LEGGE 11 agosto 2003, n. 218 - Disciplina dell'attivita' di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente

Coming into Force16 Dicembre 2003
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2003/08/18/003G0247/CONSOLIDATED/20051201
Published date18 Agosto 2003
Enactment Date11 Agosto 2003
Official Gazette PublicationGU n.190 del 18-08-2003
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

(Oggetto e finalita).

  1. L'esercizio dell'attivita' di trasporto di viaggiatori su strada rientra nella sfera della liberta' di iniziativa economica ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione, cui possono essere imposti esclusivamente vincoli per esigenze di carattere sociale o prescrizioni finalizzate alla tutela della concorrenza secondo quanto previsto dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

  2. La presente legge stabilisce i principi e le norme generali a tutela della concorrenza nell'ambito dell'attivita' di trasporto effettuata mediante servizi di noleggio di autobus con conducente, nel rispetto dei principi e dei contenuti normativi fissati dall'ordinamento comunitario.

  3. Ai sensi della presente legge, costituisce distorsione della concorrenza l'utilizzo di autobus acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non possa beneficiare la totalita' delle imprese nazionali.

  4. Scopo della presente legge, nei limiti di cui al comma 1, e' garantire in particolare:

  1. la trasparenza del mercato, la concorrenza, la liberta' di accesso delle imprese al mercato, nonche' il libero esercizio

dell'attivita' in riferimento alla libera circolazione delle

persone; b) la sicurezza dei viaggiatori trasportati, l'omogeneita' dei requisiti professionali, la tutela delle condizioni di lavoro.

Art 2.

(Definizioni e classificazioni).

  1. Sono definite imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente quelle che, in possesso dei requisiti relativi all'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni, svolgono attivita' di trasporto di persone con le modalita' di cui al comma 2, utilizzando autobus rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio, dei quali hanno la disponibilita'.

  2. Per servizi di noleggio di autobus con conducente si intendono i servizi di trasporto di viaggiatori effettuati da una impresa professionale per uno o piu' viaggi richiesti da terzi committenti o offerti direttamente a gruppi precostituiti, con preventiva definizione del periodo di effettuazione, della sua durata e dell'importo complessivo dovuto per l'impiego e l'impegno dell'autobus adibito al servizio, da corrispondere unitariamente o da frazionare tra i singoli componenti del gruppo.

  3. Per autobus si intendono gli autoveicoli definiti dall'articolo 54, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

  4. Fermo restando il regime autorizzativo di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, le imprese di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, si considerano abilitate all'esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla citata legge n. 21 del 1992.

  5. Per disponibilita' degli autobus si intende il legittimo possesso conseguente ad acquisto in proprieta', usufrutto, locazione con facolta' di acquisto, vendita con patto di riservato dominio.

Art 3.

(Definizione dei parametri di riferimento).

  1. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantire condizioni omogenee di mercato per le imprese operanti nel settore e di evitare possibili distorsioni della concorrenza su base territoriale, definisce con proprio decreto i parametri di riferimento per la determinazione, da parte delle singole regioni:

  1. della misura delle sanzioni pecuniarie in relazione alla gravita' delle infrazioni commesse;

  2. dei...

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