Sentenza nº 154 da Constitutional Court (Italy), 04 Luglio 2017

RelatoreNicolò Zanon
Data di Resoluzione04 Luglio 2017
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 154

ANNO 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Giorgio LATTANZI Giudice

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 680, 681 e 682, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recan te «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», promossi dalla Provincia autonoma di Bolzano, dalle Regioni autonome Sardegna e Friuli-Venezia Giulia, dalla Regione siciliana, dalla Regione Veneto e dalla Provincia autonoma di Trento, con ricorsi notificati il 26 febbraio-7 marzo 2016 (ricorso della Provincia autonoma di Bolzano), il 29 febbraio-7 marzo 2016 (ricorso della regione autonoma Sardegna), il 27-29 febbraio 2016 (ricorso della Regione Veneto) e il 29 febbraio 2016 (ricorsi della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, della Regione siciliana e della Provincia autonoma di Trento), depositati in cancelleria il 4 marzo 2016 (ricorso della Provincia autonoma di Bolzano), il 7 marzo 2016 (ricorsi delle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna), l’8 marzo 2016 (ricorsi della Regione siciliana e della Regione Veneto) e il 10 marzo 2016 (ricorso della Provincia autonoma di Trento) e rispettivamente iscritti ai nn. 10, 13, 14, 15, 17 e 20 del registro ricorsi 2016.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 9 maggio 2017 il Giudice relatore Nicolò Zanon;

uditi gli avvocati Renate von Guggenberg per la Provincia autonoma di Bolzano, Massimo Luciani per la Regione autonoma Sardegna, Giandomenico Falcon per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, Antonio Lazzara per la Regione siciliana, Luca Antonini e Andrea Manzi per la Regione Veneto, Giandomenico Falcon e Andrea Manzi per la Provincia autonoma di Trento, e l’avvocato dello Stato Vincenzo Nunziata per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – La Provincia autonoma di Bolzano, con ricorso notificato il 26 febbraio-7 marzo 2016 e depositato il 4 marzo 2016 (reg. ric. n. 10 del 2016), ha impugnato, tra gli altri, l’art. 1, comma 680, quarto periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)».

    1.1.– La ricorrente, in via generale, premette che la legge n. 208 del 2015, composta di un solo articolo, detta una serie di disposizioni riferite direttamente alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano o comunque riferibili, direttamente o indirettamente, alle stesse. Tuttavia, mentre parte di queste disposizioni sarebbero state concordate con la Provincia autonoma di Bolzano, secondo il procedimento delineato dall’art. 104 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), altre, invece, sarebbero state dettate unilateralmente, senza la prescritta intesa tra il Governo e, per quanto di rispettiva competenza, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige e le due Province autonome.

    Ricorda, ancora, la ricorrente che il comma 992 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015 contiene una generale clausola di salvaguardia, in base alla quale «[l]e disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3». Per questo, in linea di principio, tale disposizione «dovrebbe risolvere ogni questione, facendo della compatibilità con lo Statuto di autonomia il punto di discrimine tra applicazione e non applicazione delle disposizioni alla ricorrente Provincia». Secondo la ricorrente, tuttavia, alcune disposizioni della legge n. 208 del 2015 sarebbero certamente destinate ad applicarsi alla Provincia autonoma di Bolzano, in quanto esse espressamente includono le Province autonome di Trento e di Bolzano tra i propri destinatari, senza essere state preventivamente concordate, oppure, in modo indiretto, sarebbero destinate a produrre effetti nei confronti di queste ultime, «vanificando così la predetta clausola di salvaguardia con la propria formulazione testuale».

    1.2.– La Provincia autonoma di Bolzano, per quanto di interesse in questa sede, impugna l’art. 1, comma 680, quarto periodo, della legge n. 208 del 2015.

    1.2.1.– La ricorrente premette che il quarto periodo del comma 680 qui in esame violerebbe: gli artt. 79, 80, 81 e 104 dello statuto speciale di autonomia, nonché le correlative norme di attuazione (contenute, quanto al titolo VI dello stesso statuto, negli artt. 17 e 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale»); gli artt. 3 e 117, terzo comma, della Costituzione; l’art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’art. 119 della Costituzione); il principio di leale collaborazione, anche in relazione all’art. 120 Cost.

    1.2.2.– La ricorrente ricostruisce il contenuto normativo del citato comma 680 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015, esponendo che esso disciplina il concorso complessivo degli enti regionali agli obiettivi di finanza pubblica, con un’apposita disposizione che determina per le Regioni e per le Province autonome il contributo dovuto, in conseguenza dell’adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza pubblica contenuti nella legge stessa e a valere sui risparmi derivanti dalle disposizioni ad esse direttamente applicabili ai sensi dell’art. 117, secondo comma, Cost. Il contributo risulta pari a 3.980 milioni di euro per l’anno 2017 e a 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

    La predetta norma demanda alle medesime Regioni e Province autonome – in sede di autocoordinamento, da recepire con intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio di ciascun anno – la definizione degli ambiti e degli importi del rispettivo contributo, e prevede, per il caso di mancata intesa, la definizione unilaterale da parte del Presidente del Consiglio dei ministri degli ambiti di spesa interessati e dei relativi importi – tenendo anche conto della popolazione residente e del prodotto interno lordo (PIL) – nonché la rideterminazione dei livelli di finanziamento degli ambiti individuati e delle modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato, considerando anche le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale (art. 1, comma 680, primo e secondo periodo, della legge n. 208 del 2015).

    La stessa disposizione, per le autonomie speciali, prevede che il rispettivo contributo sia determinato previa intesa con ciascuna di esse e, in particolare per le Province autonome e per la Regione Trentino-Alto Adige, che l’applicazione della norma in esame avvenga nel rispetto dell’accordo del 15 ottobre 2014, recepito con legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», in particolare con l’art. 1, commi da 406 a 413 (art. 1, comma 680, terzo e quinto periodo, della legge n. 208 del 2015).

    La medesima disposizione, infine, riferendosi nuovamente al complesso degli enti regionali, ivi comprese espressamente anche le Province autonome di Trento e di Bolzano, dispone che essi assicurino il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza, come eventualmente rideterminato ai sensi del medesimo comma 680 e dei successivi commi da 681 a 684 della legge n. 208 del 2015, nonché ai sensi dei commi da 400 a 417 dell’art. 1 della legge n. 190 del 2014 (art. 1, comma 680, quarto periodo, della legge n. 280 del 2015).

    1.2.3.– Ricorda la ricorrente che l’accordo del 15 ottobre 2014, richiamato dal quinto periodo del comma 680 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015, è il cosiddetto Patto di garanzia concluso tra le Province autonome e lo Stato (ai sensi dell’art. 104 dello statuto speciale), poi recepito con i commi da 406 a 413 dell’art. 1 della legge n. 190 del 2014, con i quali si è introdotta una nuova regolazione dei rapporti finanziari tra tali enti, innovando la relativa disciplina contenuta nello statuto speciale ed adeguando le norme di attuazione statutaria in materia di «riserve all’erario», nonché introducendo alcune altre norme di rango statutario in materia finanziaria, in tal modo rivedendo l’Accordo di Milano dell’anno 2009.

    Secondo la ricorrente, il quarto periodo del comma 680 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015 sarebbe direttamente applicabile anche alla Provincia autonoma di Bolzano, presentandosi, tuttavia, come solo in parte compatibile con il relativo statuto speciale, come modificato a seguito del Patto di garanzia sopra richiamato.

    In particolare, sarebbe rispettoso di tale accordo il solo rinvio ai commi da 406 a 413 dell’art. 1 della legge n. 190 del 2014, che in tal modo confermerebbe, tra l’altro, la misura dei contributi assicurati rispettivamente dalle Province autonome e dalla Regione Trentino-Alto Adige a titolo di concorso agli obiettivi di finanza pubblica.

    Si porrebbe, invece, in contrasto con il Patto di garanzia la parte del quarto periodo del citato comma 680 che richiama i commi da 400 a 417 dell’art. 1 della legge n. 190 del 2014, che mal si raccorderebbe con la contestuale previsione del rispetto dell’accordo del 15 ottobre 2014...

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