DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66 - Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale. (14G00079)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia fiscale anche al fine di assicurare il rilancio dell'economia attraverso la riduzione del cuneo fiscale;

Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire in materia di revisione della spesa pubblica, attraverso la riduzione delle spese per acquisti di beni e servizi, garantendo al contempo l'invarianza dei servizi ai cittadini, nonche' per assicurare la stabilizzazione della finanza pubblica, anche attraverso misure volte a garantire la razionalizzazione, l'efficienza, l'economicita' e la trasparenza dell'organizzazione degli apparati politico istituzionali e delle autonomie locali;

Considerata, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare ulteriori disposizioni in materia di pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 (Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati) 1. In attesa dell'intervento normativo strutturale da attuare con la legge di stabilita' per l'anno 2015 e mediante l'utilizzo della dotazione del fondo di cui all'articolo 50, comma 6, al fine di ridurre nell'immediato la pressione fiscale e contributiva sul lavoro e nella prospettiva di una complessiva revisione del prelievo finalizzata alla riduzione strutturale del cuneo fiscale, finanziata con una riduzione e riqualificazione strutturale e selettiva della spesa pubblica, all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, e' riconosciuto un credito, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari: 1) a 640 euro, se il reddito complessivo non e' superiore a 24.000 euro;

2) a 640 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al...

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