n. 155 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 marzo 2015 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE Sezione Seconda Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 700 del 2014, proposto da Ditta Vottero Autoservizi di Vottero Prina Fiorenzo, rappresentata e difesa dall'avv. Marina Rozzio, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Duca degli Abruzzi, 42;

Contro Provincia di Torino, rappresentata e difesa dagli avv.ti Silvana Gallo e Francesca Massacesi, con domicilio eletto in Torino, corso Inghilterra, 7/9;

Per l'annullamento della determinazione del Dirigente del Servizio Trasporti della Provincia di Torino n. 141-8771 del 19 marzo 2014, con la quale e' stata rigettata l'istanza di nulla-osta all'immatricolazione dell'autobus Fiat Iveco (telaio ZCF718D0007000006) ad incremento del parco automezzi dell'impresa ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Torino;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2015 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

F a t t o L'impresa ricorrente esercita l'attivita' di noleggio autobus con conducente ed e' iscritta al registro previsto dall'art. 5 della legge regionale piemontese n. 22 del 2006. Espone di aver richiesto alla Provincia di Torino, con istanza del 4 febbraio 2014, l'autorizzazione all'immatricolazione dell'autobus usato Fiat Iveco (telaio ZCF718D0007000006), ad incremento del proprio attuale parco automezzi. Impugna il provvedimento in epigrafe, con il quale la Provincia ha respinto l'istanza, in applicazione dell'art. 12, terzo comma, della legge regionale del Piemonte n. 22 del 2006, ai cui sensi: "Gli incrementi del parco autobus successivi al rilascio dell'autorizzazione sono effettuati con autobus nuovi". Deduce, con unico ed articolato motivo, l'illegittimita' derivata dall'incostituzionalita' dell'art. 12 della legge regionale n. 22 del 2006, per contrasto con gli artt. 3, 41 e 117 della Costituzione, anche in relazione alla disciplina statale contenuta nella legge n. 218 del 2003. Afferma che la Regione Piemonte avrebbe introdotto una singolare e piu' restrittiva regolamentazione dei requisiti degli automezzi acquistati dalle imprese per incrementare il parco autobus, la quale non troverebbe corrispondenza nella legislazione delle altre Regioni a statuto ordinario. Si e' costituita la Provincia di Torino, chiedendo il rigetto dell'impugnativa. Alla pubblica udienza del giorno 11 febbraio 2015 la causa e' passata in decisione. Diritto 1. La normativa statale. L'attivita' di noleggio autobus con conducente e' regolata dalla legge 11 agosto 2003, n. 218 ("Disciplina dell'attivita' di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente" pubblicata nella G.U. del 18 agosto 2003, n. 190). Per quanto qui rileva, l'art. 1 della legge n. 218 del 2003 cosi' dispone: "1. L'esercizio dell'attivita' di trasporto di viaggiatori su strada rientra nella sfera della liberta' di iniziativa economica ai sensi dell'art. 41 della Costituzione, cui possono essere imposti esclusivamente vincoli per esigenze di carattere sociale o prescrizioni finalizzate alla tutela della concorrenza secondo quanto previsto dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287. 2. La presente legge stabilisce i principi e le norme generali a tutela della concorrenza nell'ambito dell'attivita' di trasporto effettuata mediante servizi di noleggio di autobus con conducente, nel rispetto dei principi e dei contenuti normativi fissati dall'ordinamento comunitario. 3. Ai sensi della presente legge, costituisce distorsione della concorrenza l'utilizzo di autobus acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non possa beneficiare la totalita' delle imprese nazionali. 4. Scopo della presente legge, nei...

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