n. 2 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 settembre 2015 -

TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE Il Tribunale di Napoli, Sezione Misure di Prevenzione, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: Dott. Eugenia Del Balzo, Presidente;

Dott. Giovanni Vinciguerra, Giudice Relatore;

Dott. Alessandra Cantone, Giudice. Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento relativo a: B. ... C. ..., nato ad ..., il ..., interdetto, in persona del tutore provvisorio B. ... S. ... difeso di fiducia dall'Avv. R. Serpe e S. Sorrentino;

e quali terzi intestatari B. ... S. ... nata a ... il ..., difesa di fiducia dall'Avv. F. Mezza;

  1. ... A. ... nata a ... il ... difesa di fiducia dall'Avv. F. Mezza;

  2. ... D. ... nata a l' ... difesa di fiducia dall'Avv. F. Mezza. Osserva con i decreti n. 3/2011 del 17-21/2/2011 e n. 27/2011 del 17-27/06/2011, sulle proposte avanzate dal PM DDA di Napoli in data 21 dicembre 2010 e dal Questore di Napoli il 31 maggio 2011 successivamente riunite, ai sensi dell'art. 2-ter legge 5757/65 questo Tribunale sottoponeva a sequestro di prevenzione svariati beni mobili ed immobili intestati a B. ... C...., (proposto anche per la misura di prevenzione personale cd. antimafia), alla moglie B. ... S.... (nata il ... il ... ), alle figlie B. ... A. ... (nata il ...) e B. ... D. .... (nata l' ...). Dopo l'esecuzione dei sequestri e la separata procedura ex art. 547 cpc, fissata la prima udienza di trattazione per la confisca al 7 dicembre 2011, immediatamente si costituivano in giudizio il proposto e le terze intestatarie deducendo la assoluta «incapacita'» processuale di B. ... C. ... stanti le sue condizioni di salute. All'udienza del 28 febbraio 2012 percio' la difesa produceva la sentenza del Gup Tribunale di Napoli del 17 maggio 2011 che quel difetto assoluto di imputabilita' assumeva a fondamento del proscioglimento per non aver commesso il fatto. I fatti-reato di cui all'art. 416-bis c.p., capo 1 e reato di cui all'art. 132, comma 1, decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 come modificato dal decreto legislativo n. 415/1996, 7 legge n. 203/91, capo 67, erano li' contestati dal 2004 in poi, laddove le condizioni di salute dell'imputato si erano compromesse dall'evento occorsogli nel maggio 2003. Questo Tribunale quindi conferiva incarico peritale per accertare capacita' di intendere e di volere e capacita' processuale di B. ..., C. ... Dopo l'udienza del 13 giugno 2012, il 17 luglio 2012 la difesa produceva altresi' le sentenza del Tribunale di Napoli del 27.1-26/6/2012 che aveva dichiarato interdetto B. ... C. ... - nominandogli «tutore provvisorio» la moglie B. ... S. ... Effettuate conseguentemente le nuove notifiche, dopo le udienze del 23 ottobre 2012, del 4 dicembre 2012 - che vedeva costituirsi nel procedimento anche la tutrice la cui difesa depositava un'articolata memoria difensiva - del 5 febbraio 2013, dopo aver concesso alle parti un ampio termine per articolare le proprie richieste, l'11 giugno 2013 il Tribunale sospendeva il procedimento ex art. 70 c.p. stante la assoluta incapacita' processuale del proposto. Il 21 gennaio 2014 veniva disposta ancora una perizia sulle condizioni di salute del proposto ed il perito ne riferiva il 25 novembre 2014;

cosi' anche successivamente il 10 febbraio 2015. Il 28 aprile 2015, dopo una nuova Memoria difensiva, la difesa allegava la sentenza del Gip Tribunale Napoli resa il 2 marzo 2015 nel procedimento n. 41423/06 RGNR che vedeva B. ..., C. imputato con altri per le minacce rivolte alla collaboratrice di giustizia B. ..., A. ... (la sorella). Quest'oggi, dopo le memorie difensive depositate dai difensori del proposto l'1 ed il 3 luglio 2015, il Tribunale solleva la questione di Costituzionalita' come di seguito precisato. Nel caso di specie ad ogni valutazione va premesso il quadro delle condizioni di salute di B. ... C. ... per come accertato dal perito nominato dal Tribunale: colpito il 20 maggio 2003 da arresto cardio-respiratorio da overdose di cocaina, da allora risulta affetto da «esiti di encefalopatia acuta anossica ischemica con gravassimo deficit cognitivo ed associati disturbi del comportamento, parkinsoniano secondario prevalentemente acinetico, tetraparesi spatica ed aprassia ideo-motoria ..... condizione patologica (che, ndr) priva completamente B.C. della capacita' di intendere e di volere» (cfr. perizia del 12 febbraio 2012). Tale quadro negli anni si e' pure «aggravato rispetto ai precedenti controlli» (cfr. perizia del 19 giugno 2014) tanto che il perito prof. Crisci, innanzi al Tribunale, nell'udienza del 10 febbraio 2015, dopo aver premesso la sua conoscenza del paziente visitato negli anni quattro volte, ha affermate): «questo quadro allo stato delle conoscenze attuali (scientifiche, ndr), non e' assolutamente reversibile .... e non c'e' alcuna possibilita' che il sig. B. ... faccia ritorno ad un quadro di normalita'». Del resto il Tribunale Civile di Napoli con la sopra citata sentenza prodotta dalla difesa ha, nel giugno 2012, dichiarato l'interdizione di B. ... C. ... nominandogli tutore provvisorio la moglie B. ... S. ... Di tale nomina gli effetti ben possono...

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