n. 238 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 gennaio 2016 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO (Sezione Terza Ter) Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 16470 del 2014, proposto da: Soc. Monte Elva Solar S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Claudio Vivani, Massimiliano Mangano, Alberto Marengo, Elisa Sulcis, con domicilio eletto presso Massimiliano Mangano in Roma, via Antonio Stoppani, n. 1;

Contro Ministero dello sviluppo economico, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Soc. Gestore dei Servizi energetici Gse S.p.a., Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico;

Nei confronti di Soc. Vr Gwind 840 S.r.l.;

Per l'annullamento, previa sospensiva: del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 16 ottobre 2014, recante «Approvazione delle modalita' operative per l'erogazione da parte del Gestore servizi energetici S.p.a. delle tariffe incentivanti per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, in attuazione dell'art. 26, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazione, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (14A08170)», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2014, con relativi allegati e tabelle;

del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 17 ottobre 2014, recante «Modalita' per la rimodulazione delle tariffe incentivanti per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, in attuazione dell'art. 26, comma 3, lettera b) del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (14A08192)», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2014, con relativi allegati e tabelle;

del Parere del 16 ottobre 2014 n. 504/2014/I/EFR dell'Autorita' per l'Energia elettrica, il gas e il sistema idrico, recante «Parere al Ministero dello sviluppo economico sullo schema di decreto recante criteri per la rimodulazione degli incentivi spettanti per gli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore ai 200kW»;

delle «Tabelle contenenti i valori dei coefficienti di rimodulazione (1-Xi) da moltiplicare ai previgenti incentivi (I old) sulla base di quanto previsto dall'Allegato 1 del D.M. 17 ottobre 2014 nel caso di scelta dell'opzione b) individuata dall'art. 26 comma 3 legge 11 agosto 2014, n. 116» adottate dal GSE S.p.A.;

delle «Istruzioni operative per gli interventi sulle tariffe incentivanti sulle tariffe incentivanti relative agli impianti fotovoltaici, ai sensi dell'art. 26 della legge 116/2014 (c.d. «Legge competitivita'»)» adottate dal GSE S.p.a.;

Previa disapplicazione dell'art. 26 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014 n. 116, per violazione della direttiva 2009/28/CE e dei principi generali del diritto comunitario di tutela dell'affidamento, della certezza del diritto, della parita' di trattamento di cui alla narrativa;

In subordine, previo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 267, paragrafo 1, lettera b), del T.F.U.E. della questione di interpretazione della direttiva 2009/28/CE e dei principi generali del diritto comunitario di tutela dell'affidamento, della certezza del diritto, della parita' di trattamento di cui alla narrativa, in relazione all'art. 26 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014 n. 116, nonche' ai decreti del Ministero dello sviluppo economico del 16 ottobre 2014 e 17 ottobre 2014;

Ovvero previa remissione alla Corte costituzionale della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014 n. 116, per violazione degli articoli 2, 3, 11, 24, 25, 41, 42, 77, 97 e 117 della Costituzione. Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dello sviluppo economico;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2015 la dott.ssa Maria Grazia Vivarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con ricorso notificato il 16 dicembre 2014 (dep. il 23 dicembre 2014), la ricorrente, deducendo di essere titolare di impianti fotovoltaici con potenza nominale superiore a 200kW, ammessi a fruire delle tariffe incentivanti riconosciute in base all'art. 7 decreto legislativo n. 387/2003 e decreto ministeriale 5 maggio 2011, con i termini e le modalita' stabilite in apposite convenzioni stipulate con il GSE, per un periodo di venti anni dalla data di entrata in esercizio degli impianti stessi, ha avanzato le domande riportate in epigrafe. Si e' costituito in resistenza il Ministero dello sviluppo economico con memoria difensiva. La ricorrente ha replicato depositando memoria. All'udienza pubblica del 25 giugno 2015 il ricorso e' stato trattenuto in decisione. Premesso in fatto Premesso che: la ricorrente e' titolare di impianti fotovoltaici con potenza nominale superiore a 200kW, ammessi a fruire delle tariffe incentivanti riconosciute in base all'art. 7 decreto legislativo n. 387/2003 e decreto ministeriale 5 maggio 2011, con i termini e le modalita' stabilite in apposite convenzioni stipulate con il GSE, per un periodo di venti anni dalla data di entrata in esercizio degli impianti stessi;

la normativa vigente al tempo della concessione dell'incentivo era la seguente: 1) Carta europea dell'energia, stipulato a Lisbona il 17 dicembre 1994 e ratificato in Italia con legge 10 novembre 1997, n. 415;

2) il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 di «attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'», nel quale, tra l'altro, all'art. 1, viene espressa la finalita' di promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricita' nel relativo mercato italiano e comunitario nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, nonche' nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'art. 43 della legge 1° marzo 2002, n. 39;

all'art. 7 (comma 2 lettera d), viene stabilito che l'entita' dell'incentivazione sia tale da garantire equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio;

3) l'art. 6 decreto ministeriale 19 febbraio 2007 che precisa come il valore della tariffa sia «costante in moneta corrente» per tutto il periodo ventennale;

4) il decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 recante «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabli, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE» che contiene principi di: stabilita' nel tempo dei sistemi di incentivazione (art. 23 comma 1 decreto legislativo 28/2011);

gradualita' di intervento a salvaguardia degli investimenti attuati e proporzionalita' agli obiettivi (art. 23 comma 2 decreto legislativo 28/2011);

garanzia di incentivazione con meccanismi vigenti alla data di entrata in esercizio dell'impianto (art. 25 comma 1 decreto legislativo n. 28/2011);

necessita' di tener conto del principio di equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio (art. 25 comma 10 decreto legislativo n. 28/2011 e art. 7 decreto legislativo n. 387/2003);

salvezza dei diritti acquisiti e degli effetti prodotti dalle norme abrogate (art. 25 comma 11 decreto legislativo n. 28/2011);

5) il decreto ministeriale 5 maggio 2011 «Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici» e, in particolare: l'art. 6, comma 4 secondo cui «4. In tutti i casi la tariffa incentivante spettante e' quella vigente alla data di entrata in esercizio dell'impianto»;

l'art. 10, comma 3 ove e' previsto che «Il GSE, verificato il rispetto delle disposizioni del presente decreto, determina e assicura al soggetto responsabile l'erogazione della tariffa spettante entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della medesima richiesta, al netto dei tempi imputabili al soggetto responsabile»;

l'art. 12, ove e' previsto che «1. Per l'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici di cui al presente titolo, il soggetto responsabile ha diritto a una tariffa individuata sulla base di quanto disposto dall'allegato 5. 2. La tariffa incentivante e' riconosciuta per un periodo di venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto ed e' costante in moneta corrente per tutto il periodo di incentivazione.»;

6) analogamente il decreto ministeriale 5 luglio 2012. Considerato che: il decreto-legge 91/2014 all'art. 26 impone a ciascun operatore, titolare di impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200 kW, di comunicare al Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. («GSE») entro il 30 novembre 2014 l'opzione scelta tra quelle delle tre alternative indicate alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 3, le quali - con modalita' diverse - operano una riduzione di una quota percentuale dell'incentivo gia' assegnato e oggetto di convenzione stipulata con il GSE. In particolare, al 30 novembre 2014, l'operatore deve scegliere tra le seguenti tre (3) alternative, tutte con decorrenza dal l° gennaio 2015: a) prima opzione: il periodo di incentivazione viene allungato da 20 anni a 24 anni dalla data di entrata in esercizio e l'incentivo viene ridotto delle seguenti percentuali: Periodo di incentivazione residuale (anni) percentuale di riduzione dell'incentivo 12 25%, 13 24%, 14 22%, 15 21%, 16 20% , 17 19%, 18 18%, oltre 19 17%;

b) seconda opzione: l'attuale periodo di incentivazione di 20 anni rimane inalterato, ma la tariffa incentivante verra' ridotta di una percentuale in una fase e aumentata in egual misura nel periodo successivo. Il Ministero dello sviluppo...

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