n. 263 SENTENZA 3 novembre - 11 dicembre 2015 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 427 e 429, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2014), promossi dalle Regioni autonome Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia, dalle Province autonome di Bolzano e di Trento, dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e dalla Regione siciliana, con ricorsi rispettivamente notificati il 24, il 21 e il 25 febbraio 2014, il 24 febbraio-4 marzo 2014 e il 25 febbraio 2014, depositati in cancelleria il 28 febbraio, il 3, il 4 e il 5 marzo 2014 ed iscritti ai nn. 7, 9, 10, 11, 14, 15 e 17 del registro ricorsi 2014. Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 3 novembre 2015 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi;

uditi gli avvocati Francesco Saverio Marini per la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, Massimo Luciani per la Regione autonoma Sardegna, Carlo Albini per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, per la Provincia autonoma di Trento e per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, Beatrice Fiandaca per la Regione siciliana e l'avvocato dello Stato Wally Ferrante per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso notificato il 24 febbraio 2014 e depositato il 28 febbraio 2014 (reg. ric. n. 7 del 2014), la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste ha promosso, tra le altre, questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 429, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2014), in riferimento agli artt. 2, comma 1, lettere a) e b), 3, comma 1, lettera f), 48-bis e 50 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta) e alla legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta), nonche' in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, e al principio di leale collaborazione desunto dagli artt. 5 e 120 Cost. La disposizione impugnata stabilisce che «A seguito delle misure di cui al comma 427, per gli anni 2015, 2016 e 2017 le regioni e le province autonome, a valere sui risparmi connessi alle predette misure, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a complessivi 344 milioni di euro, mediante gli importi di cui ai commi 449-bis e 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dai commi 497 e 499 del presente articolo. Parimenti, per gli anni 2016 e 2017 gli enti locali, mediante le percentuali recate ai commi 2 e 6 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificate dai commi 532 e 534 del presente articolo, assicurano un contributo di 275 milioni di euro annui per i comuni e di 69 milioni di euro annui per le province». La ricorrente osserva che tale disposizione comporta un ulteriore risparmio di spesa a carico delle autonomie speciali, nonostante l'art. 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2013), abbia stabilito che il concorso alla finanza pubblica di questi enti territoriali avviene mediante accordo con lo Stato. La previsione unilaterale della disposizione impugnata violerebbe il principio pattizio espresso dagli artt. 48-bis e 50 dello statuto regionale speciale e relativo all'ordinamento finanziario della Regione, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta). Inoltre la disposizione impugnata inciderebbe in senso pregiudizievole sull'autonomia finanziaria della Regione, violando la competenza regionale in materia di ordinamento degli uffici, di ordinamento degli enti locali (art. 2, comma 1, lettere a e b, dello statuto) e di finanze regionali e comunali (art. 3, comma 1, lettera f, dello statuto), anche in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., applicabili in forza dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione). Il meccanismo introdotto dal legislatore statale, per i medesimi motivi, contrasterebbe con il principio di leale collaborazione desunto dagli artt. 5 e 120 Cost. 2.- Con ricorso notificato il 24 febbraio 2014 e depositato il 4 marzo 2014 (reg. ric. n. 11 del 2014), la Provincia autonoma di Bolzano ha promosso, tra le altre, questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 429, della legge n. 147 del 2013, in riferimento agli artt. 16, 79, 80, 81, 103, 104 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), e al principio di leale collaborazione. La ricorrente premette di concorrere alla finanza pubblica, a seguito del cosiddetto Accordo di Milano del 30 novembre 2009, recepito dall'art. 2, commi da 106 a 126, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), attraverso misure concordate con lo Stato. L'art. 79 dello statuto enuncia il principio dell'accordo ed esclude l'applicabilita' delle misure adottate per le altre Regioni, mentre con la disposizione impugnata il legislatore statale avrebbe imposto alla ricorrente contributi alla finanza pubblica in via unilaterale e in violazione del principio dell'accordo tra Stato e autonomie speciali, desunto, oltre che dall'art. 79, anche dagli artt. 80, 81, 103, 104 e 107 dello statuto e dal principio di leale collaborazione. In tal modo, inoltre, la norma impugnata avrebbe interferito con l'autonomia finanziaria provinciale e con la competenza in materia di finanza locale, in violazione degli artt. 16, 80 e 81 dello statuto e del d.lgs. n. 268 del 1992. La ricorrente aggiunge che sarebbe illegittimo anche l'art. 1, comma 427, della legge n. 147 del 2013. 3.- Con ricorso notificato il 25 febbraio 2014 e depositato il 5...

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