n. 17 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 21 febbraio 2017 -

Ricorso della Regione Toscana (P. IVA 01386030488), in persona del presidente pro tempore della giunta regionale, dott. Enrico Rossi, autorizzato con deliberazione della giunta regionale n. 75 del 6 febbraio 2017, rappresentato e difeso, come da mandato in calce al presente atto, dall'Avv. Lucia Bora (C.F. n. BROLCU57M59B157V pec: lucia.bora@postacert.toscana.it) dell'Avvocatura regionale, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Marcello Cecchetti, (C.F. CCCMCL65E02H501Q) in Roma, Piazza Barberini n. 12 (fax 06.4871847;

PEC: marcello.cecchetti@firenze.pecavvocati.it);

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 42, lettera a) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per violazione degli articoli 117 e 119 Cost. In data 21 dicembre 2016 e' stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 297, S.O. n. 57, la legge n. 232 dell'11 dicembre 2016 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019». In particolare, l'art. 1, comma 42, lettera a) prevede: «All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 26, le parole: "per l'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2016 e 2017"». Il comma 26 dell'art. 1 della legge 208/2015, a sua volta, disponeva: «Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l' anno 2016 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'art. 1, comma 174 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'art. 2, commi 79, 80, 83 e 86 della legge 23 dicembre 2009 n. 191, nonche' la possibilita' di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidita' di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'art. 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. In sostanza, dunque, la norma contenuta nell'art. 1, comma 42, lettera a) determina per l'anno 2017 una ulteriore sospensione degli aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Gia' nel 2016 la suddetta misura era stata introdotta, ma la Regione Toscana non l'aveva contestata, nello spirito di collaborazione istituzionale e confidando nell'eccezionalita' circoscritta della misura stessa. Ora la medesima viene riproposta, in un contesto di finanziamento del fabbisogno regionale decisamente peggiorato, anche rispetto al 2016. L'impugnata disposizione e' lesiva delle competenze regionali per i seguenti motivi di Diritto 1. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 42, lettera a) per violazione degli articoli 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost. Non si ignora che il blocco provvisorio dell'aumento delle addizionali e dei tributi propri delle regioni, in precedenti occasioni, e' stato ritenuto ammissibile dalla Corte costituzionale (sentenze n. 381/2004, n. 284/2009, n. 298/2009). Tuttavia tali precedenti sono stati motivati con particolari valutazioni che non sono piu' riproponibili nell'attuale mutato quadro fattuale e giuridico. La sentenza n. 381/2004 ha ritenuto ammissibile detta sospensione perche' temporanea e provvisoria «in attesa di un complessivo ridisegno dell'autonomia tributaria delle regioni, nel quadro dell'attuazione del nuovo art. 119 Cost.»;

similmente la sentenza n. 284/2009, a fondamento della pronuncia di legittimita' costituzionale della sospensione degli aumenti tributari regionali, richiama la fase transitoria «fino all'attuazione del federalismo fiscale»;

infine nella sentenza n. 298/2009 la legittimita' della misura e' motivata con il fatto che non era stata dedotta ne' dimostrata una insufficienza dei mezzi finanziari di cui la regione potesse disporre per l'adempimento dei propri compiti. La situazione attuale e' diversa da quella a base delle richiamate pronunce per diversi motivi. 1.

  1. Prima di tutto e' noto che per l'attuazione dell'art. 119 Cost. e' stata emanata la legge 5 maggio 2009 n. 42 (legge delega sul c.d. federalismo fiscale). L'art. 7, della citata legge n. 42 del 2009, definisce i vari tipi di «tributi delle regioni», ricomprendendo: 1) i «tributi propri derivati», cioe' istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito e' attribuito alle regioni;

    2) le addizionali sulle basi imponibili dei tributi erariali;

    3) i «tributi propri» istituiti dalle regioni con proprie leggi, in relazione ai presupposti non gia' assoggettati ad...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT