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che non risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale. La Corte rimettente, investita dell'appello avverso una sentenza del Tribunale di Brindisi, riferisce che i due imputati appellanti erano stati tratti originariamente a giudizio per rispondere di tentata estorsione aggravata continuata, in concorso tra loro e di altro coimputato. Nel corso del giudizio di primo grado, il pubblico ministero aveva modificato l'imputazione ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen., contestando - limitatamente ad una delle condotte intimidatorie per le quali si procedeva - la forma consumata, anziche' quella tentata del delitto di estorsione: cio', sulla base delle dichiarazioni rese in dibattimento dal coimputato, stando alle quali l'offeso avrebbe nell'occasione ceduto alle pressioni, versando agli imputati una somma di denaro. A seguito della modifica, lo stesso pubblico ministero aveva chiesto l'ammissione di una nuova prova, rappresentata dall'esame di un collaboratore di giustizia, mentre i difensori avevano chiesto ed ottenuto la concessione di un termine a difesa. Alla successiva udienza, i difensori di tutti gli imputati avevano chiesto che il processo fosse definito con giudizio abbreviato ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen., interpretato alla luce della «lettura combinata» delle sentenze della Corte costituzionale n. 333 del 2009 e n. 237 del 2012. In subordine, ove tale interpretazione non fosse ritenuta praticabile, avevano eccepito l'illegittimita' costituzionale del citato articolo per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. Tanto la richiesta di rito alternativo che l'eccezione di illegittimita' costituzionale erano state disattese dal Tribunale, che aveva quindi condannato il primo degli attuali appellanti alla pena di cinque anni di reclusione ed euro 2.500 di multa, ritenendolo responsabile di uno solo degli episodi di estorsione tentata;

il secondo alla pena di sette anni e sei mesi di reclusione ed euro 3.000 di multa, dichiarandolo colpevole di tutti i fatti oggetto di giudizio, compreso quello di estorsione consumata. Nel giudizio di appello, i difensori degli imputati avevano riproposto l'eccezione. Cio' premesso, la Corte leccese rileva che la fattispecie oggetto del giudizio a quo resta estranea alle dichiarazioni di illegittimita' costituzionale di cui alle citate sentenze n. 333 del 2009 e n. 237 del 2012, concernenti la preclusione all'accesso al giudizio abbreviato nel caso di nuove contestazioni dibattimentali. La prima delle due decisioni attiene, infatti, alle sole contestazioni cosiddette "tardive" o "patologiche" - relative, cioe', a fatti che gia' risultavano dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale - mentre nella specie si discute di una modifica dell'imputazione "fisiologica", legata alle nuove risultanze dell'istruzione dibattimentale. La sentenza n. 237 del 2012 si riferisce, a sua volta, alla sola contestazione suppletiva "fisiologica" di un reato concorrente ai sensi dell'art. 517 cod. proc. pen., mentre nella specie si e' di fronte alla contestazione "fisiologica" di un fatto diverso, ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen. La Corte rimettente ritiene conseguentemente di dover sollevare questione di legittimita' costituzionale di quest'ultima disposizione, nella parte in cui non consente all'imputato di chiedere al giudice del...

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