n. 26 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 marzo 2018 -

Ricorso della Regione autonoma della Sardegna (cod. fisc. 80002870923) con sede legale in 09123 Cagliari (CA), Viale Trento, n. 69, in persona del Presidente pro tempore Francesco Pigliaru, giusta procura speciale a margine del presente atto rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandra Camba (cod. fisc. CMBLSN57D49B354X;

posta elettronica certificata: acamba@pec.regione.sardegna.it - fax 070.6062418) e prof. Massimo Luciani (cod. fisc. LCNMSM52L23H501G;

fax 06.90236029;

posta elettronica certificata massimoluciani@ordineavvocatiroma.org), elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in 00153 Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio, n. 9;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in 00186 Roma e' domiciliato ex lege;

Per la dichiarazione dell'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O. Fatto 1. - Oggetto del presente giudizio e' il comma 851 dell'art. 1 della legge di bilancio per il 2018, legge 27 dicembre 2017, n. 205. Tale disposizione stabilisce che «nell'anno 2019, nelle more della definizione dei complessivi rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione Sardegna che tenga conto, tra l'altro, delle sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015 e n. 154 del 2017, anche in considerazione del ritardo nello sviluppo economico dovuto all'insularita', e' riconosciuto alla Regione Sardegna un contributo pari a 15 milioni di euro». Tale disposizione, in quanto - come si vedra' - pesantemente pregiudizievole per la Regione, rappresenta un unicum nella legge di bilancio. Basta esaminare, a tal proposito, le altre norme che sono intese a regolare i rapporti economici con le autonomie speciali: l'art. 1, comma 815, a tenor del quale «a decorrere dall'anno 2018 alla Regione Friuli-Venezia Giulia non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilita' interno di cui all'art. 1, commi 454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228», che fissano importanti contributi alla finanza pubblica da parte delle Regioni speciali;

l'art. 1, comma 816, in cui si stanziano 120 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, affinche' lo Stato possa ridefinire l'accordo di finanza pubblica sottoscritto in data 23 ottobre 2014 con la Regione Friuli-Venezia Giulia, valevole per un triennio;

l'art. 1, comma 817, che ha riformato il regime di compartecipazione fissa alle entrate erariali della Regione Friuli-Venezia Giulia, ampliandone il numero e le aliquote rispetto al regime precedente, a vantaggio della Regione;

l'art. 1, comma 841, ove si prevede che, «nelle more della definizione dei complessivi rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta che tenga conto, tra l'altro, delle sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015 e n. 154 del 2017, gli accantonamenti a carico della regione Valle d'Aosta a titolo di concorso alla finanza pubblica sono ridotti di 45 milioni di euro per l'anno 2018, 100 milioni di euro per l'anno 2019 e 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020». Si deve peraltro ricordare che la Regione Siciliana e la Regione Trentino-Alto Adige e le due Province autonome avevano gia' beneficiato di un ampliamento degli spazi finanziari in ragione rispettivamente delle previsioni di cui all'art. 1, comma 509, della legge n. 232 del 2016 e di cui all'art. 1, commi 406 sgg., della legge n. 190 del 2014. In particolare, i commi 406 sgg. della legge n. 190 del 2014 hanno recepito l'accordo di finanza pubblica stipulato tra il Governo, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano. In quell'accordo sono stati determinati i saldi programmatici per la Regione Trentino-Alto Adige e per le due Province autonome anche attraverso il riequilibrio del contributo di finanza pubblica gia' imposto ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012 (cfr. punti da 2 a 8 e commi da 408 a 411 della legge n. 190 del 2014). E' stato definito il contributo di finanza pubblica per ben 9 anni, sino all'esercizio 2022, opportunamente assicurando particolare stabilita' alle condizioni pattuite e prevedendo limitate possibilita' di modificazione, che sono state correlate alla variazione percentuale degli oneri del debito delle pubbliche amministrazioni rilevata nell'esercizio precedente (par. 12). E' stata altresi' prevista la possibilita' per lo Stato di modificare i contributi di finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto, ma solo nel limite del 10% dei contributi medesimi e solo «per far fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza pubblica» (punto 14). Parimenti, e' stato previsto un regime specifico per le riserve erariali, di maggiore e piu' puntuale garanzia a favore delle tre autonomie speciali (punto 18). Come si vede, si tratta di un accordo particolarmente vantaggioso per la Regione e le due Province autonome, anche in ragione dell'espressa durata temporale prevista. Nondimeno, al punto n. 22 lo Stato si e' anche impegnato «a valutare la possibilita' di un ampliamento degli spazi finanziari per le due Province». Che si tratti di particolari condizioni di vantaggio e' stato rilevato anche da codesta ecc.ma Corte costituzionale nella sentenza n. 154 del 2017, in cui si afferma che: «Rispetto a quello stipulato dalle autonomie della Regione Trentino-Alto Adige, l'accordo finanziario concluso il 23 ottobre 2014 dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con lo Stato esibisce contenuti affatto diversi»;

tra gli accordi conclusi dallo Stato con le autonomie speciali nel corso del 2014, soltanto quello stipulato con le autonomie della Regione Trentino-Alto Adige, non solo esibisce un orizzonte temporale esteso fino al 2022, ma, soprattutto, esclude testualmente la possibilita' di apportare modifiche peggiorative, con la sola salvezza della ricorrenza di esigenze eccezionali di finanza pubblica, ma, in tal caso, per importi gia' predeterminati nelle clausole del patto

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La peculiarita' dell'accordo concluso con le autonomie della Regione Trentino-Alto Adige, dunque, e' idonea a giustificarne l'isolata menzione

da parte del legislatore statale nella manovra di finanza pubblica. La disposizione indicata in epigrafe e' illegittima e gravemente lesiva delle attribuzioni costituzionali della ricorrente, che ne chiede la declaratoria d'incostituzionalita' per i seguenti motivi di Diritto 1. - Premessa. Le poche parole della sintetica previsione normativa qui censurata sono come un'epitome dell'intera vicenda dei rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione Sardegna, piu' volte scrutinata da codesta ecc.ma Corte e nota come «vertenza entrate». Ne costituisce l'epitome, appunto, perche' in poche righe dimostra, con piana e - va detto - sconcertante evidenza, il pregiudizio negativo che ha informato tutto il comportamento dello Stato in quella vicenda, nella quale la Regione Sardegna e' stata sistematicamente pregiudicata e discriminata, in ispregio di tutte le pronunce rese, nel tempo, dall'ecc.ma Corte costituzionale. Per cogliere appieno la profondita' del vulnus ai piu' elementari principi che governano i rapporti fra lo Stato e le regioni e' qui opportuno tracciare una breve e sintetica ricognizione della c.d. «vertenza entrate», esaminandone i passaggi principali. 1.1. - Nel corso dell'estate del 2005, come risulta dal carteggio tra la Ragioneria generale dello Stato e la Regione, il Ministero dell'economia e delle finanze prendeva atto della necessita' di una revisione dell'ordinamento finanziario regionale disciplinato dall'art. 8 dello Statuto di autonomia, al fine di rendere attuale lo strumento di garanzia dell'autonomia economico-finanziaria della Regione, diventato obsoleto a seguito delle riforme della fiscalita' che avevano reso parzialmente inoperativo il meccanismo di compartecipazione alle entrate erariali vigente illo tempore. Proprio in considerazione della palese insufficienza del quadro finanziario delle entrate regionali, riconosciuta espressamente dalla Ragioneria generale dello Stato, con l'art. 1, comma 834, della legge n. 296 del 2006 il Parlamento modificava l'art. 8 dello Statuto di autonomia, aumentando i canali di compartecipazione fissa alle entrate. Contestualmente, lo Stato devolveva alla regione ulteriori 25 milioni di Euro (comma 835), ma le imponeva il finanziamento integrale del sistema sanitario nazionale sul territorio sardo «senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato» (comma 836) e trasferiva all'Ente anche «le funzioni relative al trasporto pubblico locale (Ferrovie Sardegna e Ferrovie Meridionali Sarde) e le funzioni relative alla continuita' territoriale» (comma 837). Il comma 838 fissava un «tetto» progressivo agli oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per l'attuazione del nuovo art. 8 dello Statuto per le annualita' 2007 (344 milioni di Euro), 2008 (371 milioni di Euro) e 2009 (482 milioni di Euro), specificando che «la nuova compartecipazione della Regione Sardegna al gettito erariale entra a regime dall'anno 2010». 1.2. - Successivamente all'entrata in vigore del riformato art. 8 dello Statuto, sorgeva una vasta controversia tra la Regione e lo Stato, concernente l'esecuzione dell'art. 8 dello Statuto regionale. In buona sostanza, il contenzioso, in sintesi, ha riguardato i seguenti profili: a) l'inerzia e/o il rifiuto dello Stato di dare esecuzione al riformato art. 8 attraverso la stipula di un accordo relativo alla capacita' di spesa regionale nel contesto del «Patto di stabilita' interno/territoriale». A questo proposito l'ecc.ma Corte (pur dichiarando inammissibile un conflitto proposto dalla Regione avverso la Nota ministeriale che negava...

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