n. 143 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 dicembre 2015 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LAZIO (Sezione Second

  1. Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 4387 del 2015, proposto da: Comune di Castroreale, Comune di Rodi' Milici, Comune di Centuripe, rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Scuderi, Luca Ardizzone, con domicilio eletto presso Andrea Scuderi in Roma, Via Antonio Stoppani, 1;

    Contro Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dell'interno, Istituto nazionale di statistica - Istat, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

    Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Nei confronti di Comune di Motta Camastra, Comune di Rapina;

    Per l'annullamento: dell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT richiamato quanto alla classificazione dei Comuni totalmente e parzialmente montani ai fini dell'esenzione dell'Imposta Municipale Propria dall'art. 1 del decreto-legge n. 4 del 24 gennaio 2015;

    delle tabelle riportate agli allegati A e B del medesimo decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recanti gli importi delle variazioni compensative operate in danno dei Comuni ricorrenti, sulle risorse precedentemente stanziate in loro favore a valere sul fondo di solidarieta' comunale;

    di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso. Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura Generale dello Stato;

    Viste le memorie difensive;

    Visti tutti gli atti della causa, Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2015 il dott. Roberto Capofitto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: 1. - Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta comunale sugli immobili ha previsto, all'art. 7, comma 1, lettera h), l'esenzione da tale imposta per «... i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984». I Comuni ricorrenti espongono che, rientrando a pieno titolo tra quelli espressamente individuati ai sensi dell'art. 15 della legge n. 984 del 1977, sono stati coerentemente inseriti nell'elenco allegato alla circolare ricognitiva del Ministero delle finanze del 16 giugno 1993, n. 9 (con cui si era provveduto alla ricognizione di tutti i Comuni ritenuti «montani» o di «collina» ai fini dell'esenzione dall'ICI). Soggiungono che la situazione non e' cambiata con l'istituzione della nuova imposta municipale propria (IMU), che ha sostituito l'ICI in quanto l'art 9, comma 8, decreto legislativo n. 23 del 2011 ha mantenuto, anche per la nuova imposta, la stessa esenzione gia' prevista dall'art. 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 504 del 1992. Rappresentano altresi' che il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto del 28 novembre 2014, adottato ai sensi dell'art. 4, comma 5-bis, del decreto-legge n. 66 del 2014, ha assunto quale criterio di riferimento per l'esenzione dalla c.d. IMU agricola la sola quota altimetrica della Casa comunale. Di talche', i Comuni ricorrenti (tectius: i Comuni di Castroreale e Rodi Milici), hanno impugnato con separati ricorsi il decreto interministeriale del 28 novembre 2014 e tali ricorsi sono stati definiti con sentenze di questa Sezione 4 agosto 2015, numeri 10657 e 10659, che, per sopravvenuta carenza di interesse, hanno dichiarato l'improcedibilita' degli stessi. Successivamente, e' stato adottato il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, che ha dettato altri criteri per l'individuazione dei comuni esenti. I ricorrenti hanno premesso che ne' l'elenco dei Comuni classificati «montani» e «parzialmente montani» predisposto dall'Istat e richiamato dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2015, ne' le tabelle sulle variazioni compensative al Fondo di Solidarieta' Comunale richiamate ai commi successivi della medesima disposizione sarebbero oggetto di un rinvio recettizio idoneo ad attribuire loro forza e valenza di legge formale, con conseguente sottoposizione alla giurisdizione amministrativa. In particolare, la mancata specificazione degli estremi di pubblicazione dell'elenco richiamato dalla norma impedirebbe di cristallizzare nel corpo della disposizione richiamante uno specifico contenuto. Ne' sarebbe stato indicato, a differenza che nel passato, il criterio normativo sulla cui base dell'Istat dovrebbe provvedere nei propri elenchi ad attribuire le qualifiche necessarie ad ottenere ovvero escludere l'esenzione tributaria. La medesima natura di atto amministrativo dovrebbe essere conseguentemente riconosciuta alle tabelle richiamate ai commi sette, otto e nove dell'art. 1 del decreto legislativo n. 5 del 2014 che, contenendo l'indicazione delle variazioni compensative da applicarsi al Fondo di Solidarieta' a seguito della previsione di maggior gettito dell'imposta, sarebbero strettamente dipendenti dall'elenco di cui al primo comma e parteciperebbero della medesima natura amministrativa di tale elenco. Il ricorso e' articolato nei seguenti motivi di impugnativa: Violazione del principio di riserva di legge ex art. 23 della Costituzione. Violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza dell'imposizione tributaria. Violazione degli artt. 29...

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